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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2107

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2107 della Commissione del 3 novembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Aito saunapalvikinkku»/«Äkta basturökt skinka» (IGP)]

Normativa europea32022R2107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro UE delle DOP e IGP il nome composto "Aito saunapalvikinkku"/"Äkta basturökt skinka" come IGP. La Commissione respinge l’opposizione svedese, ritenendo che il nome nel suo insieme non sia generico e identifichi un prodotto finlandese con caratteristiche specifiche legate al metodo tradizionale di produzione. La tutela è limitata al nome composto, mentre i termini comuni "Saunapalvikinkku" e "Basturökt skinka" restano utilizzabili nell’Unione nel rispetto delle norme applicabili.

Registrazione come IGP del nome "Aito saunapalvikinkku" / "Äkta basturökt skinka" e disciplina dell’uso dei termini comuni correlati.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.2 (prodotti a base di carne, cotti, salati, affumicati ecc.) ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, con protezione valida in tutta l’Unione europea dalla data di entrata in vigore. Il regolamento riguarda in particolare la registrazione del nome composto "Aito saunapalvikinkku"/"Äkta basturökt skinka" come indicazione geografica protetta e, per effetto dell’articolo 2, lascia ferma la possibilità di utilizzare i termini "Saunapalvikinkku" e "Basturökt skinka" nel territorio dell’Unione, nel rispetto delle norme applicabili. Non emergono esclusioni soggettive ulteriori, trattandosi di un atto di esecuzione del regime di qualità UE.

Registrazione IGP di "Aito saunapalvikinkku" / "Äkta basturökt skinka"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2107 della Commissione iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette il nome composto "Aito saunapalvikinkku"/"Äkta basturökt skinka" come IGP. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà conto dell’opposizione presentata dalla Svezia, poi respinta all’esito delle consultazioni tra gli Stati interessati.

Contesto procedurale e opposizione

La domanda di registrazione presentata dalla Finlandia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Svezia ha notificato opposizione e successivamente ha presentato una dichiarazione di opposizione motivata; la Commissione, ritenutala ricevibile ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, ha invitato Finlandia e Svezia ad avviare consultazioni. Su richiesta della Finlandia, il termine per le consultazioni è stato prorogato di tre mesi, ma le parti non hanno raggiunto un accordo, rendendo necessaria la decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b).

Valutazione della Commissione

La Svezia sosteneva, da un lato, che la registrazione avrebbe leso l’uso commerciale del termine "Basturökt skinka", già impiegato sul mercato svedese dal 2008, e, dall’altro, che il nome sarebbe stato generico, anche perché privo di riferimento geografico esplicito. La Commissione respinge entrambe le obiezioni: rileva che il nome composto designa un prodotto specifico, ottenuto in Finlandia con un metodo tradizionale di affumicatura diretta in sauna di affumicatura, con durata di lavorazione di almeno 12 ore, e distinto dal prodotto commercializzato con la sola denominazione comune "Saunapalvikinkku"/"Basturökt skinka", ottenuto con un metodo diverso.

Natura non generica del nome e protezione del composto

Secondo la Commissione, il nome "Aito saunapalvikinkku"/"Äkta basturökt skinka" nella sua integralità non è divenuto un nome comune nell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Pur essendo composto da termini comuni e non contenendo un riferimento geografico letterale, esso identifica un prodotto agricolo o alimentare con qualità e caratteristiche specifiche attribuibili alla sua origine geografica, soddisfacendo quindi i presupposti dell’articolo 5, paragrafo 2. Ne consegue la registrazione come IGP dell’intero nome composto.

Uso residuo dei termini comuni

La Commissione precisa che la tutela si estende al nome nella sua interezza, mentre le singole componenti comuni non sono protette autonomamente. L’articolo 2 consente pertanto che i termini "Saunapalvikinkku" e "Basturökt skinka" continuino a essere utilizzati in tutta l’Unione, purché tale uso sia conforme ai principi e alle norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Per gli operatori, ciò significa che la protezione IGP impedisce l’uso del nome composto per prodotti non conformi al disciplinare, ma non monopolizza le parole generiche isolate.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Dal momento dell’entrata in vigore, il nome composto beneficia della protezione riservata alle IGP ai sensi della normativa UE sui regimi di qualità.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Aito saunapalvikinkku"/"Äkta basturökt skinka" come indicazione geografica protetta. Il prodotto è classificato nella classe 1.2 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).

Esito dell’opposizione e motivazione della Commissione

Nei considerando la Commissione ricostruisce l’opposizione della Svezia e le consultazioni con la Finlandia, concluse senza accordo. Viene chiarito che il nome composto identifica un prodotto ottenuto in Finlandia mediante un metodo tradizionale di affumicatura diretta con rami/ceppi di ontano in sauna di affumicatura, con lavorazione di almeno 12 ore, distinto dal prodotto commercializzato come "Saunapalvikinkku"/"Basturökt skinka" ottenuto con un diverso metodo di affumicatura. La Commissione conclude che il nome, considerato nel suo insieme, non è generico ai sensi dell’articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e soddisfa i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 2, per la registrazione come IGP.

Tutela limitata al nome composto

L’articolo 2 stabilisce che i termini "Saunapalvikinkku" e "Basturökt skinka" possono continuare a essere utilizzati nel territorio dell’Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Nei considerando la Commissione precisa che la protezione riguarda il nome nella sua integralità e non le singole componenti comuni, che restano utilizzabili per prodotti non conformi al disciplinare dell’IGP.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiequalità dei prodotti agricoli e alimentariindicazioni geografiche protetteetichettatura e denominazioni di venditamercato interno

Testo integrale

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