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Ordinanza

Ordinanza n. 2971/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4212 del 28 settembre 2020 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro resa all’esito del procedimento NRG. 20258/2018.

Giustizia amministrativa202400412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro relativa al riconoscimento del servizio pre-ruolo e al pagamento delle differenze retributive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento, quale servizio pre-ruolo, dell’intero periodo di lavoro prestato in scuole statali come insegnante di scuola materna, con conseguente anzianità di 27 anni alla data del 1° settembre 2004, inquadramento nella corrispondente fascia stipendiale e attribuzione della retribuzione professionale docente. La sentenza aveva inoltre riconosciuto il diritto alle differenze retributive e condannato il Ministero al pagamento di euro 76.057,39 lordi, oltre interessi legali, nonché delle spese processuali. Il TAR ha rilevato che agli atti non risultava provato il passaggio in giudicato della sentenza azionata.

La decisione

Il TAR, senza definire il merito della domanda di ottemperanza e riservando ogni ulteriore valutazione, ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente: la produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 9 luglio 2026. Non è stata adottata alcuna statuizione definitiva sull’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato né sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza richiede la prova dell’esistenza di un giudicato; in assenza della documentazione attestante il passaggio in giudicato della decisione azionata, il giudice dispone la produzione dell’attestazione prima di procedere alle ulteriori valutazioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che aziona una pronuncia deve dimostrare documentalmente il suo passaggio in giudicato; la mera produzione della sentenza non è sufficiente quando tale definitività non risulti dagli atti.
  • Quando manca la prova del passaggio in giudicato della decisione posta a fondamento dell’ottemperanza, il giudice può disporre un apposito incombente istruttorio e rinviare la trattazione, riservando ogni valutazione sul merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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