Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2238

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2238 della Commissione, del 2 ottobre 2026, che modifica gli allegati XIII e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Namibia negli elenchi di paesi terzi o territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne di determinati ungulati

Normativa europea32026R2238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della conferma, il 23 settembre 2026, di un focolaio di afta epizootica in uno stabilimento con bovini nella regione namibiana di //Kharas, la Commissione modifica gli elenchi di cui agli allegati XIII e XV del regolamento (UE) 2021/404. Dalla zona NA-1 non sono più autorizzati l’ingresso nell’Unione delle categorie di carni fresche indicate nell’allegato XIII né quello dei prodotti a base di carne contemplati nell’allegato XV. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Sospensione dell’autorizzazione all’ingresso nell’UE di determinate carni fresche e prodotti a base di carne dalla zona NA-1 della Namibia a seguito di un focolaio di afta epizootica.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica gli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con riguardo alla Namibia. Interessa le partite di carni fresche di bovini, ovini e caprini, ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e ungulati selvatici, nonché i prodotti trasformati a base di carne del tipo biltong/jerky contemplati nell’allegato XV, provenienti dalle zone namibiane NA-0 e NA-1. Le modifiche si applicano nell’Unione dal 6 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione del 5 ottobre 2026.

Modifica delle autorizzazioni per le partite dalla Namibia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2238 aggiorna gli elenchi dell’UE relativi all’ingresso di carni fresche e prodotti a base di carne da paesi terzi, in risposta a un focolaio di afta epizootica in Namibia. La misura mira a tenere conto della situazione epidemiologica e a ridurre il rischio di introduzione della malattia nell’Unione.

Contesto e base normativa

Il regolamento (UE) 2016/429 subordina l’ingresso nell’Unione di animali e prodotti di origine animale alla presenza del paese, territorio o zona interessati negli elenchi autorizzativi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni di sanità animale applicabili alle partite interessate; il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi e delle relative zone autorizzati.

La Commissione è intervenuta dopo che la Namibia ha comunicato, il 24 settembre 2026, un focolaio confermato di afta epizootica. Il focolaio era stato confermato dalle autorità competenti il 23 settembre 2026 in uno stabilimento con bovini nella regione di //Kharas, compresa nella zona NA-1. La Commissione ha adottato le misure dopo il parere conforme del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Carni fresche di ungulati

L’articolo 1 modifica l’allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La nuova voce per la Namibia, nella parte 1, riguarda la zona NA-1 e le seguenti categorie:

  • bovini (BOV), con le indicazioni «frollatura e disossamento», «frattaglie escluse» e «centro di raccolta»;
  • ovini e caprini (OVI);
  • ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento (RUF);
  • ungulati selvatici (RUW).

Per le categorie elencate la voce riporta la data del 23 settembre 2026, data dalla quale l’ingresso delle partite interessate non risulta autorizzato. La modifica sostituisce la precedente voce che consentiva l’ingresso dalla zona NA-1 di determinate carni fresche.

Prodotti a base di carne

È modificato anche l’allegato XV, parte 1, sezione B, del regolamento (UE) 2021/404. La nuova voce riporta «Non autorizzato» per tutte le colonne pertinenti ai prodotti a base di carne, sia per la zona NA-0 sia per la zona NA-1, e identifica la categoria MPST. Viene così meno l’autorizzazione dalla zona NA-1 per i prodotti trasformati del tipo biltong/jerky che in precedenza potevano entrare dopo il trattamento pertinente.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento è entrato in vigore il 6 ottobre 2026, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle carni fresche — allegato XIII

L’articolo 1 e il punto 1 dell’allegato sostituiscono la voce relativa alla Namibia nell’allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Per la zona NA-1, l’ingresso nell’Unione è indicato come non autorizzato dal 23 settembre 2026 per carni fresche di bovini (BOV), ovini e caprini (OVI), ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento (RUF) e ungulati selvatici (RUW). Per i bovini la voce riporta le condizioni «frollatura e disossamento», «frattaglie escluse» e «centro di raccolta»; la data indicata per le categorie è 23 settembre 2026.

Modifica dell’elenco dei prodotti a base di carne — allegato XV

Il punto 2 dell’allegato sostituisce la voce relativa alla Namibia nell’allegato XV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Per le zone NA-0 e NA-1, la voce riporta «Non autorizzato» in tutte le colonne pertinenti ai prodotti a base di carne e identifica la categoria MPST. La modifica elimina quindi l’autorizzazione precedentemente prevista per i prodotti trasformati del tipo biltong/jerky provenienti dalla zona NA-1.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: essendo stato pubblicato il 5 ottobre 2026, entra in vigore il 6 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarepolitica commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.