Regolamento (UE) 2022/2108
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2108 della Commissione del 3 novembre 2022 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo [«Ecolab UA Lactic acid single product dossier»] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per un biocida singolo a base di acido L-(+)-lattico, classificato come prodotto di tipo 2 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione è concessa alla Ecolab Deutschland GmbH per il prodotto "Ecolab UA Lactic acid single product dossier", con validità dal 24 novembre 2022 al 31 ottobre 2032. Il rilascio è subordinato a condizioni specifiche, tra cui la presentazione dei risultati di uno studio sulla durata di conservazione in imballaggi commerciali entro il 24 febbraio 2023. L’allegato II contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto, incluse composizione, uso autorizzato, misure di mitigazione del rischio e condizioni di stoccaggio.
Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Ecolab UA Lactic acid single product dossier" (tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Ecolab Deutschland GmbH, in quanto titolare dell’autorizzazione dell’Unione, per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Ecolab UA Lactic acid single product dossier". L’autorizzazione riguarda il prodotto biocida di tipo 2 destinato alla disinfezione di superfici dure nella parte interna dei WC, in ambienti chiusi, per uso professionale. L’ambito territoriale è l’intera Unione europea ed è rilevante anche ai fini SEE; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previsti obblighi specifici legati allo studio di durata di conservazione e condizioni di impiego, stoccaggio e smaltimento.
Autorizzazione dell’Unione per "Ecolab UA Lactic acid single product dossier"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2108 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per un biocida singolo denominato "Ecolab UA Lactic acid single product dossier", sulla base del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. L’atto recepisce il parere favorevole dell’ECHA e disciplina sia il rilascio dell’autorizzazione sia le condizioni tecniche e operative che ne accompagnano l’uso.
Origine della procedura e basi normative
La domanda di autorizzazione è stata presentata da Ecolab Deutschland GmbH il 16 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda, registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-XS050968-91, riguarda un biocida singolo di tipo di prodotto 2. Il principio attivo è l’acido L-(+)-lattico, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 2 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.
Valutazione dell’ECHA e conclusione della Commissione
L’autorità di valutazione competente ha trasmesso il 24 marzo 2021 la relazione di valutazione e le conclusioni all’ECHA. Il 4 novembre 2021 l’Agenzia ha inviato alla Commissione il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione di valutazione finale; il 22 novembre 2021 ha poi trasmesso il progetto di sommario in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. L’ECHA ha concluso che il prodotto è un biocida singolo ammissibile all’autorizzazione dell’Unione e che, se conforme al sommario delle caratteristiche, soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha condiviso tale valutazione e ha disposto il rilascio dell’autorizzazione.
Condizione ulteriore: studio sulla durata di conservazione
L’Agenzia ha raccomandato di imporre al titolare uno studio sulla durata di conservazione del prodotto negli imballaggi commerciali. La Commissione ha accolto la raccomandazione e ha qualificato la presentazione dei risultati come condizione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Lo studio, già in corso, deve riguardare una durata di conservazione di 24 mesi e verificare le proprietà chimiche e fisiche prima e dopo lo stoccaggio. I risultati devono essere trasmessi all’Agenzia entro il 24 febbraio 2023. La Commissione precisa inoltre che tale obbligo successivo al rilascio non incide sulla valutazione di conformità all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), sulla base dei dati già disponibili.
Oggetto dell’autorizzazione e dati identificativi
L’autorizzazione è concessa alla società Ecolab Deutschland GmbH con numero EU-0027463-0000. Il regolamento precisa che il prodotto è autorizzato per la messa a disposizione sul mercato e l’uso subordinatamente al rispetto dei termini dell’allegato I e del sommario delle caratteristiche del biocida di cui all’allegato II. La validità dell’autorizzazione decorre dal 24 novembre 2022 e termina il 31 ottobre 2032.
Uso autorizzato
L’uso autorizzato è un disinfettante per water, classificato come tipo di prodotto 2, cioè disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali. Il prodotto è destinato alla disinfezione di superfici dure nella parte interna del WC, in aree sanitarie e istituzionali, in ambienti chiusi. L’applicazione avviene mediante versamento diretto sulla superficie, il prodotto è pronto all’uso e il tempo di contatto è di 15 minuti. L’uso è giornaliero e riservato a utilizzatori professionali.
Composizione e formulazione
Il principio attivo è acido L-(+)-lattico al 13,2%. Sono indicate anche sostanze non attive, tra cui D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi e alcoli C8-10 etossilati. La formulazione è classificata come AL — altri liquidi.
Termini e condizioni specifici
L’allegato I impone al titolare di effettuare uno studio sulla durata di conservazione di 24 mesi del prodotto negli imballaggi commerciali. Le specifiche proposte e le proprietà testate devono essere conformi agli orientamenti ECHA richiamati nell’allegato. Tutte le proprietà pertinenti devono essere determinate prima e dopo lo stoccaggio. I risultati devono essere presentati all’Agenzia entro il 24 febbraio 2023.
Misure di sicurezza, istruzioni d’uso e primo soccorso
Il prodotto presenta indicazioni di pericolo per gravi ustioni cutanee, gravi lesioni oculari e corrosività per le vie respiratorie. Le istruzioni vietano l’uso con candeggina o altri detergenti. Tra le misure di mitigazione del rischio figurano il divieto di respirare i vapori, l’evitare il contatto con occhi e pelle, l’obbligo di indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e di lavare accuratamente le mani dopo l’uso. Sono previste istruzioni di primo soccorso specifiche per inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare e ingestione, con raccomandazione di contattare tempestivamente il 112, un centro antiveleni o un medico e di avere a disposizione imballaggio o etichetta del prodotto.
Stoccaggio, durata di conservazione e smaltimento
Il prodotto deve essere conservato separato dalle basi forti, ben chiuso nel contenitore originale, a temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C e protetto dal gelo; deve inoltre restare fuori dalla portata dei bambini. La durata di conservazione in condizioni normali di stoccaggio è fissata in 24 mesi. Lo smaltimento del prodotto e del recipiente deve avvenire in conformità alla normativa nazionale applicabile.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
È rilasciata a Ecolab Deutschland GmbH l’autorizzazione dell’Unione n. EU-0027463-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Ecolab UA Lactic acid single product dossier", subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni dell’allegato I e in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida dell’allegato II.
Durata di validità dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 24 novembre 2022 al 31 ottobre 2032.
Condizione relativa allo studio di durata di conservazione
Il titolare deve effettuare uno studio sulla durata di conservazione di 24 mesi del prodotto negli imballaggi commerciali in cui sarà immesso sul mercato. Lo studio deve verificare le proprietà fisiche e chimiche prima e dopo lo stoccaggio; i risultati devono essere presentati all’ECHA entro il 24 febbraio 2023.
Uso autorizzato e categorie di utilizzatori
L’uso autorizzato è un disinfettante per water, per superfici dure nella parte interna del WC in aree sanitarie e istituzionali, in ambienti chiusi, mediante versamento diretto. Il prodotto è pronto all’uso, con tempo di contatto di 15 minuti, per uso giornaliero, e può essere utilizzato da utilizzatori professionali.
Composizione e principio attivo
Il principio attivo è l’acido L-(+)-lattico (CAS 79-33-4; CE 201-196-2) al 13,2%. Il prodotto contiene inoltre D-glucopiranosio, oligomeri, decil ottil glicosidi e alcoli C8-10 etossilati come sostanze non attive.
Obblighi di impiego, mitigazione del rischio e primo soccorso
Il prodotto non può essere usato con candeggina o altri detergenti. Devono essere evitati l’inalazione dei vapori e il contatto con occhi e pelle; vanno indossati guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici e lavate accuratamente le mani dopo l’uso. Sono previste istruzioni dettagliate di primo soccorso per inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare e ingestione.
Stoccaggio e smaltimento
Il prodotto deve essere conservato separato dalle basi forti, ben chiuso nel contenitore originale, tra +5 °C e +40 °C, protetto dal gelo, e tenuto fuori dalla portata dei bambini. Il periodo di validità in condizioni normali di stoccaggio è di 24 mesi. Smaltimento del prodotto e dell’imballaggio secondo la normativa nazionale applicabile.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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