Regolamento (UE) 2016/1379
Regolamento (UE) 2016/1379 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il diniego di autorizzazione per due indicazioni sulla salute presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, sulla base dei pareri scientifici negativi dell’EFSA. La Commissione conclude che non è stato dimostrato il rapporto di causa-effetto richiesto per autorizzare le indicazioni proposte. Le indicazioni respinte non entrano quindi nell’elenco unionale delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a Lactobacillus plantarum TENSIA® e alle soluzioni di carboidrati.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle indicazioni sulla salute ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 presentate da operatori del settore alimentare nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 5, e valutate dall'EFSA su richiesta della Commissione. Riguarda specificamente due richieste di autorizzazione concernenti: (i) un formaggio semiduro tipo Edam della marca Harmony™ contenente Lactobacillus plantarum TENSIA®; (ii) soluzioni di carboidrati prive di elettroliti. Ha efficacia generale nell'Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non disciplina altre categorie di indicazioni diverse da quelle elencate nell'allegato.
Rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari
Il regolamento adotta, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, una decisione di rigetto per due indicazioni sulla salute presentate da operatori del settore alimentare. La Commissione fonda il diniego sui pareri scientifici dell’EFSA, dai quali non risulta dimostrato il necessario rapporto di causa-effetto tra alimento e beneficio rivendicato.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta in via generale le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell’elenco unionale delle indicazioni consentite. Il meccanismo procedurale prevede che le domande siano presentate all’autorità nazionale competente, trasmesse all’EFSA per la valutazione scientifica e poi valutate dalla Commissione, che tiene conto del parere dell’Autorità.
Indicazione relativa al Lactobacillus plantarum TENSIA®
La prima domanda, presentata da E-Piim Production Ltd e registrata come EFSA-Q-2014-00097, riguardava un’indicazione relativa al Lactobacillus plantarum TENSIA® nel "formaggio benefico per il cuore" semiduro, tipo Edam, della marca Harmony™. L’indicazione proposta sosteneva che un consumo regolare di 50 g al giorno per almeno otto settimane contribuisse al mantenimento della salute del sistema cardiovascolare/cuore attraverso la riduzione della pressione sanguigna. L’EFSA, nel parere ricevuto il 1° ottobre 2014, ha concluso che i dati forniti non dimostravano un rapporto di causa-effetto tra il consumo dell’alimento e il mantenimento di una pressione sanguigna normale; l’indicazione, quindi, non è stata autorizzata.
Indicazione relativa alle soluzioni di carboidrati
La seconda domanda, presentata da British Specialist Nutrition Association Ltd. e registrata come EFSA-Q-2014-00058, riguardava le soluzioni di carboidrati e il mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato. Su richiesta dell’EFSA, il richiedente aveva precisato che l’alimento interessato consisteva in soluzioni di carboidrati prive di elettroliti e che il confronto per l’effetto rivendicato doveva avvenire rispetto all’acqua o a soluzioni di acqua ed elettroliti. Anche in questo caso, il parere dell’EFSA del 1° ottobre 2014 ha escluso la dimostrazione del rapporto di causa-effetto, con conseguente rifiuto dell’indicazione.
Effetti giuridici e applicazione
Le due indicazioni elencate nell’allegato non entrano nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rifiuto di inserimento nell’elenco delle indicazioni consentite
L’articolo 1 stabilisce che le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato non sono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Indicazioni respinte e motivazione scientifica
L’allegato riguarda due domande presentate ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006: una sul Lactobacillus plantarum TENSIA® nel formaggio "benefico per il cuore" Harmony™ (parere EFSA Q-2014-00097) e una sulle soluzioni di carboidrati per il mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l’esercizio fisico prolungato (parere EFSA Q-2014-00058). In entrambi i casi l’EFSA ha concluso che non era stato dimostrato un rapporto di causa-effetto, con conseguente mancata autorizzazione.
Procedura di valutazione e osservazioni dei richiedenti
I considerando ricordano che le domande di autorizzazione sono presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente, trasmesse all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. La Commissione dichiara inoltre di aver preso in considerazione le osservazioni dei richiedenti presentate ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Conformità al parere del comitato competente
La Commissione precisa che le misure adottate sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Come è indicizzato
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