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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12841/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente gestore diritti)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto in precedenza un attestato di credito e notificato alla società alberghiera un atto di precetto per euro 3.251,39, somma richiesta per compensi relativi a diritti d'autore connessi all'utilizzazione di apparecchi televisivi installati nelle camere dell'albergo. La Corte di appello aveva però dichiarato illegittimo il precetto, ritenendo che il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione operasse solo in caso di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso e che il prezzo della camera non integrasse tale diritto d'ingresso. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi due denunciavano, sotto vari profili, l'erronea individuazione dell'oggetto della pretesa e l'omesso esame del fatto decisivo che si trattasse di diritti d'autore amministrati dalla SIAE; il terzo censurava la falsa applicazione della disciplina sulla comunicazione al pubblico delle opere protette e delle norme UE e internazionali; il quarto, subordinato, riguardava ulteriori profili consequenziali. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, ha accolto il terzo, dichiarando assorbito il quarto, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello aveva correttamente inteso che la pretesa riguardasse diritti d'autore, ma aveva erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina sulla comunicazione al pubblico delle opere tutelate dal diritto d'autore. Ha quindi accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibili il primo e il secondo, assorbito il quarto e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri consentiti, salvo fatti non contestati e notorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice valuta una prova in modo difforme dalla regola di prudente apprezzamento o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio iura novit curia e alla corretta applicazione della normativa sostanziale.

  • art. 12 l. dir. autore

    Richiamato dalla ricorrente e dalla Corte nel contesto dell'interpretazione della disciplina del diritto d'autore.

  • art. 16 l. dir. autore

    Attribuisce agli autori il diritto esclusivo di comunicare al pubblico l'opera; la Corte lo interpreta in senso ampio, comprensivo anche della messa a disposizione del pubblico tramite apparecchi televisivi in albergo.

  • art. 164, n. 3, l. dir. autore

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, senza autonoma decisività nella motivazione accolta o respinta.

  • art. 180 l. dir. autore

    Richiamato in relazione ai poteri di gestione/riscossione dei diritti affidati alla SIAE.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza incidere sulla ratio decidendi finale.

  • art. 11 bis Convenzione di Unione per la protezione delle opere letterarie e artistiche

    Richiamato come parametro internazionale sulla comunicazione al pubblico delle opere.

  • art. 9 TRIPS

    Richiamato come parametro internazionale sulla tutela del diritto d'autore.

  • art. 8 W.C.T.

    Richiamato come parametro internazionale sulla comunicazione al pubblico.

  • art. 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE

    La Corte lo applica per affermare che la comunicazione al pubblico comprende la messa a disposizione del pubblico dell'opera anche in camere d'albergo tramite apparecchi televisivi.

  • art. 8, par. 2, direttiva 2001/29/CE

    Richiamato nel terzo motivo come parte della normativa eurounitaria evocata.

  • art. 8, par. 3, direttiva 2006/115/CE

    Richiamato per distinguere la diversa disciplina dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione, limitata ai casi di pagamento di un diritto d'ingresso.

  • art. 79, primo comma, lett. c), l. dir. autore

    La Corte lo richiama come norma relativa ai diritti connessi degli organismi di radiodiffusione, distinta dal diritto degli autori di cui all'art. 16.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la presentazione delle memorie nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo quando si alleghi, rispettivamente, l'utilizzo da parte del giudice di prove non introdotte dalle parti o una valutazione della prova in contrasto con la regola legale di apprezzamento; non è sufficiente lamentare un erroneo apprezzamento del fatto o delle risultanze istruttorie.
  • La comunicazione al pubblico delle opere protette dal diritto d'autore ex art. 16 l. aut. e art. 3, par. 1, direttiva 2001/29/CE va interpretata in senso ampio e comprende anche la messa a disposizione di segnali televisivi nelle camere di albergo, perché il pubblico dei clienti della struttura costituisce un pubblico nuovo e indeterminato o comunque numericamente rilevante.
  • Ai fini del diritto d'autore sulla comunicazione al pubblico non è necessario che la comunicazione avvenga in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di uno specifico diritto d'ingresso; tale requisito appartiene invece alla diversa disciplina dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione.
  • La mera fornitura di apparecchiature fisiche non integra di per sé comunicazione al pubblico, ma quando l'albergatore installa televisori collegati al segnale e lo rende fruibile ai clienti, compie un atto di comunicazione al pubblico imputabile alla struttura ricettiva.
  • Nel giudizio di legittimità, se il motivo accolto investe la corretta applicazione della disciplina sostanziale decisiva, la cassazione con rinvio è necessaria quando occorre un nuovo esame di merito alla luce del principio di diritto affermato.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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