Cassazione Civile, Ordinanza n. 27347/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso di due buoni postali fruttiferi della serie Q/P, contitolarità di una delle parti originarie poi deceduta, e la determinazione del rendimento spettante per il periodo dal 21° al 30° anno. La società emittente aveva impugnato la decisione di appello che aveva confermato la condanna al pagamento, sostenendo che la mancata indicazione sul timbro apposto sul retro dei titoli dei tassi relativi all’ultimo decennio non consentisse di applicare i rendimenti più favorevoli della precedente serie P. I controricorrenti avevano inoltre eccepito la validità della procura alle liti conferita al difensore della società, contestando i poteri rappresentativi del soggetto che l’aveva rilasciata. In memoria era stato chiesto anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità della normativa interna con il diritto UE. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e del d.m. 13 giugno 1986, sostenendo che la disciplina normativa prevalesse sulle indicazioni stampate sui buoni e che il giudice di merito avesse erroneamente valorizzato un preteso affidamento dei risparmiatori.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare sulla procura alle liti, ritenendo valida la rappresentanza processuale della società sulla base della procura rilasciata dal responsabile della funzione legale in forza di poteri derivanti da specifica funzione aziendale e della relativa iscrizione/conoscibilità. Nel merito ha accolto il ricorso: ha ribadito che, per i buoni postali della serie Q/P, i tassi previsti dal decreto ministeriale di emissione integrano il regolamento negoziale quando la stampigliatura sul titolo risulti incompleta o ambigua, e che non può essere riconosciuto al possessore il rendimento della precedente serie per il solo fatto che il timbro non riporti in modo completo i tassi dell’ultimo decennio. Ha escluso anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
La disciplina, di fonte legislativa e cogente, integra il regolamento dei buoni postali fruttiferi e prevale sulle condizioni stampate sul titolo quando queste siano incomplete o incompatibili con il decreto di emissione.
d.m. 13 giugno 1986
Il decreto di emissione fissa i nuovi tassi dei buoni della serie Q/P e, in caso di stampigliatura incompleta, completa il contenuto del rapporto per il periodo interessato.
art. 1342 c.c.
Le clausole aggiunte sul modulo predisposto prevalgono su quelle precedentemente scritte se incompatibili; richiamato per escludere che la stampa originaria possa prevalere sulla stampigliatura sostitutiva quando il rapporto è disciplinato dal nuovo assetto.
art. 1339 c.c.
Le disposizioni imperative sostituiscono di diritto le pattuizioni difformi delle parti; il decreto ministeriale sostituisce/integra la disciplina negoziale incompatibile.
art. 2206 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 2207-2209 c.c. per affermare che i poteri rappresentativi dell’azienda possono derivare da atti iscritti nel registro delle imprese e quindi conoscibili.
art. 2207 c.c.
Norma richiamata nel sistema dei procuratori dell’imprenditore, quale base della rappresentanza aziendale specifica.
art. 2208 c.c.
Norma richiamata nel sistema dei poteri dei rappresentanti/procuratori dell’imprenditore, quale fonte di legittimazione della procura conferita per specifiche funzioni aziendali.
art. 2209 c.c.
I procuratori dell’imprenditore derivano i poteri rappresentativi da un atto iscrivibile nel registro delle imprese, di generale conoscibilità; chi contesta tali poteri deve formulare una specifica eccezione.
art. 372 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito documentale integrativo volto a dimostrare i poteri rappresentativi del soggetto che aveva rilasciato la procura alle liti.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è escluso quando non sussiste un dubbio ragionevole sull’interpretazione del diritto UE applicabile.
art. 169 TFUE
Richiamato dai controricorrenti a sostegno della richiesta di tutela degli interessi economici dei risparmiatori, ma ritenuto non conducente.
art. 295 TFUE
Richiamato dai controricorrenti sul tema della proprietà, ma ritenuto non decisivo rispetto alla disciplina dei buoni postali.
Direttiva 93/22/CEE
Ritenuta non applicabile ai buoni postali/agli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico, oltre che successiva alla disciplina interna richiamata.
Massime di principio
- Nel caso di buoni postali fruttiferi emessi su moduli di una serie precedente e successivamente timbrati per una nuova serie, la disciplina normativa di emissione può eterointegrare il regolamento del titolo quando la stampigliatura risulti incompleta o ambigua, senza che il portatore possa pretendere per analogia i rendimenti della serie originaria.
- La mancata indicazione sul titolo di alcuni dati economici previsti dal decreto di emissione non equivale, di per sé, a manifestazione di volontà negoziale favorevole al sottoscrittore, se dal complesso del documento emerge l’emissione della nuova serie e la disciplina imperativa applicabile.
- Le disposizioni imperative che regolano l’emissione di strumenti di risparmio postale prevalgono sulle clausole o indicazioni difformi riportate sul titolo e operano come integrazione del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c.
- In tema di rappresentanza processuale di una società, la procura alle liti rilasciata da un soggetto investito di specifiche funzioni aziendali e i cui poteri derivino da atto iscritto nel registro delle imprese è validamente idonea, salvo specifica contestazione dei poteri rappresentativi.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto UE evocata non presenti un dubbio ragionevole di interpretazione alla luce del testo, del contesto e della finalità della disposizione.
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