Regolamento (UE) 2016/1381
Regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge l'autorizzazione di una specifica indicazione sulla salute relativa al prodotto Colief® e all'enzima lattasi. La Commissione, sulla base del parere scientifico dell'EFSA, conclude che i dati disponibili non dimostrano un nesso causale tra l'assunzione della sostanza e la riduzione del disagio gastrointestinale nei lattanti. Di conseguenza, l'indicazione non viene inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa a Colief®/enzima lattasi e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
Ambito di applicazione
Si applica all'indicazione sulla salute oggetto della domanda presentata da Cross Vetpharm Group UK Ltd ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativa a beta-galattosidasi da Kluyveromyces lactis nel prodotto Colief® e alla riduzione del disagio gastrointestinale nei lattanti. L'effetto del regolamento è generale nell'Unione, poiché stabilisce che tale indicazione non può essere inserita nell'elenco europeo delle indicazioni consentite; non introduce invece una disciplina generale per tutte le indicazioni sulla salute, che restano regolate dal regolamento (CE) n. 1924/2006. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa a Colief® e all'enzima lattasi
Il regolamento adottato dalla Commissione il 16 agosto 2016 interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Esso dispone il rigetto di una specifica indicazione sulla salute relativa a Colief®/enzima lattasi e ai lattanti affetti da coliche, in quanto la valutazione scientifica dell'EFSA non ha evidenziato un nesso causale sufficiente tra la sostanza e l'effetto rivendicato.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede che le indicazioni sulla salute siano vietate salvo autorizzazione della Commissione e inclusione nell'elenco unionale delle indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale, che le trasmette all'EFSA per il parere scientifico. Ricevuto il parere, spetta alla Commissione decidere sull'autorizzazione.
Domanda esaminata e indicazione proposta
La domanda, identificata come EFSA-Q-2014-00404, è stata presentata da Cross Vetpharm Group UK Ltd ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, cioè nell'ambito delle indicazioni sulla salute riferite allo sviluppo e alla salute dei bambini. L'indicazione proposta affermava che Colief®/enzima lattasi riduce il carico di lattosio negli alimenti per lattanti e migliora la risposta alla cattiva digestione del lattosio nei lattanti affetti da coliche e incapaci di digerire efficacemente tutto il lattosio contenuto nei loro alimenti.
Valutazione scientifica dell'EFSA
Il 17 luglio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. L'EFSA ha concluso che i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causalità tra l'assunzione di beta-galattosidasi da Kluyveromyces lactis nel prodotto Colief® e una riduzione del disagio gastrointestinale. In assenza di prova scientifica adeguata, l'indicazione non risulta conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Effetti del regolamento
Con l'articolo 1, la Commissione stabilisce che l'indicazione oggetto del regolamento non è inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. In pratica, l'indicazione non può essere utilizzata come health claim autorizzato sul mercato unionale.
Allegato
L'allegato individua l'indicazione respinta, il riferimento normativo della domanda, il prodotto interessato, il testo dell'indicazione e il riferimento al parere EFSA. Il provvedimento è adottato dalla Commissione e dichiarato conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Diniego di autorizzazione dell'indicazione
L'indicazione sulla salute riportata nell'allegato non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il diniego riguarda l'indicazione: "Colief®/enzima lattasi riduce il carico di lattosio negli alimenti per lattanti e migliora la risposta alla cattiva digestione del lattosio nei lattanti affetti da coliche e incapaci di digerire efficacemente tutto il lattosio contenuto nei loro alimenti".
Base scientifica e motivazione del rifiuto
La Commissione ha tenuto conto del parere dell'EFSA relativo alla domanda EFSA-Q-2014-00404. Secondo il parere scientifico ricevuto il 17 luglio 2015, i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'assunzione di beta-galattosidasi da Kluyveromyces lactis nel Colief® e una riduzione del disagio gastrointestinale; per questo l'indicazione non soddisfa le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
Domanda e riferimento normativo della richiesta
La domanda è stata presentata da Cross Vetpharm Group UK Ltd ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, che riguarda le indicazioni sulla salute che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini. L'allegato identifica come sostanza/prodotto Colief® e richiama il riferimento del parere EFSA Q-2014-00404.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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