Regolamento (UE) 2016/1394
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1394 della Commissione, del 16 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in via puntuale sul sistema integrato di gestione e di controllo della PAC, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Introduce un controllo in loco di follow-up per i beneficiari che abbiano beneficiato della riduzione di una sanzione amministrativa in caso di sovradichiarazione delle superfici, salvo che l’aggiornamento delle parcelle di riferimento renda superfluo il controllo. Inoltre chiarisce che gli anticipi e i pagamenti intermedi devono essere conteggiati nella spesa da considerare ai fini del tasso minimo del 5 % dei controlli in loco.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per introdurre un controllo in loco di follow-up per taluni beneficiari oggetto di sanzione amministrativa ridotta e per chiarire il calcolo del tasso minimo del 5 % dei controlli in loco quando siano stati versati anticipi o pagamenti intermedi.
Ambito di applicazione
Si applica ai beneficiari di regimi di aiuti e misure di sostegno connessi alla superficie nell'ambito della PAC, nonché alle operazioni soggette a controllo in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Riguarda in particolare i casi di sovradichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco che abbia comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. Si applica alle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento riferite ad anni di domanda o periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1º gennaio 2016. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 in materia di controlli della PAC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1394 della Commissione interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativo al finanziamento, alla gestione e al monitoraggio della politica agricola comune. La modifica mira, da un lato, a rafforzare il follow-up dei casi di sovradichiarazione delle superfici e, dall’altro, a chiarire le modalità di calcolo del tasso minimo dei controlli in loco quando siano stati effettuati anticipi o pagamenti intermedi.
Contesto e finalità
La Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di assicurare una sana gestione finanziaria, prevenire abusi del sistema e incentivare la presentazione di dichiarazioni corrette. In particolare, ritiene opportuno che i beneficiari che abbiano già beneficiato di una riduzione della sanzione amministrativa per sovradichiarazione siano soggetti a un successivo controllo, salvo che l’aggiornamento delle parcelle di riferimento renda il controllo superfluo. Viene inoltre chiarito che gli anticipi e i pagamenti intermedi incidono sulla base di calcolo del tasso minimo del 5 % dei controlli in loco.
Controllo in loco di follow-up per sanzioni ridotte
L’articolo 1 inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 il nuovo articolo 33 bis. La disposizione riguarda i beneficiari che abbiano subito una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, in relazione a regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alla superficie. Il controllo di follow-up deve essere effettuato per l’anno di domanda successivo e opera come strumento di verifica ulteriore dopo una sovradichiarazione accertata in sede di controllo in loco.
Il paragrafo 2 dell’articolo 33 bis prevede però un’esclusione: il follow-up non è necessario quando la sovradichiarazione ha comportato, nello stesso anno dell’accertamento, l’aggiornamento delle parcelle di riferimento interessate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Calcolo del tasso minimo di controllo del 5 %
La seconda modifica incide sull’articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. La nuova formulazione precisa che, se per un’operazione soggetta a controllo in loco sono stati versati anticipi o pagamenti intermedi, tali importi devono essere conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma. In tal modo si chiarisce la base di calcolo del tasso minimo del 5 % previsto per i controlli in loco.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è retrodatata, in quanto si estende alle domande di aiuto, di sostegno e di pagamento riferite ad anni di domanda o a periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1º gennaio 2016. Il testo finale ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Controllo in loco di follow-up per beneficiari sanzionati
È inserito l’articolo 33 bis nel regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. I beneficiari che abbiano subito una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie, a seguito di una sovradichiarazione accertata in un controllo in loco, devono essere sottoposti a un controllo in loco di follow-up per lo stesso regime o misura nell’anno di domanda successivo.
Esenzione dal follow-up in caso di aggiornamento delle parcelle
Il controllo in loco di follow-up non è necessario se la sovradichiarazione accertata ha determinato, nel corso dell’anno dell’accertamento, un aggiornamento delle parcelle di riferimento interessate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
Calcolo del tasso minimo del 5 % dei controlli in loco
L’articolo 50, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito per chiarire che, quando per un’operazione soggetta a controllo in loco siano stati versati anticipi o pagamenti intermedi, tali pagamenti devono essere conteggiati nella spesa oggetto dei controlli in loco ai fini del calcolo del tasso minimo di controllo del 5 %.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano dal 1º gennaio 2016.
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