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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1383

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1383 della Commissione, del 16 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1383 della Commissione stabilisce, per una specifica giornata di applicazione, i valori forfettari all'importazione necessari al calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono riportati in allegato, per codice NC e per origine, e servono come parametro tecnico per le operazioni di importazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato (tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90). I valori sono differenziati per origine/paese terzo secondo la nomenclatura dei paesi e territori; il codice "ZZ" indica "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1383: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati nell'Unione. Si tratta di un atto di esecuzione della disciplina dell'OCM agricola, adottato in base all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori sulla base di dati variabili.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente alcuni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC. I valori sono distinti anche in funzione dell'origine, secondo la nomenclatura dei paesi terzi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini". Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri in quanto direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la fissazione concreta dei valori forfettari all'importazione. Tali valori costituiscono il parametro tecnico per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti elencati e sono espressi in EUR/100 kg. Tra i prodotti interessati figurano, in particolare, pomodori, cetrioli/cetrioli affini, carciofi/ortaggi assimilabili, agrumi e altre tipologie di frutta e ortaggi identificate dai codici NC riportati nell'allegato.

Allegato: struttura e valori

L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i valori forfettari differenziati per origine. A titolo esemplificativo:

  • 0702 00 00: 155,7 EUR/100 kg per MA e per ZZ;
  • 0707 00 05: 116,3 EUR/100 kg per TR e per ZZ;
  • 0709 93 10: 137,2 EUR/100 kg per TR e per ZZ;
  • 0805 50 10: valori variabili a seconda dell'origine, da 99,8 a 201,1 EUR/100 kg;
  • 0806 10 10: valori per EG, MA, TR e ZZ;
  • 0808 10 80: valori per AR, BR, CL, CN, NZ, PE, US, UY, ZA e ZZ;
  • 0808 30 90: valori per AR, CL, TR, ZA e ZZ;
  • 0809 30 10 e 0809 30 90: 133,5 EUR/100 kg per TR e ZZ.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, coerentemente con la natura giornaliera dell'aggiornamento dei valori forfettari. Non sono previste ulteriori disposizioni transitorie o deroghe.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per le diverse origini dei paesi terzi.

Base giuridica e criterio di calcolo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, precisando che i criteri di fissazione discendono dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. I valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato specifica i valori forfettari per i prodotti interessati, tra cui ad esempio: 0702 00 00 (MA e ZZ: 155,7), 0707 00 05 (TR e ZZ: 116,3), 0709 93 10 (TR e ZZ: 137,2), 0805 50 10 (varie origini con valori da 99,8 a 201,1), 0806 10 10 (EG, MA, TR, ZZ), 0808 10 80 (varie origini, con valori da 93,8 a 141,1), 0808 30 90 (varie origini) e 0809 30 10 / 0809 30 90 (TR e ZZ: 133,5).

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledazi all'importazione

Testo integrale

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