Circolare numero 310 del 22-12-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la proroga al 18 marzo 1996 del termine per la regolarizzazione contributiva agevolata prevista dalla L. n. 335/1995, nonché la connessa sanatoria previdenziale per i datori di lavoro che regolarizzano rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 489/1995. Vengono chiariti presupposti, soggetti interessati, effetti della regolarizzazione, modalità di calcolo della maggiorazione del 5%, documentazione e modulistica utilizzabile. Sono inoltre riportate precisazioni ministeriali su lavoro domestico e tipologie contrattuali ammesse.
Proroga al 18 marzo 1996 delle sanatorie contributive e regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini extracomunitari ex D.L. n. 489/1995
Proroga della regolarizzazione contributiva e sanatoria dei rapporti di lavoro con extracomunitari
La circolare fornisce indicazioni sulla proroga al 18 marzo 1996 del termine per accedere alla regolarizzazione contributiva agevolata prevista dall'art. 3, comma 13, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e sulla connessa disciplina introdotta dall'art. 12 del D.L. n. 489/1995 per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea. L'intervento mira a chiarire ambito di applicazione, benefici, termini, adempimenti operativi e documentazione da utilizzare.
Proroga del termine per la regolarizzazione agevolata ex L. n. 335/1995
La prima parte della circolare riguarda la sanatoria contributiva agevolata già prevista dalla L. n. 335/1995, riservata ai datori di lavoro che denunciano per la prima volta rapporti di lavoro dipendente con cittadini extracomunitari, sia pregressi sia in atto alla data del 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge. La regolarizzazione consente di sanare anche la posizione debitoria verso gli enti previdenziali e assistenziali mediante versamento dei contributi dovuti con maggiorazione del 5% annuo.
Il D.L. n. 489/1995 ha prorogato di 120 giorni il termine originario per la regolarizzazione, fissandolo al 18 marzo 1996. La proroga non modifica il resto della disciplina, ma incide sui periodi regolarizzabili: per i rapporti in essere al 17 agosto 1995, la sanatoria può riguardare i periodi anteriori alla denuncia, purché non prescritti. Restano esclusi i rapporti di lavoro autonomo e quelli sorti successivamente al 17 agosto 1995.
Regolarizzazione per offerta di lavoro ex art. 12 del D.L. n. 489/1995
La seconda parte illustra la disciplina della cosiddetta regolarizzazione per offerta di lavoro, che consente ai cittadini extracomunitari presenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 19 novembre 1995, di richiedere alla Questura competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro il 18 marzo 1996.
Sono previste diverse fattispecie:
- stranieri presenti in Italia il 19 novembre 1995, muniti di passaporto o documento equipollente, a cui un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta di immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato, a tempo determinato non inferiore a sei mesi o per lavoro stagionale;
- stranieri nelle medesime condizioni soggettive che dichiarino di svolgere lavoro subordinato continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia;
- stranieri con rapporto di lavoro ancora in atto alla data del 19 novembre 1995, ma non più sussistente al momento della dichiarazione, purché il rapporto sia durato almeno quattro mesi nei dodici mesi precedenti: in tal caso è previsto un permesso di soggiorno di sei mesi per l'iscrizione al collocamento.
La circolare precisa che la dichiarazione di lavoro continuativo può essere resa in qualsiasi momento entro i 120 giorni utili alla regolarizzazione. Le dichiarazioni presentate alle Questure vengono trasmesse in copia agli Ispettorati provinciali del lavoro e alle sedi INPS per i controlli; gli Ispettorati ne inviano copia anche agli Uffici provinciali del lavoro e comunicano l'esito degli accertamenti alle autorità competenti. I lavoratori interessati sono iscritti nelle apposite liste presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base della ricevuta rilasciata dalla Questura e previa acquisizione della documentazione relativa al versamento alla sede INPS della somma dovuta.
Effetti della regolarizzazione e sanatoria contributiva connessa
Il comma 10 dell'art. 12 prevede che i datori di lavoro che regolarizzano, entro il 18 marzo 1996, i rapporti di lavoro dipendente irregolari pregressi ai sensi della stessa norma non sono punibili per le violazioni delle disposizioni in materia di soggiorno e lavoro commesse in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. Inoltre possono sanare, in unica soluzione, anche la loro posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali versando contributi e premi maggiorati del 5% annuo.
La circolare specifica che il calcolo della maggiorazione va effettuato per il periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza ordinaria di versamento e la data effettiva del pagamento, che deve comunque avvenire entro il 18 marzo 1996. Non è ammesso il pagamento rateale.
Il comma 11 amplia gli effetti della sanatoria prevedendo l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi, nonché delle obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi alle violazioni delle norme sul collocamento, sulla denuncia e sul versamento dei contributi o premi.
La circolare ricorda anche che le disposizioni non si applicano quando sia intervenuta sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno Stato dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'art. 380 c.p.p., oppure quando il richiedente sia ritenuto pericoloso per la sicurezza dello Stato.
Differenze principali rispetto alla sanatoria ex L. n. 335/1995
La sanatoria prevista dall'art. 12, commi 10 e 11, presenta punti di contatto con quella della L. n. 335/1995, ma se ne differenzia in modo significativo:
- non richiede che si tratti di rapporti denunciati per la prima volta;
- presuppone che il lavoratore straniero fosse presente in Italia al 19 novembre 1995;
- può riguardare anche rapporti di lavoro sorti dopo il 17 agosto 1995.
Adempimenti operativi e modulistica
Per entrambe le operazioni di regolarizzazione possono essere utilizzati i moduli di domanda e i bollettini di conto corrente postale già predisposti per la sanatoria ex art. 3, comma 13, L. n. 335/1995. Le sedi devono assistere l'utenza e richiamare, tramite apposite avvertenze, le novità introdotte dal decreto legge.
Per migliorare la distinzione tra le due fattispecie e per esigenze di gestione dei dati, le sedi devono riprodurre localmente la scheda allegata alla circolare e farla compilare dal datore di lavoro per ciascun lavoratore extracomunitario oggetto di regolarizzazione, da presentare insieme alla domanda.
Chiarimenti ministeriali su lavoro domestico e tipologia contrattuale
La circolare recepisce anche precisazioni del Ministero del Lavoro, utili soprattutto in relazione ai commi 6 e 7 dell'art. 12.
Nel settore del lavoro domestico non è escluso che la dichiarazione di disponibilità all'assunzione regolare sia rilasciata da più datori di lavoro. In tali casi il lavoratore può presentare più dichiarazioni, purché il rapporto complessivo a tempo indeterminato raggiunga almeno 24 ore settimanali.
Le dichiarazioni di impegno all'assunzione possono riguardare anche:
- apprendistato;
- contratti di formazione e lavoro;
- contratti a tempo parziale.
In queste ipotesi la dichiarazione deve indicare espressamente che l'assunzione avviene nel rispetto della normativa specifica applicabile. Per i contratti part-time, la durata complessiva non può comunque essere inferiore a 20 ore medie settimanali, poiché la regolarizzazione presuppone che il lavoratore possa trarre dal rapporto un reddito sufficiente alle esigenze di vita e di inserimento sociale.
Permesso di soggiorno, durata e controlli
La questura, verificata la sussistenza dei presupposti, rilascia il permesso di soggiorno:
- per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residua del contratto;
- per motivi di lavoro, per una durata pari a quella del contratto, se l'assunzione è a tempo determinato inferiore a due anni;
- per l'iscrizione al collocamento, per sei mesi, nei casi previsti dal comma 2.
Quando intervenga l'assunzione, il contratto viene stipulato presso l'Ufficio provinciale del lavoro competente; tali uffici verificano l'effettivo avviamento del rapporto e, periodicamente, la sua permanenza. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione non sono punibili per le pregresse violazioni in materia di ingresso e soggiorno e cessano gli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati nei loro confronti per tali violazioni.
Punti principali
Proroga della regolarizzazione contributiva ex art. 3, comma 13, L. n. 335/1995
Il termine per fruire della regolarizzazione contributiva agevolata è prorogato al 18 marzo 1996. La misura riguarda i datori di lavoro che denunciano per la prima volta rapporti di lavoro dipendente, pregressi o in atto al 17 agosto 1995, con cittadini extracomunitari, e consente di sanare anche la posizione debitoria verso enti previdenziali e assistenziali pagando i contributi dovuti con maggiorazione del 5% annuo. Restano esclusi i rapporti di lavoro autonomo e quelli sorti dopo il 17 agosto 1995.
Regolarizzazione per offerta di lavoro e sanatoria previdenziale ex art. 12 D.L. n. 489/1995
L'art. 12 disciplina la regolarizzazione dei cittadini di Paesi non UE presenti in Italia al 19 novembre 1995, che possano ottenere il permesso di soggiorno per lavoro in base a dichiarazione del datore di lavoro o per lavoro continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti. Entro il 18 marzo 1996 il datore di lavoro che regolarizza il rapporto può sanare anche i debiti contributivi e assicurativi, in unica soluzione e con maggiorazione del 5% annuo. La regolarizzazione produce inoltre effetti estintivi su reati e sanzioni amministrative collegati alle violazioni in materia di lavoro, collocamento, contribuzione e premi.
Modalità operative, verifiche e modulistica
Per entrambe le sanatorie possono essere utilizzati i moduli e i bollettini già predisposti per la regolarizzazione ex L. n. 335/1995. Le sedi devono fornire assistenza e inserire apposite avvertenze sulle novità del decreto. Per distinguere le due forme di regolarizzazione, il datore di lavoro deve compilare una scheda per ciascun lavoratore extracomunitario e allegarla alla domanda. Le Questure trasmettono le dichiarazioni a Ispettorati del lavoro e INPS per i controlli; gli Ispettorati effettuano gli accertamenti e comunicano l'esito a Questure, Uffici provinciali del lavoro e INPS. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per lavoro, per iscrizione al collocamento o per la durata del contratto, a seconda dei casi.
Precisazioni su lavoro domestico e tipologia del contratto
Nel settore domestico la dichiarazione di disponibilità all'assunzione può essere rilasciata anche da più datori di lavoro; in tal caso il lavoratore può presentare più dichiarazioni, purché il rapporto complessivo a tempo indeterminato garantisca almeno 24 ore settimanali. Le dichiarazioni possono riguardare anche apprendistato, contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo parziale, purché nel rispetto della normativa applicabile. Per i rapporti part-time la durata complessiva non può essere inferiore a 20 ore medie settimanali.
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