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Legge

L.R. FVG 22/2019

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

Normativa regionaleL.R. FVG 22/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina per il Friuli Venezia Giulia i livelli di assistenza, l’integrazione sociosanitaria, la programmazione e il finanziamento del SSR, introducendo regole su distretti, cure domiciliari, ospedali, reti assistenziali, sanità digitale e strutture autorizzate/accreditate. Ha inoltre previsto numerose misure transitorie e abrogazioni, con effetti iniziali dal 19/12/2019 e parti poi superate da atti successivi.

Pianificazione e organizzazione sanitaria e sociosanitaria regionale

Riorganizzazione dei livelli di assistenza e della programmazione sanitaria e sociosanitaria nel Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina, per la Regione Friuli Venezia Giulia, il riassetto della pianificazione, dell’organizzazione e del finanziamento del Servizio sanitario regionale, con forte integrazione tra assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Il provvedimento è costruito per favorire centralità della persona, presa in carico unitaria, innovazione organizzativa e coerenza con i livelli essenziali di assistenza.

Oggetto e finalità generali

La legge definisce le regole regionali in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria del SSR, nel rispetto della disciplina statale sui LEA e sui rapporti tra SSN e università. Le finalità dichiarate includono centralità della persona e della famiglia, appropriatezza delle cure, accesso equo e omogeneo, partecipazione consapevole ai percorsi di salute, integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale, domiciliarità, formazione continua del personale, sostenibilità economica ed equità in salute. Le finalità devono essere attuate con gradualità.

Modello assistenziale, integrazione sociosanitaria e presa in carico

Il SSR è orientato a un modello assistenziale proattivo, basato sulla medicina di iniziativa e sulla presa in carico delle persone con cronicità e fragilità. Il sistema regionale sanitario e quello sociale devono operare in forma strutturata e congiunta per rispondere ai bisogni complessi, superando logiche separate di intervento.

La Regione garantisce percorsi assistenziali integrati per minori, donne, coppie, famiglie, persone non autosufficienti o fragili, persone con bisogni di cure palliative, con disabilità, con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, con disturbo mentale o dipendenze patologiche. Tali percorsi devono favorire inclusione sociale, essere realizzati prioritariamente nei contesti naturali di vita e valorizzare domiciliarità e abitare inclusivo.

La presa in carico integrata è garantita in modo uniforme sul territorio regionale e si fonda su valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, coinvolgimento della persona e della famiglia, definizione delle responsabilità professionali e rimodulazione del profilo di bisogno nelle diverse fasi del percorso.

Budget personale di progetto, budget di salute e partenariato con il Terzo settore

La realizzazione del progetto personalizzato è sostenuta da un budget integrato, denominato budget personale di progetto, formato dal concorso di risorse economiche e prestazionali di tutte le componenti coinvolte, compresa la persona assistita e la famiglia. All’interno di tale budget può essere individuata una quota di budget di salute, alimentata da risorse del Servizio sanitario regionale e del Servizio sociale dei Comuni, finalizzata a sostenere percorsi di inclusione e a riconvertire risorse da servizi istituzionalizzanti o convenzionali.

L’organizzazione e la gestione dei servizi entro i percorsi assistenziali integrati possono avvenire in partenariato pubblico con enti del Terzo settore, mediante coprogettazione e cogestione, pur restando pubblica la titolarità della presa in carico. Il Terzo settore può apportare occasioni di domiciliarità, abitare inclusivo, socialità, formazione e lavoro.

Linee guida attuative, monitoraggio e sperimentazioni

La Giunta regionale è chiamata a stabilire linee guida su presa in carico, accesso unitario, valutazione multidimensionale, progetto personalizzato, monitoraggio dei progetti, partenariato con il Terzo settore e sperimentazioni innovative. È previsto anche un cronoprogramma per l’adozione della normativa regolamentare in materia sociosanitaria.

Assistenza distrettuale, medicina primaria e sedi distrettuali

Il livello distrettuale assicura le attività previste dal LEA e si articola tramite strutture aziendali individuate nei singoli atti aziendali. Le funzioni attribuite comprendono committenza, presa in carico, controllo, integrazione e produzione; alcune possono essere svolte in forma aggregata fra più distretti mediante un dipartimento di assistenza distrettuale.

L’assistenza medica primaria è assicurata da medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta, con possibilità di forme organizzative complesse, integrate e diffuse per cure primarie, medicina di iniziativa e governo della cronicità. Le forme già esistenti alla data di entrata in vigore della legge restano operative e possono confluire progressivamente nelle nuove strutture.

Sono individuate sedi distrettuali in diversi comuni, tra cui Azzano Decimo, Cividale del Friuli, Codroipo, Cormons, Gemona del Friuli, Grado, Maniago e Sacile. In tali sedi, oltre all’attività ambulatoriale, sono previste specifiche funzioni ulteriori; a Cividale del Friuli sono avviate iniziative sperimentali per l’assistenza geriatrica e cronica, mentre a Sacile è assicurata una funzione di riabilitazione.

Cure domiciliari, strutture di assistenza intermedia e farmacie convenzionate

Le cure domiciliari sono organizzate come percorsi assistenziali a domicilio per stabilizzare il quadro clinico, promuovere autonomia e recupero funzionale e migliorare la qualità della vita. La loro organizzazione si basa su infermiere e fisioterapista di famiglia e comunità, collaborazione con il MMG o pediatra, sostegno ai familiari e gestione informatizzata dei processi, anche tramite telemedicina.

Le strutture di assistenza intermedia fanno da cerniera tra ospedale e domiciliarità/ambulatorialità e includono RSA, ospedali di comunità, hospice, SUAP, strutture per disturbi del comportamento alimentare, strutture infermieristiche, strutture riabilitative e strutture riabilitative per l’età evolutiva. L’accesso avviene sette giorni su sette ed è programmato o diretto dal pronto soccorso in specifici casi.

Le farmacie convenzionate assumono la funzione di “punti salute” distribuiti sul territorio; la Regione può stipulare accordi anche sperimentali per disciplinare attività, servizi e prestazioni e prevede momenti formativi per i farmacisti.

Dipendenze, salute mentale e governo della presa in carico

Il Dipartimento delle dipendenze e della salute mentale è articolato in strutture aziendali dedicate e opera attraverso assistenza domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e ospedaliera. Le funzioni sono organizzate in due aree professionali autonome, una per le dipendenze e una per la salute mentale. I CSM sono strutture di primo riferimento territoriale e ciascun presidio ospedaliero deve assicurare il SPDC. La Giunta regionale specifica le attività e i servizi in coerenza con i LEA.

Presso gli enti del SSR è istituita la centrale operativa per il governo della presa in carico e della continuità assistenziale, con compiti di identificazione dei bisogni, integrazione tra livelli di assistenza, programmazione della valutazione multidimensionale, supporto alla continuità, all’aderenza terapeutica, alla promozione della salute e agli stili di vita sani.

Prevenzione, promozione della salute e benessere animale

Le attività di prevenzione collettiva e sanità pubblica sono affidate al Dipartimento di prevenzione, con articolazione in strutture aziendali e possibile istituzione di strutture uniche regionali. La Regione promuove la cultura della salute, sviluppa reti intersettoriali, sistemi di valutazione e miglioramento continuo e processi di informazione e partecipazione dei cittadini. È inoltre valorizzato il ruolo dei servizi veterinari pubblici per il benessere animale e la sicurezza alimentare.

Assistenza ospedaliera, rete ospedaliera e presidi specializzati

L’assistenza ospedaliera è garantita tramite strutture aziendali individuate negli atti aziendali e organizzata secondo il modello hub and spoke, con rete pubblica unitaria e integrazione con i distretti. Sono previsti percorsi dedicati all’accoglienza delle persone con disabilità e dei loro familiari.

La legge classifica i presidi in base al livello di complessità: presidi di base, di I livello, di II livello e specializzati. Sono indicati i presidi di base, i presidi di I e II livello e gli istituti specialistici, tra cui Burlo Garofolo, CRO di Aviano e Gervasutta. Il Burlo Garofolo assume specifiche funzioni per l’area materno-infantile anche verso Gorizia e Monfalcone; il Gervasutta segue il progetto assistenziale e riabilitativo per le persone con mielolesione.

Reti per l’assistenza, emergenza urgenza e gestione delle carenze di personale

Il SSR sviluppa reti assistenziali basate su collegamenti tra professionisti, strutture e servizi, con reti professionali per patologia e centri di riferimento e specializzazione regionale. Ogni ente organizza le attività ospedaliere e professionali favorendo lavoro multidisciplinare e raggruppamento per aree assistenziali.

Il sistema di emergenza urgenza territoriale è affidato alle aziende sanitarie e coordinato dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute, che gestisce le strutture operative regionali e predispone la proposta di Piano regionale di emergenza urgenza extraospedaliera. Sono possibili percorsi differenziati nei pronto soccorso in base ai codici di accesso.

In caso di carenza di medici specialisti, la Regione promuove la formazione coerente con i fabbisogni di personale e, in via temporanea, consente incarichi libero-professionali a specialisti in quiescenza se le procedure ordinarie non abbiano esito positivo. Sono previsti gruppi di lavoro interprofessionali presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute.

Soggetti privati accreditati, università e cooperazione territoriale

I soggetti privati accreditati concorrono alla rete pubblica con funzioni complementari o integrative e possono essere remunerati entro il limite massimo del 6 per cento del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente, nel rispetto del pareggio di bilancio. La Giunta regionale definisce il modello di concorrenza.

La Regione collabora con le Università di Trieste e Udine per formazione, ricerca, attività assistenziale e innovazione; favorisce inoltre rapporti con SISSA e altri enti scientifici. È promossa la cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria per i territori di confine.

Formazione, valorizzazione del personale e sanità digitale

L’Azienda regionale di coordinamento per la salute assume la funzione di Centro per la formazione in sanità, assicurando anche la formazione specifica in medicina generale e la formazione continua delle altre professionalità sanitarie. La Giunta regionale ne definisce gli indirizzi, mentre fino ad allora continuano ad applicarsi i precedenti provvedimenti.

La Regione disciplina la valorizzazione del personale, promuove welfare aziendale, lavoro agile, confronto e contrattazione sovra aziendale e reti professionali tecnico-amministrative. Sul piano tecnologico, cura l’informatizzazione del SSR e l’interoperabilità del sistema informativo socio-sanitario regionale, oltre a stabilire regole per l’introduzione e l’uso di specifiche tecnologie sanitarie.

Pianificazione e programmazione regionale e locale

La pianificazione regionale sanitaria e sociosanitaria definisce gli obiettivi strategici di lungo periodo e può avere contenuto generale o settoriale. Gli strumenti di pianificazione sono il Piano regionale sanitario e sociosanitario, i piani settoriali e i progetti obiettivo, con durata triennale e aggiornabilità annuale.

La programmazione definisce obiettivi e attività per attuare la pianificazione. Partecipano gli enti del SSR, gli enti locali, le università, le associazioni delle persone con disabilità, le organizzazioni rappresentative, gli organismi di tutela dei cittadini e gli enti del Terzo settore. Gli enti locali partecipano tramite Consiglio delle autonomie locali, Conferenza dei sindaci e Assemblea dei sindaci del Servizio sociale dei Comuni.

Lo strumento fondamentale della programmazione regionale è rappresentato dalle linee annuali per la gestione del SSR, approvate entro il 30 settembre e contenenti obiettivi annuali, criteri di finanziamento e modalità di verifica. A livello aziendale operano il piano attuativo, i programmi degli investimenti, il PAT e il piano triennale di sviluppo strategico e organizzativo. Sono previste procedure di approvazione, negoziazione e consolidamento con il supporto dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute.

Disciplina del Piano sociale regionale e del Piano di zona

La legge riscrive la disciplina del Piano sociale regionale, che promuove qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza e prevenzione dell’istituzionalizzazione. Il piano è coordinato con la programmazione sanitaria e con le altre politiche pubbliche, dura tre anni ed è approvato dalla Giunta previo parere degli organi consultivi previsti.

Viene introdotto anche il Piano regionale settoriale sociale per specifiche aree di intervento o problemi emergenti. Il Piano di zona è confermato come strumento fondamentale per il sistema integrato locale: è triennale, aggiornato annualmente tramite PAA, definito dai Comuni associati con il concorso del SSR e degli altri soggetti territoriali, e approvato con accordo di programma. Il PAA deve contenere un allegato di programmazione integrata locale per le principali aree sociosanitarie.

Commissione regionale per le politiche sociali

È istituita la Commissione regionale per le politiche sociali, organo consultivo e propositivo in materia socioassistenziale, sociosanitaria e socioeducativa. È composta da rappresentanti della Regione, dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute, dei Comuni, delle organizzazioni sindacali, del Terzo settore, degli ordini professionali e della Consulta delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie. Dura per la legislatura e si riunisce almeno due volte all’anno.

Autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli

L’autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie è rilasciata dal Comune, previa verifica di compatibilità con il fabbisogno e la localizzazione regionale. L’autorizzazione all’esercizio è rilasciata dalla Regione o dall’ente del SSR competente, sulla base dei requisiti previsti. Entro dodici mesi devono essere adottati un regolamento sui requisiti e uno sulle procedure; fino ad allora valgono le regole previgenti.

L’accreditamento è rilasciato dalla Regione dopo verifica dell’attività svolta, dei risultati e della conformità ai requisiti ulteriori. Esso è condizione per la remunerazione delle prestazioni rese ai SSR attraverso accordi contrattuali. Gli accordi contrattuali sono definiti in coerenza con la programmazione regionale e regolano i rapporti economici tramite nomenclatori, repertori prestazionali e percorsi assistenziali omnicomprensivi. Per l’assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani non autosufficienti, criteri e limiti di remunerazione sono affidati a regolamento da adottarsi entro dodici mesi.

I controlli sulle prestazioni pubbliche e private sono disciplinati dalla Giunta regionale; è istituito un Nucleo regionale di controllo presso la Direzione centrale competente, con piano annuale dei controlli. Le violazioni della normativa in materia di esercizio di attività sanitaria e sociosanitaria comportano l’applicazione delle sanzioni regionali richiamate.

Finanziamento del SSR

Il finanziamento del SSR è articolato in relazione ai tre livelli essenziali di assistenza e ripartito secondo criteri che tengono conto della popolazione, corretta per età, morbilità, esito e dipendenza assistenziale, nonché dei costi connessi alle funzioni assicurate. Il finanziamento in conto capitale avviene nel rispetto della disciplina regionale sulla programmazione e contabilità.

Norma finanziaria, abrogazioni e disposizioni transitorie

Le spese per l’attuazione delle varie misure sono poste a carico di specifiche missioni e programmi del bilancio regionale 2019-2021. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge mediante relazione annuale della Giunta, con prima relazione entro il 31 dicembre 2020 e successive entro il 30 giugno di ciascun anno.

La legge abroga espressamente la legge regionale 17/2013, vari articoli della legge regionale 23/2004 e la legge regionale 49/1996; abroga inoltre, con decorrenza 1 gennaio 2020, la legge regionale 17/2014 salvo alcune disposizioni. I rinvii normativi alle norme abrogate devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.

In fase transitoria, gli atti di programmazione e controllo già in essere continuano a valere secondo le regole previgenti fino alla piena attuazione del nuovo assetto. Sono inoltre previste regole specifiche per l’avvio dell’organizzazione aziendale nel 2020, per la gestione delle ex aziende sanitarie e per il trasferimento di poste di credito e debito.

Ambito temporale di attualità

La legge è entrata in vigore il 19 dicembre 2019. Nella sua parte strutturale continua a costituire il quadro di riferimento regionale per la programmazione e l’organizzazione sanitaria e sociosanitaria del Friuli Venezia Giulia, ma alcune disposizioni transitorie e di prima applicazione sono state limitate al 2019-2020 e risultano oggi storicizzate. Non emergono, dal testo fornito, abrogazioni integrali dell’intera legge.

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