Regolamento (UE) 2023/212
Regolamento delegato (UE) 2023/212 della Commissione del 3 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili in materia di accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, in attuazione del regolamento (UE) 2019/1700, il numero e il titolo delle variabili da raccogliere sui temi dell’accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. L’allegato elenca le variabili per tre aree: uso dei servizi, accessibilità dei servizi e bisogni insoddisfatti e motivi. La misura serve a garantire dati armonizzati utili, tra l’altro, al semestre europeo, alla strategia europea per l’assistenza e al pilastro europeo dei diritti sociali.
Definizione del numero e del titolo delle variabili statistiche in materia di accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione di statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati a livello individuale nel dominio del reddito e delle condizioni di vita, limitatamente ai set di variabili relativi all’accesso ai servizi indicati nell’allegato. Riguarda gli Stati membri in quanto regolamento UE direttamente applicabile; non disciplina obblighi sostanziali di soggetti privati, ma la struttura informativa delle rilevazioni statistiche. È rilevante in particolare per i moduli a cadenza di sei anni relativi a uso dei servizi, accessibilità dei servizi e bisogni insoddisfatti e motivi.
Regolamento delegato (UE) 2023/212: variabili statistiche sull’accesso ai servizi nel reddito e nelle condizioni di vita
Il regolamento delegato (UE) 2023/212 integra il regolamento (UE) 2019/1700 specificando il numero e il titolo delle variabili da utilizzare per la rilevazione statistica dell’accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. La finalità è assicurare dati armonizzati e comparabili a livello UE su aspetti rilevanti per il semestre europeo, la strategia europea per l’assistenza e il pilastro europeo dei diritti sociali.
Base giuridica e finalità
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2019/1700, in particolare dell’articolo 6, paragrafo 1. Nei considerando si evidenzia che, per soddisfare le esigenze informative individuate nelle pertinenti tematiche dettagliate dell’allegato I del regolamento quadro, è necessario precisare il numero e il titolo delle variabili relative ai set di dati sull’accesso ai servizi.
Ambito materiale della disciplina
Il regolamento riguarda esclusivamente il dominio del reddito e delle condizioni di vita, con focus sui set di variabili in materia di accesso ai servizi. L’allegato indica che le variabili sono rilevate a cadenza di sei anni e sono organizzate in tre aree tematiche:
- uso di servizi, compresi i servizi di assistenza e i servizi per una vita indipendente;
- accessibilità dei servizi;
- bisogni insoddisfatti e motivi.
Variabili sull’uso dei servizi
Per la prima area sono previste 9 variabili rilevate, con i seguenti contenuti principali:
- HC190: presenza nella famiglia di persone che necessitano assistenza per malattie o disabilità fisiche o mentali di lunga durata, o a causa dell’età avanzata;
- HC200: servizi di assistenza professionale a domicilio ricevuti;
- PC280: frequenza di utilizzo dei trasporti pubblici;
- PC310: diritto alle prestazioni di disoccupazione;
- PC320: diritto alle prestazioni di malattia;
- PC330: sensazione di discriminazione nei contatti con uffici amministrativi o servizi pubblici, compresi centri per l’impiego, servizi sanitari e sociali;
- PC340: sensazione di discriminazione nella ricerca di un alloggio;
- PC350: sensazione di discriminazione nell’istruzione;
- PC360: sensazione di discriminazione in spazi pubblici, quali negozi, bar, ristoranti e strutture ricreative.
Variabili sull’accessibilità dei servizi
La seconda area comprende 5 variabili rilevate:
- HC221: pagamento per i servizi professionali di assistenza a domicilio;
- HC230: accessibilità dei servizi professionali di assistenza a domicilio;
- HC300: onerosità del trasporto pubblico;
- RC370: pagamento per servizi formali di assistenza all’infanzia;
- HC040: accessibilità dei servizi formali di assistenza all’infanzia.
Bisogni insoddisfatti e motivi
La terza area comprende 5 variabili rilevate:
- HC240: bisogni insoddisfatti relativamente ai servizi di assistenza professionale a domicilio;
- HC250: motivo principale per cui non si ricevono, o non si ricevono in misura maggiore, servizi di assistenza professionale a domicilio;
- RC380: bisogni insoddisfatti relativamente ai servizi formali di assistenza all’infanzia;
- RC390: motivo principale per il mancato, o minore, ricorso ai servizi formali di assistenza all’infanzia;
- PC290: motivo principale del non utilizzo regolare dei trasporti pubblici.
Entrata in vigore e natura vincolante
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Specificazione delle variabili statistiche
L’articolo 1 rinvia all’allegato per il numero e il titolo delle variabili nel dominio del reddito e delle condizioni di vita relative ai set di variabili in materia di accesso ai servizi. Il regolamento integra così il regolamento (UE) 2019/1700, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale atto.
Ambito tematico dell’allegato
L’allegato disciplina le variabili a cadenza di sei anni relative all’accesso ai servizi, articolate in tre sottotemi: uso di servizi, compresi servizi di assistenza e per una vita indipendente; accessibilità dei servizi; bisogni insoddisfatti e motivi.
Elenco delle variabili sul uso dei servizi
Sono previste 9 variabili rilevate, con identificativi HC190, HC200, PC280, PC310, PC320, PC330, PC340, PC350 e PC360, riferite rispettivamente a: presenza in famiglia di persone che necessitano assistenza di lunga durata; servizi di assistenza professionale a domicilio ricevuti; frequenza di utilizzo dei trasporti pubblici; diritto alle prestazioni di disoccupazione; diritto alle prestazioni di malattia; e percezione di discriminazione nei contatti con uffici amministrativi o servizi pubblici, nella ricerca di un alloggio, nell’istruzione e in spazi pubblici.
Elenco delle variabili sull’accessibilità dei servizi
Sono previste 5 variabili rilevate: HC221, HC230, HC300, RC370 e HC040. Esse riguardano il pagamento per i servizi professionali di assistenza a domicilio, l’accessibilità di tali servizi, l’onerosità del trasporto pubblico, il pagamento per servizi formali di assistenza all’infanzia e l’accessibilità di questi ultimi.
Elenco delle variabili sui bisogni insoddisfatti e motivi
Sono previste 5 variabili rilevate: HC240, HC250, RC380, RC390 e PC290. Le variabili misurano i bisogni insoddisfatti per i servizi di assistenza professionale a domicilio e per i servizi formali di assistenza all’infanzia, i motivi principali del mancato o minore ricorso a tali servizi e il motivo principale del non utilizzo regolare dei trasporti pubblici.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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