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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03772/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2009/2021, articolando quattro motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese. L'azienda ospedaliero-universitaria costituita ha accettato la rinuncia, sempre con istanza di spese compensate. La terza intimata, una cooperativa, non si è costituita in cassazione. La decisione non esamina i motivi originari del ricorso perché il processo si definisce per effetto della rinuncia accettata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione a seguito della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e della successiva accettazione da parte della resistente costituita. Ha disposto nulla sulle spese, rilevando altresì che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché tale conseguenza non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La cooperativa intimata, non costituita e priva di interesse alla prosecuzione, non ha inciso sull'esito.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    È richiamato quale base per la declaratoria di estinzione del giudizio e per la regolazione delle spese in caso di rinuncia al ricorso in cassazione accettata dalla controparte.

  • art. 83 c.p.c.

    È menzionato per la procura depositata e notificata unitamente al controricorso, quale titolo di rappresentanza e difesa della resistente costituita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte afferma che non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; pertanto non opera il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l'estinzione del processo, senza che la Corte debba esaminare i motivi di impugnazione proposti.
  • In caso di estinzione per rinuncia al ricorso in cassazione, la Corte può disporre la compensazione delle spese, secondo la disciplina richiamata dall'art. 391 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti o secondo le richieste delle parti.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
  • La mancata costituzione dell'intimato privo di interesse alla prosecuzione non impedisce la declaratoria di estinzione quando la rinuncia al ricorso sia validamente formulata e accettata dalla controparte costituita.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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