Regolamento (UE) 2016/1382
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 della Commissione, del 16 agosto 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento revoca l'accettazione dell'impegno sui prezzi, già confermato con la decisione di esecuzione 2013/707/UE, per cinque produttori esportatori cinesi di moduli e celle fotovoltaiche. La Commissione ritiene che, per Delsolar e MOTECH, le esenzioni riconosciute alle società collegate a Taiwan rendano impraticabile il controllo dell'impegno per il rischio di compensazione incrociata; per CNPV, Xìan LONGi e LERRI Solar la revoca deriva da rinuncia volontaria notificata alla Commissione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento si applicano automaticamente i dazi antidumping e compensativi definitivi previsti dai regolamenti di esecuzione n. 1238/2013 e n. 1239/2013.
Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per cinque produttori esportatori cinesi di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e celle, con conseguente applicazione dei dazi definitivi antidumping e compensativi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle), originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, prodotti da Delsolar (Wujiang) Ltd, CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, MOTECH (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, Xìan LONGi Silicon Materials Corp. e Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, e LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd, nonché dalle rispettive società collegate nell'Unione. Rilevano anche i profili territoriali connessi alle esenzioni per società collegate a Taiwan e alle estensioni dei dazi a Malaysia e Taiwan disposte da atti precedenti. L'effetto decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza pregiudicare gli altri produttori esportatori elencati nell'allegato per i quali l'impegno resta valido.
Revoca dell'accettazione dell'impegno sui prezzi per moduli fotovoltaici cinesi
Il regolamento interviene nell'ambito delle misure antidumping e antisovvenzioni applicabili alle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Esso opera sul presupposto che l'impegno sui prezzi, inizialmente accettato dalla Commissione e poi confermato per il periodo di applicazione delle misure definitive, possa essere revocato quando il controllo del rispetto diventa impraticabile o quando interviene una rinuncia volontaria del produttore esportatore.
Contesto normativo e misure precedenti
La Commissione richiama una serie di atti precedenti: il regolamento (UE) n. 513/2013, che aveva istituito un dazio antidumping provvisorio; la decisione 2013/423/UE, con cui era stato accettato l'impegno sui prezzi; i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013, che avevano istituito rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo; nonché la decisione di esecuzione 2013/707/UE, che aveva confermato l'accettazione dell'impegno modificato per cinque produttori esportatori. La Commissione ricorda inoltre che l'impegno riguardava il prodotto oggetto dell'impegno, cioè moduli e celle classificati nei codici NC ex 8541 40 90 e nei corrispondenti codici TARIC indicati negli atti precedenti.
Motivi della revoca per Delsolar e MOTECH
Per Delsolar e MOTECH la revoca non dipende da una violazione accertata dell'impegno, ma da un mutamento delle circostanze. Le rispettive società collegate a Taiwan hanno ottenuto esenzioni nell'ambito delle inchieste antielusione avviate dalla Commissione; secondo la Commissione ciò crea un rischio elevato di compensazione incrociata, perché le vendite effettuate da Taiwan potrebbero essere dirette agli stessi acquirenti dell'Unione destinatari delle vendite nel quadro dell'impegno, con possibilità di alterare il prezzo minimo all'importazione previsto dall'impegno stesso.
La Commissione sottolinea di non essere in grado di controllare simultaneamente le vendite effettuate nell'ambito dell'impegno e quelle provenienti da Taiwan. Ne deriva che il controllo del rispetto dell'impegno da parte di Delsolar e MOTECH diventa impraticabile, anche se le società sostengono che la situazione fosse già nota in fase iniziale e che le inchieste antielusione abbiano escluso pratiche di elusione. La Commissione respinge tali argomenti, osservando che le inchieste antielusione non avevano ad oggetto la praticabilità del controllo dell'impegno e che il rischio specifico di compensazione incrociata resta autonomamente rilevante.
Revoca volontaria per CNPV, Xìan LONGi e LERRI Solar
Per LERRI Solar, CNPV e Xìan LONGi la revoca deriva invece dalla loro manifestazione di volontà di ritirarsi dall'impegno: LERRI Solar ha notificato l'intenzione di revoca nel marzo 2016, mentre Xìan LONGi e CNPV lo hanno fatto nel maggio 2016. Il regolamento dà quindi attuazione alla facoltà, prevista dall'impegno, di revocarlo volontariamente in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione.
Osservazioni delle parti interessate e valutazione della Commissione
La Commissione ha precisato che le parti interessate sono state ascoltate e hanno potuto presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Le osservazioni di Delsolar e MOTECH vengono esaminate nel dettaglio e rigettate: per la Commissione, il fatto che le merci prodotte a Taiwan non fossero soggette a misure prima o dopo le inchieste antielusione non elimina il problema del controllo dell'impegno, né rende il rischio di compensazione incrociata meramente ipotetico.
Effetti giuridici della revoca
In base all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, la revoca dell'accettazione dell'impegno comporta che i dazi antidumping e compensativi definitivi già istituiti si applichino automaticamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dai cinque produttori indicati. L'effetto decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Produttori per i quali l'impegno resta valido
Il regolamento segnala, a fini informativi, che l'allegato contiene l'elenco delle società per le quali l'accettazione dell'impegno, stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE, rimane invariata. Ciò conferma che la revoca riguarda solo i cinque soggetti espressamente indicati nell'articolo 1, mentre per gli altri esportatori elencati continua ad applicarsi il regime di impegno originario.
Disposizioni principali
Revoca dell'impegno per cinque produttori esportatori
L'articolo 1 revoca l'accettazione dell'impegno per Delsolar (Wujiang) Ltd, CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, MOTECH (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, Xìan LONGi Silicon Materials Corp. e Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, e LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd, identificati dai codici addizionali TARIC B792, B813, B852, B897 e B898.
Motivi della revoca: impraticabilità del controllo e rinuncia volontaria
Per Delsolar e MOTECH la Commissione conclude che le esenzioni concesse alle parti collegate a Taiwan determinano un elevato rischio di compensazione incrociata e rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno. Per CNPV, Xìan LONGi e LERRI Solar la revoca discende dalla notificazione della loro intenzione di ritirarsi dall'impegno.
Conseguenze sui dazi definitivi
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, i dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti dagli articoli 1 dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dai cinque produttori revocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Procedimento e osservazioni delle parti interessate
Le parti interessate hanno potuto presentare osservazioni e chiedere di essere sentite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. La Commissione esamina e respinge le contestazioni di Delsolar e MOTECH, confermando che le inchieste antielusione su Taiwan e Malaysia non escludono il rischio di elusione dell'impegno.
Decorrenza e portata soggettiva residua
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'allegato elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno resta invariata.
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