Regolamento (UE) 2016/1380
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1380 della Commissione, del 16 agosto 2016, che dispone una deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativamente alle norme d'origine applicabili al cumulo regionale per il tonno originario dell'Ecuador
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea alle regole di origine applicabili al cumulo regionale per determinate conserve di tonno prodotte in Ecuador. La misura risponde alle difficoltà operative del settore, aggravate anche dal terremoto del 16 aprile 2016, e mira a evitare perturbazioni degli scambi con l’Unione. La deroga consente, per periodi e con formalità specifiche, di considerare originari dell’Ecuador alcuni materiali provenienti da paesi regionali che altrimenti non avrebbero consentito il cumulo. Sono inoltre previste condizioni di cooperazione amministrativa e un obbligo di rendicontazione finale alla Commissione.
Deroga temporanea alle norme d’origine sul cumulo regionale per consentire all’Ecuador di utilizzare materiali originari di alcuni paesi dell’America centrale e andini nella produzione di conserve di tonno e tonnetto striato esportate nell’UE.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle merci originarie dell’Ecuador rientranti nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato della sottovoce 1604 14 SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 NC. Riguarda l’uso, ai fini del cumulo regionale, di materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. La deroga opera nel quadro delle preferenze tariffarie concesse all’Ecuador dal regolamento (UE) n. 1384/2014 e si applica in due periodi distinti: dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 sotto il regime del regolamento (CEE) n. 2454/93, e dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016 sotto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Sono previste condizioni di cooperazione amministrativa e un obbligo di trasmissione dati alla Commissione entro il 31 gennaio 2017.
Deroga temporanea al cumulo regionale per conserve di tonno originarie dell’Ecuador
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1380 della Commissione introduce una deroga limitata nel tempo all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, con riferimento alle norme d’origine applicabili alle conserve di tonno prodotte in Ecuador. La misura si inserisce nel quadro delle preferenze tariffarie già concesse all’Ecuador dal regolamento (UE) n. 1384/2014 e mira a prevenire perturbazioni degli scambi, tenendo conto anche dei danni subiti dal settore ittico ecuadoriano a seguito del terremoto del 16 aprile 2016.
Contesto e motivazione della deroga
La Commissione richiama che, per le preferenze tariffarie concesse all’Ecuador, si applicano le regole di origine e di cumulo regionale. Dopo il 1° gennaio 2016, tuttavia, Colombia, Perù e i paesi dell’America centrale e andina indicati non beneficiavano più dell’SPG, con la conseguenza che non era più possibile, ai fini del cumulo regionale, considerare originarie dell’Ecuador alcune conserve di tonno realizzate con materiali provenienti da tali paesi. L’Ecuador ha chiesto una deroga il 4 aprile 2016, integrata da informazioni complementari il 30 giugno 2016, evidenziando il peso del tonno crudo importato dall’America centrale e dai paesi andini e il rischio di una riduzione del 30% delle esportazioni verso l’Unione in caso di mancato cumulo.
Ambito materiale della deroga
La deroga riguarda esclusivamente le preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 SA e le preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus classificate nella sottovoce 1604 20 70 NC. Per tali prodotti, i materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama possono essere impiegati nel cumulo regionale e considerati, alle condizioni previste, come originari dell’Ecuador.
Disciplina applicabile nei due periodi di riferimento
Per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016, la deroga opera rispetto al regime originario del regolamento (CEE) n. 2454/93: l’Ecuador è autorizzato, ai fini del cumulo di cui all’articolo 86, paragrafo 1, lettera b), a impiegare i materiali dei paesi elencati in deroga all’articolo 86, paragrafo 2, lettera a). La prova dell’origine deve essere redatta secondo l’articolo 97 terdecies del medesimo regolamento.
Per il periodo dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016, la deroga si colloca invece nel quadro del codice doganale dell’Unione come attuato dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In questa fase, l’autorizzazione al cumulo riguarda l’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), con deroga all’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), e la prova dell’origine è disciplinata dall’articolo 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Prova documentale e certificazioni
Il regolamento prevede una regola specifica di raccordo documentale: l’autorità ecuadoriana competente al rilascio del certificato di origine, modulo A, può basarsi anche su un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti dei paesi interessati, purché emesso in conformità ai rispettivi accordi con l’Unione europea. Questa previsione facilita la dimostrazione dell’origine dei materiali utilizzati nel cumulo.
Cooperazione amministrativa e gestione della deroga
L’effettività della misura è subordinata all’adozione, da parte dell’Ecuador, delle misure di cooperazione amministrativa necessarie per l’applicazione del cumulo con i paesi elencati. Inoltre, ai fini del controllo del funzionamento della deroga, il regolamento impone all’autorità ecuadoriana competente di trasmettere alla Commissione, entro il 31 gennaio 2017, una dichiarazione con i quantitativi e i valori per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, indicando anche il numero di serie dei certificati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’urgenza per evitare ulteriori ritardi nell’applicazione della deroga; il testo è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga al cumulo regionale per specifiche conserve di tonno
L’Ecuador è autorizzato a impiegare materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato della sottovoce 1604 14 SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere Euthynnus della sottovoce 1604 20 70 NC. La deroga opera ai fini del cumulo regionale e consente di considerare tali materiali come originari dell’Ecuador.
Periodo di applicazione della deroga
La misura si applica dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 per il regime fondato sul regolamento (CEE) n. 2454/93, e dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016 per il regime fondato sul regolamento delegato (UE) 2015/2446 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Prova dell’origine
Per il periodo 1° gennaio 2016 - 30 aprile 2016 la prova dell’origine è redatta conformemente all’articolo 97 terdecies del regolamento (CEE) n. 2454/93. Per il periodo 1° maggio 2016 - 31 dicembre 2016 la prova dell’origine è redatta conformemente all’articolo 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Uso del certificato EUR.1 ai fini del modulo A
L’autorità ecuadoriana competente per il rilascio del certificato di origine modulo A può basarsi anche su un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panama, secondo i rispettivi accordi UE di riferimento.
Cooperazione amministrativa e controllo
L’Ecuador deve garantire l’esistenza delle misure di cooperazione amministrativa necessarie per rendere operativo il cumulo con i paesi elencati. Inoltre, per i prodotti esportati senza certificato di origine modulo A alla data di esportazione, il regolamento considera tale situazione come rientrante nelle "circostanze particolari" di cui all’articolo 74, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Obbligo di comunicazione alla Commissione
Entro il 31 gennaio 2017 l’autorità ecuadoriana competente deve trasmettere alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi e dei valori per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A ai fini della deroga, indicando anche il numero di serie dei certificati.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1379
- Regolamento · 16 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1381
- Regolamento · 16 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1382
- Regolamento · 16 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1383
- Regolamento · 16 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1394
- Regolamento · 17 ago 2016Regolamento (UE) 2016/1391
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →