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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2188

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2188 della Commissione, del 1o ottobre 2026, che modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Egitto, al Regno Unito e all’Uruguay negli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati ungulati e determinate categorie di equini

Normativa europea32026R2188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi di paesi e zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di animali, sopprimendo per il Regno Unito i riferimenti a un certificato non più vigente e introducendo condizioni aggiornate per gli equini provenienti da Uruguay ed Egitto. Per l’Uruguay è previsto un programma di sorveglianza della surra; per l’Egitto è istituita temporaneamente la zona EG-3, destinata alla reintroduzione di cavalli registrati dopo la partecipazione al concorso LGCT di Giza.

Modifica degli elenchi UE di provenienza autorizzata per ungulati ed equini, con aggiornamenti per Regno Unito, Uruguay ed Egitto.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che individuano paesi terzi e zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali. Rileva per gli operatori che importano ungulati dal Regno Unito ed equini dall’Uruguay o dall’Egitto, nonché per le autorità competenti che applicano le condizioni sanitarie di ingresso. Per l’Egitto, la nuova zona EG-3 è elencata per un periodo limitato: la finestra di reintroduzione indicata nell’atto va dal 15 ottobre al 14 novembre 2026. Il regolamento si applica nell’Unione dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica degli elenchi sanitari per ungulati ed equini

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2188 modifica gli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, aggiornando le autorizzazioni di provenienza per determinate partite di animali. Le modifiche recepiscono la cessata validità di un modello di certificato britannico e valutazioni sanitarie relative alla surra e a una zona temporanea istituita in Egitto.

Ambito e quadro normativo

Il regolamento (UE) 2016/429 subordina l’ingresso nell’Unione di partite di animali alla provenienza da paesi terzi, territori o zone inclusi negli elenchi autorizzativi. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 specifica le condizioni sanitarie per le categorie di animali interessate; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce i relativi elenchi. Il presente atto aggiorna le voci riguardanti il Regno Unito, l’Uruguay e l’Egitto.

Regno Unito: voci per ungulati

L’allegato II, parte 1, sostituisce la voce relativa al Regno Unito per le zone GB-1 e GB-2. Per ovini e caprini viene eliminato il riferimento al modello di certificato «OV/CAP-X-NI», applicabile in precedenza all’ingresso in Irlanda del Nord di animali provenienti dalla Gran Bretagna. Tale modello era applicabile fino al 31 dicembre 2024 ed è stato soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/544. Le voci sostitutive mantengono, per ovini e caprini, i modelli «OV/CAP-X» e «OV/CAP-Y» e riportano le altre categorie e i codici sanitari pertinenti per le due zone.

Uruguay: sorveglianza della surra

La voce Uruguay dell’allegato IV, parte 1, è sostituita. Per la zona UY-0, nel gruppo sanitario D, l’ingresso è indicato per cavalli registrati, equidi registrati, altri equini non da macello ed equini da macello, con i modelli «EQUI-X», «EQUI-Y», «EQUI-RE-ENTRY-30» ed «EQUI-RE-ENTRY-90-COMP» e la condizione specifica «Programma per la surra».

La condizione segue la valutazione positiva della Commissione del programma di sorveglianza trasmesso dall’Uruguay il 2 giugno 2026, effettuata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692. Per la surra (Trypanosoma evansi), il periodo ordinario di assenza della malattia previsto dall’allegato IV, parte A, punto 3, del regolamento delegato è di almeno 24 mesi. L’articolo 22, paragrafo 3, e l’allegato IV, parte B, consentono una riduzione alle condizioni specifiche previste: assenza di segnalazioni d’infezione nello stabilimento di origine per almeno i sei mesi precedenti la spedizione e un programma di sorveglianza riconosciuto dalla Commissione che dimostri l’assenza dell’infezione nello stabilimento durante il periodo di sei mesi.

Egitto: autorizzazione temporanea della zona EG-3

La voce Egitto dell’allegato IV, parte 1, è sostituita mantenendo le zone EG-1 ed EG-2 per cavalli registrati con modello «EQUI-X» e aggiungendo la zona EG-3, nel gruppo sanitario E, per cavalli registrati con modello «EQUI-RE-ENTRY-30». La finestra temporale indicata per EG-3 è dal 15 ottobre al 14 novembre 2026.

L’autorizzazione consente la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati dopo l’esportazione temporanea per partecipare al Longines Global Champions Tour (LGCT), in programma a Giza dal 22 al 24 ottobre 2026. La Commissione ha ritenuto sufficienti le garanzie presentate dall’autorità centrale competente egiziana circa l’istituzione della zona indenne dalle malattie degli equini.

L’allegato IV, parte 2, individua EG-3 in una zona di circa 9 ettari presso la zona di osservazione Panorama 2 sull’altopiano di Giza, nella periferia occidentale del Cairo; il centro è situato alle coordinate 29°57′59,1″ N, 31°07′41,1″ E. Sono descritti i percorsi di trasferimento verso gli aeroporti:

  • aeroporto internazionale del Cairo: circa 59 km, attraverso la Cairo Ring Road (circa 52 km) e la Fayoum Desert Road (circa 7 km);
  • aeroporto internazionale Sphinx: circa 44 km, attraverso la Cairo–Alexandria Desert Highway (circa 24 km), la Sahara El Ahram Road (circa 3 km), la Cairo Ring Road (circa 7 km), la El Wahat Highway (circa 5 km) e la Fayoum Desert Road (circa 5 km).

Modifiche normative ed efficacia

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Ai sensi dell’articolo 2, l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Regno Unito: aggiornamento delle voci sugli ungulati

L’allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2021/404 è modificato per le zone GB-1 e GB-2. Per ovini e caprini sono eliminati i riferimenti al certificato «OV/CAP-X-NI», relativo all’ingresso in Irlanda del Nord di animali provenienti dalla Gran Bretagna, non più applicabile dal 31 dicembre 2024. Restano indicati i modelli «OV/CAP-X» e «OV/CAP-Y» e gli altri codici riportati nelle voci sostitutive.

Uruguay: condizione relativa alla surra

Nell’allegato IV, parte 1, del regolamento (UE) 2021/404, la voce Uruguay è sostituita includendo, per cavalli registrati, equidi registrati, altri equini non da macello ed equini da macello, la condizione specifica «Programma per la surra». La Commissione ha valutato positivamente le informazioni sul programma di sorveglianza trasmesse dall’Uruguay il 2 giugno 2026. La condizione attua le prescrizioni dell’allegato IV, parte B, del regolamento delegato (UE) 2020/692, comprese le condizioni per la riduzione del periodo ordinario di assenza della malattia.

Egitto: zona temporanea EG-3 per cavalli registrati

È inserita nell’allegato IV, parte 1, la zona EG-3, nel gruppo sanitario E, per cavalli registrati e con il modello «EQUI-RE-ENTRY-30». La voce riporta le date 15 ottobre 2026 e 14 novembre 2026. La zona è destinata alla reintroduzione di cavalli registrati dopo l’esportazione temporanea per partecipare al Longines Global Champions Tour a Giza, previsto dal 22 al 24 ottobre 2026.

Descrizione geografica della zona EG-3

L’allegato IV, parte 2, descrive EG-3 come zona indenne dalle malattie degli equini di circa 9 ettari, istituita presso la zona di osservazione Panorama 2 sull’altopiano di Giza, alla periferia occidentale del Cairo, con centro alle coordinate 29°57′59,1″ N, 31°07′41,1″ E. Sono indicati due collegamenti stradali: verso l’aeroporto internazionale del Cairo, per circa 59 km, e verso l’aeroporto internazionale Sphinx, per circa 44 km, con i rispettivi itinerari.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionalesicurezza alimentare

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