Ordinanza n. 1125/2026 - Genova, Sezione 1
per la declaratoria dell'obbligo di provvedere relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona, nonché, dalla Questura di Savona, con riferimento all'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, presentata in data 22.04.2024, -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria presentata il 22 aprile 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per la declaratoria dell'obbligo di provvedere in relazione al silenzio della Prefettura e della Questura di Savona sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno presentata il 22 aprile 2024. In vista della camera di consiglio ha chiesto il rinvio per rinnovare la notifica, rilevando che il ricorso era stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato di Roma anziché all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, territorialmente competente.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nei giudizi contro amministrazioni statali, gli atti introduttivi devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede il giudice adito. La notifica eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato è nulla, ma non inesistente, poiché l'ufficio destinatario ha comunque un riferimento con l'amministrazione resistente. La nullità non è stata sanata dalla costituzione delle amministrazioni, rimaste assenti. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., il TAR ha quindi assegnato al ricorrente dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica presso l'Avvocatura competente e cinque giorni dal perfezionamento della notifica per depositarne la prova. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. La trattazione del ricorso è stata fissata alla camera di consiglio del 14 gennaio 2027; nessuna decisione è stata assunta sulla domanda avverso il silenzio.
Norme richiamate
art. 41, comma 3, c.p.a.
in virtù del combinato disposto degli artt. 41, comma terzo, cod. proc. amm. e 11, comma terzo, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
Gli atti introduttivi dei giudizi contro amministrazioni statali devono essere notificati all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente per il distretto in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita.
art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
in virtù del combinato disposto degli artt. 41, comma terzo, cod. proc. amm. e 11, comma terzo, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente
La norma, congiuntamente all'art. 41, comma 3, c.p.a., individua nell'Avvocatura distrettuale del luogo in cui ha sede il giudice l'ufficio cui notificare gli atti introduttivi contro lo Stato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla e la rinnovazione impedisce ogni decadenza
Quando la notifica è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione tempestiva impedisce il verificarsi di decadenze.
art. 11, comma 1, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Ritenuto, pertanto, di assegnare alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni 10 (dieci), con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, affinché provveda a rinnovare la notifica del ricorso presso la competente Avvocatura dello Stato, da individuarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, co. 3, c.p.a. e 11, co. 1, del citato r.d. n. 1611/1933
Il TAR richiama la disposizione, insieme all'art. 41, comma 3, c.p.a., per individuare l'Avvocatura dello Stato presso cui rinnovare la notifica; nel caso concreto si tratta dell'ufficio distrettuale competente per il giudice adito.
Massime di principio
- Nei giudizi proposti contro amministrazioni statali, gli atti introduttivi devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito.
- La notifica del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, anziché all'Avvocatura distrettuale competente, è nulla e non inesistente, in quanto effettuata presso un ufficio comunque riferibile al destinatario.
- Se la notifica nulla non è sanata dalla costituzione del destinatario, il giudice assegna al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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