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Legge

L.R. FVG 17/2019

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Normativa regionaleL.R. FVG 17/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina per il Friuli Venezia Giulia prevenzione, previsione, lotta attiva e ricostituzione dei boschi dopo gli incendi. Istituisce Piano regionale, archivio e catasto incendi, definisce divieti, sanzioni e misure per volontariato, mezzi e finanziamenti. In vigore dal 1° gennaio 2020; prevede periodi annuali di attenzione e massima pericolosità e numerosi obblighi transitori fino all’adozione di piano e regolamento.

Difesa dei boschi dagli incendi nel Friuli Venezia Giulia

Difesa dei boschi dagli incendi nel Friuli Venezia Giulia

La legge regionale disciplina la tutela del patrimonio boschivo del Friuli Venezia Giulia dagli incendi, coordinando prevenzione, previsione, spegnimento e ricostituzione dei boschi danneggiati. Il provvedimento si inserisce nel quadro della normativa statale sugli incendi boschivi e della disciplina forestale regionale.

Finalità e ambito di applicazione

La legge mira a difendere e conservare il patrimonio boschivo regionale, considerato bene essenziale per qualità della vita, sviluppo economico, sicurezza idrogeologica e biodiversità. Le disposizioni si applicano a tutte le superfici qualificate come bosco dalla legge forestale regionale e, più in generale, all’intero territorio regionale, includendo la fascia di 20 metri lineari dalle aree escluse quando confinante con superfici boscate o terreni incolti.

Restano escluse, salvo la citata fascia di rispetto, le aree a pericolosità nulla individuate dal Piano, i terreni a colture agrarie o a lavorazione annuale, i centri abitati, i fabbricati isolati con pertinenze e le aree industriali e artigianali individuate dallo strumento urbanistico comunale.

Definizioni rilevanti

Ai fini applicativi, la legge chiarisce nozioni essenziali come bosco, incendio boschivo, principio di incendio, direttore delle operazioni di spegnimento (DOS), fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco, incendio di interfaccia, pericolo, vulnerabilità e rischio di incendio. È inoltre definita la “messa in sicurezza” dell’area incendiata, intesa come l’insieme delle operazioni tecniche finali volte a prevenire riaccensioni.

Competenze istituzionali e coordinamento

Le funzioni regionali sono attribuite alla Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi e alla Protezione civile della Regione. Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva sono esercitate avvalendosi del volontariato comunale e di altre organizzazioni iscritte negli elenchi regionali di Protezione civile, nel rispetto delle rispettive competenze e del Piano regionale.

La Regione promuove convenzioni e procedure operative con soggetti pubblici, incluso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e con associazioni senza scopo di lucro, nonché forme di collaborazione con altre Regioni e con gli Stati confinanti. È istituito un gruppo tecnico di lavoro tra Direzione centrale e Protezione civile, con la partecipazione di tecnici regionali e rappresentanti del volontariato antincendio boschivo.

Previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio

La legge distingue tre blocchi di attività:

  • previsione, cioè individuazione di aree, periodi e indici di pericolosità e rischio;
  • prevenzione, cioè azioni per ridurre cause, innesco e danni degli incendi;
  • lotta attiva, comprendente ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e messa in sicurezza.

Il monitoraggio è limitato al presidio del luogo dell’incendio, senza intervento diretto sul fronte del fuoco né impiego di risorse per lo spegnimento, secondo il Piano. Per le attività di previsione e prevenzione le strutture regionali possono avvalersi di enti e agenzie regionali per la raccolta e l’analisi dei dati e per studi previsionali e cartografie di rischio.

Piano regionale antincendio boschivo

Il Piano regionale antincendio boschivo è lo strumento centrale della disciplina. Deve individuare modalità tecnico-operative per previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi e riconosce il ruolo degli enti locali e delle associazioni per la valorizzazione del volontariato.

Il Piano deve disciplinare, tra l’altro:

  • fattori predisponenti e cause degli incendi;
  • indici di pericolosità e rischio;
  • individuazione cartografica delle aree a rischio;
  • criteri comunali di valutazione del rischio;
  • programmi, interventi e soggetti attuatori;
  • procedure operative e competenze delle componenti di Protezione civile e del Corpo forestale regionale;
  • formazione del personale e dei volontari;
  • banca dati delle aree percorse dal fuoco, raccolta dati e modulistica statistica;
  • computo economico-finanziario;
  • contenuti e modalità di applicazione di fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco;
  • consistenza, localizzazione e potenziamento delle risorse, mezzi e infrastrutture;
  • tempi massimi di impiego giornaliero del personale;
  • aree coperte da vegetazione naturale inserite in aree di tutela ambientale;
  • modalità di aggiornamento dell’archivio regionale e del catasto incendi;
  • misure di prevenzione, informazione, vigilanza, mobilitazione del volontariato e attivazione delle convenzioni.

Il Piano è predisposto congiuntamente da Direzione centrale e Protezione civile entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, approvato dalla Giunta previo parere consiliare, soggetto a revisione annuale e pubblicato sul BUR.

Archivio regionale e catasto comunale degli incendi

La Direzione centrale, tramite il Corpo forestale regionale, rileva le aree percorse dagli incendi e i dati confluiscono nell’archivio regionale degli incendi boschivi, secondo le modalità fissate dal Piano.

I Comuni o le unioni intercomunali aggiornano il catasto comunale degli incendi boschivi anche sulla base dell’archivio regionale e secondo procedure, anche semplificate, stabilite nel Piano.

Coordinamento con la pianificazione urbanistica

I criteri di valutazione del rischio definiti dal Piano diventano elementi di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici comunali adottati dopo l’approvazione del Piano regionale antincendio boschivo.

Stato di attenzione e di massima pericolosità

Ai fini della prevenzione e della lotta attiva, la legge istituisce:

  • lo stato di attenzione, automaticamente ricorrente dall’1 gennaio al 30 aprile, dall’1 luglio al 31 agosto e dall’1 al 31 dicembre di ogni anno;
  • lo stato di massima pericolosità, dichiarato con decreto del direttore del servizio competente, sentita la Protezione civile, in base all’indice di pericolosità e con efficacia anche per singole aree regionali.

Fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco

Il fuoco prescritto è ammesso come tecnica pianificata per ridurre la biomassa combustibile, alle condizioni progettuali, operative e di sicurezza previste dal Piano. Le aree percorse da fuoco prescritto non sono considerate, ai fini della legge, aree incendiate.

Il controfuoco e il fuoco tattico sono forme di attacco indiretto e le relative aree fanno invece parte integrante dell’incendio boschivo principale.

Sala Operativa regionale e flotta aerea

La Protezione civile assolve i compiti della legge tramite la Sala Operativa regionale (SOR), che per questi fini è riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della legge quadro statale.

La SOR coordina le risorse del sistema regionale, allerta i mezzi aerei, il volontariato e gli altri soggetti necessari allo spegnimento, interfacciandosi con Corpo forestale regionale, Vigili del fuoco e piloti. Riceve i dati dalle reti di sorveglianza e monitoraggio e attiva le risorse aeree regionali, chiedendo il concorso statale su indicazione del DOS.

Volontariato di Protezione civile e finanziamenti

Le organizzazioni di volontariato antincendio boschivo sono riconosciute a tutti gli effetti come organizzazioni di Protezione civile, con iscrizione nel relativo elenco regionale. Esse concorrono alle attività antincendio secondo le procedure operative della SOR e del Piano, e i volontari sono coordinati dal DOS durante lo spegnimento.

L’impiego è consentito solo a soggetti in possesso dei requisiti di salute e sicurezza; per l’attività di lotta attiva è richiesta anche la specifica formazione prevista dal Piano. L’Amministrazione regionale può impiegare il volontariato anche per il supporto logistico.

È inoltre previsto un finanziamento annuale ai Comuni che sostengono spese per la sede di Protezione civile e per le dotazioni operative della squadra locale di volontariato, secondo la disciplina della Protezione civile regionale.

Formazione, informazione e tutela assicurativa

La Regione promuove la formazione in materia di antincendio boschivo anche con accordi con altre Regioni, enti pubblici, Vigili del fuoco e associazioni senza scopo di lucro, secondo i programmi del Piano. Promuove inoltre educazione ambientale e informazione alla popolazione sul rischio incendio.

È prevista una polizza assicurativa regionale a favore del personale regionale impiegato nello spegnimento e nelle tecniche di fuoco prescritto, nonché dei volontari antincendio boschivo.

Opere, mezzi, attrezzature e accesso ai terreni

La Direzione centrale realizza, anche in amministrazione diretta, opere e interventi di prevenzione, prevenzione e lotta attiva previsti dal Piano. I beni mobili acquistati e non inventariati sono gestiti come beni di rapido consumo.

La Regione può trasferire gratuitamente a Comuni e associazioni di volontariato le attrezzature già concesse in usufrutto o comodato, mantenendone la destinazione d’uso, con spese a carico dei cessionari. Può anche trasferire gratuitamente beni mobili registrati a uso speciale per antincendio boschivo, immatricolati da almeno dieci anni, a Comuni con gruppo comunale e squadra AIB o ad associazioni di volontariato che ne facciano richiesta.

È autorizzata la copertura delle spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti superiori alla B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile addetto ai mezzi speciali, compresi i corsi preparatori.

Per gli interventi antincendio sono consentite l’occupazione temporanea o d’urgenza e l’accesso ai fondi pubblici secondo la disciplina espropriativa, senza indennità ai proprietari; le attività di lotta attiva non richiedono autorizzazione preventiva. La legge disciplina anche l’accesso ai terreni per opere di prevenzione, silvicoltura, fuoco prescritto, cartellonistica, manutenzione e ricostituzione boschiva.

Divieti sulle aree percorse da incendio e nelle fasce di rispetto

Sulle zone boscate e pascolive percorse da incendio valgono divieti e vincoli di lunga durata:

  • per 15 anni è vietata una destinazione diversa da quella urbanistica vigente all’epoca dell’evento, salvo opere pubbliche necessarie alla tutela della pubblica incolumità e dell’ambiente;
  • per 10 anni è vietata ogni edificazione, salvo previsioni già esistenti negli strumenti urbanistici antecedenti all’incendio;
  • per 5 anni sono vietati rimboschimenti e interventi di ingegneria ambientale finanziati con risorse pubbliche, salvo autorizzazione per dissesto idrogeologico o urgenze di tutela ambientale, paesaggistica o fitopatologica;
  • per 10 anni sono vietati pascolo e caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco.

La legge prevede inoltre il divieto annuale, in generale, di accensione di fuochi, abbruciamento di residui agricoli e forestali salvo eccezioni di legge, uso di apparecchi a fiamma libera salvo aree attrezzate e campeggi mobili, uso di prodotti pirotecnici e abbandono di fiammiferi o sigarette accese.

Nei periodi di massima pericolosità sono vietati anche esplosivi, mine, apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile e qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendio. Le autorizzazioni in deroga per attività lavorative o manifestazioni pubbliche o tradizionali decadono con la dichiarazione di massima pericolosità. I divieti non si applicano ai poligoni di tiro militari secondo la disciplina statale.

Nella fascia di 20 metri dalle aree escluse si applicano comunque alcuni dei divieti più rilevanti: accensione di fuochi, uso di apparecchi in grado di generare rischio e prodotti pirotecnici, oltre ai divieti aggiuntivi del periodo di massima pericolosità.

Sanzioni e controlli

La violazione del divieto di cambio di destinazione nelle aree incendiate comporta le sanzioni previste dalla legge quadro statale. Per il divieto di pascolo e caccia si applica una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro.

Per la violazione dei divieti generali e di massima pericolosità la sanzione va da 100 a 1.000 euro, con raddoppio dei minimi e massimi nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette o nei siti Natura 2000.

L’accertamento spetta al Corpo forestale regionale e agli altri organi previsti dalla normativa regionale sulle sanzioni amministrative; l’irrogazione compete al servizio regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

Disposizioni finanziarie

La legge autorizza stanziamenti specifici per Piano, archivio regionale, opere e interventi, gestione beni, patenti del personale e ricostituzione dei boschi incendiati, con copertura a valere sul bilancio regionale 2019-2021 e sul Fondo regionale per la Protezione civile per alcuni oneri di funzionamento, assicurazione e attività avviate dalla Protezione civile. Le entrate derivanti dalle sanzioni sono accertate tra le entrate extratributarie.

Norme transitorie

Fino all’adozione del nuovo regolamento di esecuzione resta applicabile, in quanto compatibile, il vecchio regolamento del 1978. Il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi del 1998 è prorogato fino all’approvazione del nuovo Piano, restando efficaci le relative prescrizioni compatibili.

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore restano disciplinati dalla normativa previgente. Fino alla costituzione del nuovo archivio regionale resta efficace quello già in uso presso il servizio competente. Fino all’approvazione del Piano, la dichiarazione di massima pericolosità tiene conto della maggiore frequenza degli incendi e delle condizioni predisponenti favorevoli.

In via transitoria, la formazione del personale antincendio, compreso il volontariato, avviene secondo modelli formativi da definire con decreto congiunto dei direttori centrali competenti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Abrogazioni ed efficacia temporale

La legge abroga espressamente la previgente normativa regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi e altre disposizioni collegate o incompatibili. È entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, quindi dal 1° gennaio 2020.

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