Sentenza del 13/01/2017 n. 751 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che, pur avendo confermato l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale, aveva annullato integralmente le sanzioni a causa di rilevanti errori nella determinazione degli imponibili evasi, successivamente rideterminati dal giudice. Secondo l'Agenzia, tali errori potevano incidere sull'entità delle sanzioni, ma non potevano giustificarne l'annullamento totale, poiché permaneva l'omissione colpevole degli adempimenti fiscali per i tributi comunque dovuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che, quando l'omessa dichiarazione è incontestata e deriva da un'azione od omissione cosciente e volontaria, la sanzione deve essere applicata. Gli errori nella quantificazione degli imponibili possono incidere sulla misura della sanzione, ma non ne determinano automaticamente l'annullamento. Il giudice può disapplicare le sanzioni solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme, fondate su elementi positivi di confusione, la cui allegazione spetta al contribuente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 1 e 5
L'omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette e dell'IVA è fonte di un illecito sanzionabile in via amministrativa.
L'omessa presentazione della dichiarazione costituisce violazione sanzionabile quando il fatto sia provato e derivi da una condotta cosciente e volontaria del contribuente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 5 e 6
Le disposizioni disciplinano la responsabilità del contribuente e le cause di non punibilità o di esclusione delle sanzioni. L'errore nella quantificazione degli imponibili non giustifica di per sé l'annullamento integrale delle sanzioni.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
Il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni sussiste in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme.
La disapplicazione delle sanzioni è possibile solo quando la normativa presenti una reale e obiettiva ambiguità, derivante da elementi positivi di confusione, non per la mera inesattezza degli imponibili accertati.
Art. 383, comma 1, c.p.c.
In caso di cassazione con rinvio, la causa viene rimessa al giudice di merito per il nuovo esame secondo il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- Quando l'omessa presentazione della dichiarazione fiscale è provata e volontaria, la sanzione è normalmente dovuta anche se l'Amministrazione o il giudice hanno commesso errori nella quantificazione del reddito o dell'imposta.
- Gli errori sugli imponibili possono comportare una riduzione della base di calcolo e, conseguentemente, della sanzione, ma non ne determinano automaticamente l'annullamento totale.
- La disapplicazione delle sanzioni richiede una concreta e obiettiva incertezza interpretativa della normativa, non una semplice difficoltà di ricostruzione contabile o un errore nella determinazione degli importi.
- L'onere di allegare e dimostrare gli elementi specifici che hanno generato l'incertezza normativa grava sul contribuente; il giudice non può rilevarla d'ufficio.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra contestazione dell'esistenza della violazione, contestazione dell'importo della sanzione e richiesta di disapplicazione per incertezza normativa: ciascuna questione richiede presupposti e prove differenti.
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