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Legge

L.R. FVG 20/2019

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Normativa regionaleL.R. FVG 20/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale sulla tutela e promozione delle minoranze slovena, friulana e tedesca in Friuli Venezia Giulia, ridefinendo organismi, contributi, procedure e portata territoriale. Prevede anche interventi straordinari per la Terza Conferenza sulla lingua friulana e la Prima Conferenza sulla minoranza tedesca. Le norme transitorie sui finanziamenti alle associazioni friulane valgono dal 2021, con una disciplina speciale per il 2020.

Tutela e promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia

Tutela e promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca in Friuli Venezia Giulia

La legge interviene in modo organico sulle discipline regionali dedicate alle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca presenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Aggiorna soggetti competenti, strumenti di sostegno, organi consultivi, procedure di finanziamento e prevede alcune misure straordinarie e transitorie.

Interventi sulla minoranza linguistica slovena

La disciplina della legge regionale n. 26/2007 viene aggiornata soprattutto per rafforzare il coordinamento amministrativo, ampliare gli ambiti di intervento e ridefinire le procedure di sostegno.

Sono ricompresi tra le iniziative di promozione anche progetti sperimentali che coinvolgono il sistema scolastico in relazione alle lingue minoritarie riconosciute sul territorio regionale. La competenza amministrativa è ricondotta alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.

Vengono inoltre adeguati i riferimenti territoriali alle ex province, con criteri di rappresentanza e presenza territoriale nelle strutture consultive e nei soggetti destinatari di contributi. La Commissione prevista dalla legge riceve una disciplina più precisa sui compensi, limitati al trattamento di missione e al rimborso spese di viaggio.

Strumenti di supporto, pianificazione e consultazione per la lingua slovena

La legge riformula il funzionamento del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena e del relativo programma di ripartizione delle risorse. I criteri di formazione del programma e il termine per presentare le domande sono fissati annualmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione, e con la stessa deliberazione è approvato il programma di ripartizione.

È rafforzato anche l’Ufficio dedicato alla lingua slovena nella pubblica amministrazione, al quale spetta in particolare:

  • la creazione e gestione di un portale informatico dedicato all’uso della lingua slovena;
  • un servizio di interpretariato;
  • un servizio di traduzione e revisione linguistica;
  • la formazione linguistica del personale regionale e degli enti locali;
  • attività di normazione terminologica e coordinamento linguistico.

Per gli interventi sul resiano e sulle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale è introdotta una disciplina specifica di finanziamento tramite regolamento regionale, con divieto di cumulo con altri incentivi concessi ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge regionale n. 26/2007.

Interventi sulla minoranza linguistica friulana

La legge regionale n. 29/2007 viene modificata per ampliare e precisare gli strumenti di tutela, valorizzazione e uso sociale della lingua friulana, anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali.

Sono ribadite le finalità di valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche e del concetto di interculturalità, includendo iniziative sperimentali con il sistema scolastico. La cartellonistica viene estesa alla segnaletica, e le competenze in materia sono ricondotte agli enti locali e ai soggetti incaricati di svolgere servizi di interesse pubblico.

La disciplina dell’ARLeF viene rafforzata, in particolare per:

  • la realizzazione e il sostegno del materiale didattico per l’insegnamento della e nella lingua friulana;
  • la definizione delle linee guida per materiale didattico, documentazione, ricerca e sperimentazione didattica;
  • il supporto alla programmazione radiofonica in lingua friulana e all’attuazione del Piano generale di politica linguistica;
  • il riconoscimento di una funzione speciale alle associazioni qualificare e stabili che operano sul territorio regionale.

Viene istituito l’Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie. L’iscrizione richiede autonomia amministrativa e contabile, sede legale in uno dei Comuni delimitati dalla legge regionale n. 15/1996, attività stabile e continuativa da almeno tre anni e assenza di ulteriori finanziamenti ai sensi della stessa legge. La Regione sostiene le associazioni iscritte mediante finanziamenti.

La Societât Filologjiche Furlane – Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine è espressamente riconosciuta come soggetto di primaria importanza e può ricevere un finanziamento annuale disposto con legge di stabilità regionale.

Disciplina per la minoranza linguistica tedesca

La legge regionale n. 20/2009 viene riorganizzata per rendere più chiaro l’ambito territoriale di applicazione, aggiornare gli organi consultivi e valorizzare anche le varietà saurana/taitsch, timavese/tischlbongarisch e sappadina/plodarisch.

Le disposizioni regionali sono qualificate come integrative e attuative della normativa statale di tutela delle minoranze linguistiche storiche e, per effetto del distacco di Sappada e del suo inserimento nella Regione, includono espressamente anche Sappada/Plodn.

Nel territorio di riferimento è consentito l’uso orale e scritto della lingua tedesca nei rapporti con istituzioni scolastiche e uffici amministrativi; le pubbliche amministrazioni istituiscono uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua tutelata. La Regione può istituire uno sportello con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all’uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali.

Organi collegiali, conferenze e procedure sulla minoranza tedesca

La Commissione per la minoranza tedesca è ricondotta alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie ed è composta da sette membri: Assessore competente o delegato, quattro rappresentanti delle minoranze proposti dai Comuni interessati, il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale o delegato, e un rappresentante proposto dagli enti e dalle organizzazioni rappresentative.

La Commissione:

  • esprime parere sul bando annuale di cui all’articolo 17;
  • verifica annualmente l’impatto delle iniziative sostenute sull’uso della lingua tedesca;
  • presenta ogni anno al Consiglio regionale una relazione complessiva;
  • formula osservazioni e proposte sulle finalità della legge.

È inoltre istituita la Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, da convocare almeno una volta ogni cinque anni e comunque entro i primi ventiquattro mesi della legislatura. La Conferenza serve a verificare l’attuazione degli interventi, raccogliere proposte e definire nuove linee di indirizzo.

Misure straordinarie e transitorie

Per la Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull’attuazione della legge sulla lingua friulana è autorizzato un finanziamento straordinario di 40.000 euro a favore dell’ARLeF. La domanda va presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge; l’intero finanziamento è erogato in via anticipata in un’unica soluzione, con successiva rendicontazione secondo i termini fissati nel decreto di concessione.

Per la Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca la Regione è autorizzata a sostenere le spese per il supporto tecnico-scientifico, le iniziative preparatorie e la redazione degli atti in italiano e tedesco.

Sul fronte dei finanziamenti alle associazioni friulane, la nuova disciplina dell’Albo e dei contributi opera a decorrere dal 2021. Per il solo anno 2020 è prevista una misura transitoria in favore di specifici soggetti, con domanda da presentare entro il 31 gennaio 2020 e concessione di finanziamenti di pari importo rispetto al 2019.

Aspetti finanziari

La legge prevede coperture specifiche per le nuove e maggiori spese, imputandole in prevalenza alle missioni dedicate alla tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e, per alcuni interventi organizzativi, alla missione per i servizi istituzionali, generali e di gestione. È inoltre allegato il prospetto di variazione di bilancio previsto dalla normativa contabile armonizzata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

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