Cassazione Penale, Ordinanza n. 40934/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18/02/2025. Dal testo non emergono i motivi sostanziali di doglianza contro la decisione di merito, poiché la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio formale: l'atto è stato presentato personalmente dall'imputato, senza l'assistenza di un difensore abilitato al patrocinio in cassazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato senza il ministero di un difensore abilitato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. La declaratoria è stata resa de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; quale conseguenza, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere proposto a mezzo di difensore abilitato; il ricorso personale dell'imputato viola tale requisito formale ed è inammissibile.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso de plano, senza intervento collegiale in udienza, quando ne ricorrono i presupposti formali.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dell'imputato è inammissibile se proposto personalmente, senza l'ausilio di un difensore iscritto nell'albo speciale abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza del difensore abilitato integra un vizio processuale assorbente che impedisce l'esame dei motivi di merito del ricorso.
- Quando l'inammissibilità deriva da un difetto formale evidente, la Corte può dichiararla de plano e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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