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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2220

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2220 della Commissione, del 1o ottobre 2026, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32026R2220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, aggiornando l'elenco e la delimitazione delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana. In particolare, i focolai in suini selvatici comportano l'innalzamento da zona I a zona II delle aree interessate in Ungheria e in Pomerania, mentre il focolaio in suini detenuti in Podlachia comporta il passaggio da zona II a zona III dell'area interessata. Il nuovo allegato si applica dal 3 ottobre 2026.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in Ungheria e Polonia.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sostituendolo integralmente con un nuovo elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri. L'aggiornamento è motivato da nuovi focolai di peste suina africana rilevati nel settembre 2026 in suini selvatici nella contea ungherese di Baranya e nelle regioni polacche della Podlachia e della Pomerania, nonché in suini detenuti nella regione polacca della Podlachia. Le delimitazioni territoriali aggiornate interessano l'intero elenco dell'allegato I, incluse le voci relative a numerosi Stati membri; non sono previste esclusioni soggettive. Il regolamento entra in vigore il 3 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione del 2 ottobre 2026.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2220 aggiorna la classificazione territoriale delle zone interessate dalla peste suina africana, sostituendo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'intervento risponde alla necessità, indicata nei considerando, di adeguare rapidamente le misure alla situazione epidemiologica dinamica e di contenere il rischio di ulteriore diffusione, con possibili conseguenze per la salute animale, i movimenti di animali e prodotti e le esportazioni verso paesi terzi.

Presupposti epidemiologici e criteri di zonizzazione

Dopo la precedente modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/2135, adottato il 18 settembre 2026, Ungheria e Polonia hanno notificato nuovi focolai nei suini selvatici e la Polonia anche nei suini detenuti. In particolare, nel settembre 2026 sono stati rilevati un focolaio in un suino selvatico nella contea di Baranya, in Ungheria; un focolaio in suini detenuti nella regione Podlachia, in Polonia; e un focolaio in un suino selvatico nella regione Pomerania, in Polonia.

La definizione e la modifica delle zone si fondano sulla situazione epidemiologica locale e generale dello Stato membro, sul livello di rischio di ulteriore diffusione e sulle indicazioni scientifiche e internazionali richiamate nei considerando: gli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nell'Unione, il codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) e le giustificazioni fornite dalle autorità nazionali competenti. Sono considerate anche le condizioni epidemiologiche delle aree circostanti.

Riclassificazioni e modifica delle delimitazioni

Il nuovo allegato I aggiorna l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri. Le modifiche specificamente motivate dai nuovi focolai sono le seguenti:

  • Ungheria, contea di Baranya: l'area precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni I è riclassificata in zona II; vengono inoltre ridefiniti i confini delle zone I e II.
  • Polonia, regione Podlachia: l'area classificata come zona II e interessata dal focolaio in suini detenuti è riclassificata in zona III; vengono ridefiniti i confini delle zone II e III.
  • Polonia, regione Pomerania: l'area classificata come zona I e interessata dal rischio connesso al focolaio in un suino selvatico è riclassificata in zona II; vengono ridefiniti i confini delle zone I e II.

Le estensioni territoriali puntuali, comprese le località, i comuni, le unità amministrative e le delimitazioni basate su strade, ferrovie o altri confini geografici, sono quelle riportate nelle singole voci nazionali del testo sostitutivo dell'allegato I. Il nuovo allegato contiene inoltre l'elenco aggiornato delle zone I, II e III negli altri Stati membri, senza che il regolamento introduca per tali voci una modifica distinta nei considerando.

Modifica normativa e rapporto con il regolamento di base

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Quest'ultimo stabilisce le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e prevede l'inserimento a livello dell'Unione delle zone soggette a restrizioni; l'atto del 2026 aggiorna dunque la componente territoriale di tale regime, senza sostituire il regolamento 2023/594 nel suo complesso. La base giuridica è l'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, relativo alla normativa in materia di sanità animale. Le misure sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 2 ottobre 2026. Ai sensi dell'articolo 2 entra in vigore il giorno successivo, ossia il 3 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Sostituzione dell'allegato I

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con l'allegato del regolamento 2026/2220. Il nuovo allegato elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III per Stato membro e costituisce il riferimento territoriale aggiornato ai fini delle misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento 2023/594.

Adeguamenti conseguenti ai focolai in Ungheria e Polonia

A seguito del focolaio rilevato nel settembre 2026 in un suino selvatico nella contea di Baranya, l'area ungherese precedentemente classificata come zona soggetta a restrizioni I è riclassificata in zona II e sono ridefiniti i confini delle zone I e II. In Polonia, il focolaio in suini detenuti rilevato nella regione Podlachia determina il passaggio dell'area interessata da zona II a zona III e la ridefinizione dei confini delle zone II e III; il focolaio in un suino selvatico nella regione Pomerania determina il passaggio dell'area interessata da zona I a zona II e la ridefinizione dei confini delle zone I e II. Le delimitazioni puntuali sono quelle riportate nelle voci nazionali del nuovo allegato I.

Criteri di delimitazione e quadro epidemiologico

I considerando richiamano, per l'aggiornamento delle zone, la situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, il rischio di ulteriore diffusione, i principi e criteri scientifici indicati negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nell'Unione, le norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH e le giustificazioni delle autorità competenti nazionali. La delimitazione tiene conto anche della situazione epidemiologica delle aree circostanti.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: essendo stato pubblicato il 2 ottobre 2026, entra in vigore il 3 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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