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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2199

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2199 della Commissione, del 2 ottobre 2026, che revoca l'autorizzazione dell'Unione per il biocida singolo Nordkalk QL 0-2 in conformità del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481

Normativa europea32026R2199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento revoca, su richiesta motivata di Nordkalk AB, l’autorizzazione dell’Unione del biocida «Nordkalk QL 0-2», dopo che il titolare ha deciso di cessarne la produzione per ragioni commerciali. Abroga l’atto che aveva rilasciato l’autorizzazione e concede periodi transitori per la commercializzazione e l’uso delle scorte, con scadenze rispettivamente al 25 aprile e al 25 ottobre 2027.

Revoca dell’autorizzazione UE del biocida «Nordkalk QL 0-2» e definizione dei termini per la cessazione della commercializzazione e dell’uso delle scorte.

Ambito di applicazione

Riguarda il biocida singolo «Nordkalk QL 0-2», autorizzazione UE n. EU-0029370-0000, rilasciata a Nordkalk AB, e gli operatori interessati dalla sua messa a disposizione sul mercato e dal suo uso nell’Unione. La revoca decorre dall’entrata in vigore del regolamento; la messa a disposizione sul mercato è vietata dal 25 aprile 2027 e l’uso delle scorte dal 25 ottobre 2027. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri.

Revoca dell’autorizzazione del biocida «Nordkalk QL 0-2»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2199 revoca l’autorizzazione dell’Unione del biocida singolo «Nordkalk QL 0-2» e abroga l’atto che l’aveva rilasciata. La misura segue la richiesta del titolare Nordkalk AB, che ha motivato la rinuncia con la decisione di cessare la produzione per ragioni commerciali.

Ambito e presupposti della revoca

Il prodotto interessato è identificato dall’autorizzazione UE n. EU-0029370-0000, rilasciata a Nordkalk AB con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481 del 29 maggio 2024, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il 21 maggio 2026 Nordkalk AB ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche una richiesta di revoca ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012, iscritta nel registro per i biocidi con il numero BC-NU118405-18. Il titolare ha indicato che la cessazione della produzione dipendeva da considerazioni commerciali. L’Agenzia ha trasmesso la richiesta motivata alla Commissione il 22 maggio 2026.

Revoca e abrogazione

L’articolo 1 dispone la revoca dell’autorizzazione UE n. EU-0029370-0000 per «Nordkalk QL 0-2». L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481, che costituiva l’atto di rilascio dell’autorizzazione.

Cessazione della commercializzazione e dell’uso delle scorte

L’articolo 3 prevede periodi transitori in conformità dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012:

  • il biocida non può più essere messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 25 aprile 2027;
  • le scorte del biocida non possono più essere utilizzate a decorrere dal 25 ottobre 2027.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pubblicato il 5 ottobre 2026, è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Revoca dell’autorizzazione

L’articolo 1 revoca l’autorizzazione UE n. EU-0029370-0000 del biocida singolo «Nordkalk QL 0-2», rilasciata a Nordkalk AB con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481. La revoca è adottata ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 528/2012, a seguito della richiesta motivata presentata dal titolare il 21 maggio 2026.

Abrogazione dell’atto di autorizzazione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1481, che aveva rilasciato l’autorizzazione il 29 maggio 2024.

Periodi transitori per commercializzazione e uso

Ai sensi dell’articolo 3 e in relazione all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 528/2012, il biocida non può più essere messo a disposizione sul mercato a decorrere dal 25 aprile 2027; le scorte non possono più essere utilizzate a decorrere dal 25 ottobre 2027.

Entrata in vigore

L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti biocidimercato interno

Testo integrale

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