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Circolare

Circolare numero 309 del 21-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali operazioni di rinnovo delle pensioni per il 1996: nuove modalità di gestione dei pagamenti, aggiornamenti del data base pensioni, invio del modello O bis M e del modello 201, perequazione automatica al 5,2%, applicazione delle norme di incumulabilità introdotte dalla legge n. 335/1995, nuova periodicità di pagamento per le pensioni di importo minore e varie sistemazioni amministrative e fiscali. Sono inoltre richiamati i conguagli IRPEF e SSN, le variazioni sui carichi familiari, gli effetti degli abbinamenti fiscali e le rettifiche conseguenti a messaggi precedenti.

Rinnovo pensioni 1996, perequazione automatica, incumulabilità e conguagli fiscali/SSN

Rinnovo pensioni 1996: pagamenti, perequazione, incumulabilità e conguagli

La circolare disciplina le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 1996, con effetti sia sui pagamenti sia sulla gestione anagrafico-fiscale e sulle prestazioni soggette a limiti di cumulabilità. Le disposizioni recepiscono inoltre le novità della legge 8 agosto 1995, n. 335, e richiamano alcuni conguagli già segnalati con precedenti messaggi.

Nuove modalità di pagamento delle pensioni

A decorrere dal 1996 cambia il criterio di emissione delle rate pensionistiche. All'Ente Poste e agli istituti di credito non vengono più trasmessi archivi completi e aggiornati dell'intera posizione, ma flussi mensili contenenti i dati della sola rata in scadenza. Questo consente di gestire internamente all'Istituto tutte le variazioni sugli archivi di pagamento, eliminando la necessità di operazioni manuali o straordinarie quali sospensioni, ripristini e sostituzioni di rate per variazioni intervenute.

La modifica comporta anche adattamenti per i pagamenti localizzati presso uffici pagatori di Sede. La circolare precisa che la disciplina tecnica di dettaglio è illustrata con apposita circolare separata.

Ristrutturazione del data base pensioni

Le nuove modalità di pagamento, insieme all'applicazione di alcune disposizioni della legge n. 335/1995, hanno reso necessario ristrutturare il data base delle pensioni. Alle Sedi regionali viene inviata copia del documento tecnico "Descrizione delle informazioni dell'interfaccia G.P.", da distribuire con urgenza alle Sedi della regione. Nella presente circolare sono richiamate le sole variazioni di immediato interesse operativo.

Modello O bis M e modello 201

Il modello O bis M continua a essere spedito al domicilio dei pensionati tramite il servizio Postel, come già avvenuto per il rinnovo 1995. Per le pensioni memorizzate nell'archivio centrale prive di indirizzo, il modulo viene inviato alla Sede che ha in carico la pensione, la quale deve poi inoltrarlo al pensionato tramite l'ufficio pagatore. Per agevolare la gestione, nella finestra della busta relativa al mittente sono stati inseriti anche l'identificativo della pensione e il codice dell'ufficio pagatore.

Sono inoltre inviati alle Sedi i modelli O bis M relativi alle pensioni localizzate presso uffici pagatori di Sede.

Quanto al modello 201, approvato dal DM 25 ottobre 1995 e relativo ai redditi corrisposti e alle ritenute operate nel 1995, la circolare richiama l'obbligo di consegna entro febbraio dell'anno successivo. Per rispettare tale termine, il modello 201 viene inviato al domicilio dei pensionati tramite Postel unitamente al modello O bis M. Anche in questo caso, per i soggetti privi di indirizzo, i plichi predisposti da Postel e consegnati in Sede devono essere inoltrati senza ritardo all'ufficio pagatore.

Il modello 201 viene emesso sulla pensione di importo più elevato. Inoltre, in occasione del rinnovo, sono state applicate in via generale le nuove detrazioni d'imposta introdotte dal DPCM 18 maggio 1995, già attribuite alle pensioni liquidate o ricostituite dalla fine di giugno 1995. I dati fiscali e del contributo al SSN sono stati rideterminati sulla base delle rettifiche effettuate dalle Sedi nel corso dell'anno; i relativi conguagli saranno trasmessi successivamente.

Perequazione automatica per il 1996

Dal 1 gennaio 1996 alle pensioni viene riconosciuto l'aumento di perequazione automatica del 5,2%, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995. L'aumento è attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio in sede di perequazione per l'anno 1997.

Gli importi dei trattamenti minimi per il 1996 sono:

  • lire 659.050 mensili per lavoratori dipendenti e autonomi;
  • lire 375.550 mensili per le pensioni sociali e gli assegni vitalizi.

Gli importi annui corrispondenti sono rispettivamente lire 8.567.650, lire 8.567.650 e lire 4.882.150. L'allegato 1 riporta anche le fasce di pensione e le percentuali applicabili per il calcolo dell'aumento.

Regime di incumulabilità introdotto dalla legge n. 335/1995

La circolare dedica un'ampia parte all'applicazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che introduce specifiche ipotesi di incumulabilità.

Pensioni ai superstiti e redditi del beneficiario

Ai sensi del comma 41, una quota percentuale del trattamento ai superstiti è incumulabile in relazione ai redditi del beneficiario. L'incumulabilità non opera se il nucleo familiare comprende figli. Le percentuali e i limiti di reddito sono quelli della Tabella F allegata alla legge, richiamata nell'allegato 2 della circolare.

La norma si applica alle pensioni con decorrenza dal 1 settembre 1995. Per i trattamenti con decorrenza anteriore, resta salvo il trattamento più favorevole già in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Per applicare correttamente la disposizione, servono i dati reddituali dei titolari di pensione ai superstiti. Tali dati sono disponibili solo per le pensioni integrate al minimo, mentre mancano di norma per pensioni superiori al minimo, pensioni inferiori al minimo non integrate per presenza di altra pensione al minimo e pensioni supplementari. In mancanza dei dati, gli aumenti di perequazione del 1 gennaio 1996 sono stati attribuiti provvisoriamente o, per le posizioni con dati disponibili, applicando direttamente il regime di incumulabilità. L'importo di pensione non cumulabile viene comunicato con il modello O bis M.

Assegni di invalidità e redditi da lavoro

Il comma 42 disciplina l'incumulabilità di una quota percentuale degli assegni di invalidità in relazione ai redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa. Le percentuali e i limiti di reddito sono riportati nella Tabella G allegata alla legge e riprodotti nell'allegato 3.

Anche qui la norma opera per gli assegni con decorrenza dal 1 settembre 1995, mentre per quelli anteriori resta salvo il trattamento più favorevole con riassorbimento sui futuri miglioramenti. La circolare evidenzia che i dati necessari non sono disponibili in archivio, perché quelli memorizzati per l'integrazione comprendono anche redditi diversi da quelli di lavoro. Per tale ragione gli aumenti di perequazione del 1 gennaio 1996 sono stati attribuiti provvisoriamente a tutti gli assegni di invalidità, con riserva di recupero. La comunicazione al pensionato avviene tramite modello O bis M.

Per gestire il nuovo dato reddituale da lavoro, il campo GP2KE13 del data base pensioni viene destinato a tale finalità, sostituendo l'uso precedente relativo ai "codici reddito" del coniuge.

Pensioni, assegni e rendite INAIL o IPSEMA

Il comma 43 prevede l'incumulabilità delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale con la rendita vitalizia attribuita per lo stesso evento da INAIL o IPSEMA ai sensi del DPR n. 1124/1965.

L'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita per i trattamenti con decorrenza dal 1 settembre 1995; per i precedenti resta salvo il trattamento più favorevole. Prima del rinnovo è stato effettuato l'abbinamento con i dati delle rendite INAIL presenti nel Casellario dei pensionati, consultabili tramite transazione SSN, per individuare i soggetti interessati. I dati IPSEMA non risultano ancora disponibili.

In attesa di accertare se la pensione e la rendita derivino dallo stesso evento, gli aumenti di perequazione del 1 gennaio 1996 non sono stati attribuiti, in via cautelativa, ai pensionati titolari anche di rendita INAIL con percentuale di invalidità non inferiore al 70% e con decorrenza della rendita non anteriore e non successiva di un anno rispetto a quella del trattamento INPS. Per gli altri soggetti interessati gli aumenti sono stati attribuiti provvisoriamente, con riserva di recupero. Anche in questo caso l'importo non cumulabile è comunicato con il modello O bis M.

Per la gestione delle rendite sono stati introdotti nel segmento GP2 nuovi campi: GP2BKEY per la chiave della rendita INAIL, GP2BIN1 per la decorrenza, GP2BIN2 per l'importo mensile e GP2BIN3 per il codice evento invalidante, con valori da 0 a 3. I campi GP2BIN1, GP2BIN2 e GP2BIN3 possono contenere fino a cinque elementi, per registrare variazioni di importo o di evento.

Memorizzazione delle quote non cumulabili

I dati di gestione delle quote non cumulabili vengono memorizzati nei campi GP5KC10 e GP6KC10 per l'importo mensile lordo, GP5KC05 e GP6KC05 per l'importo netto, GP5HG01 e GP6HG01 per il codice della causa di non cumulabilità, e GP5HG02 e GP6HG02 per l'importo mensile della quota non cumulabile.

I codici causa sono:

  • 74: incumulabilità delle pensioni di inabilità, ai superstiti e degli assegni di invalidità con la rendita vitalizia;
  • 75: incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario;
  • 76: incumulabilità degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro.

Periodicità di pagamento delle pensioni di importo ridotto

La determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994 prevede l'adeguamento annuale dei limiti di importo per il pagamento semestrale o annuale delle pensioni di minore importo, in ragione della perequazione automatica. In conseguenza dell'aumento del 5,2% per il 1996, i nuovi limiti sono fissati come segue:

  • pagamento in una sola rata annuale anticipata per pensioni facoltative e Mutualità pensioni a favore delle casalinghe fino a lire 48.000 annue;
  • pagamento in due rate semestrali anticipate per le stesse pensioni oltre lire 48.000 annue e fino a lire 53.000 mensili;
  • pagamento in due rate semestrali anticipate per tutte le altre gestioni fino a lire 53.000 mensili.

Tassazione congiunta e variazioni fiscali

In occasione del rinnovo sono stati effettuati gli abbinamenti delle pensioni ai fini della tassazione congiunta, riguardando le pensioni liquidate nel 1995, quelle liquidate negli ultimi mesi del 1994 non considerate nel rinnovo precedente e quelle segnalate dalle Sedi con la procedura SIMA. L'abbinamento produce effetti dall'inizio del nuovo anno.

Per le pensioni abbinate per la prima volta, l'aliquota media sugli emolumenti relativi ad anni precedenti assoggettati a tassazione separata nel 1995 è stata rideterminata tenendo conto degli emolumenti del biennio precedente di entrambe le pensioni. Anche il contributo al SSN per il 1995 è stato calcolato considerando l'ammontare complessivo delle due pensioni.

Ritenute IRPEF e contributo al SSN

Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con applicazione delle detrazioni d'imposta per il 1995. Il contributo al Servizio sanitario nazionale è stato determinato in base alle variazioni dei codici operativi trasmessi al sistema centrale.

Assegno per il nucleo familiare

Per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 1995, il DM 1 agosto 1995 prevede un aumento dell'assegno per il nucleo familiare pari a lire 84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due figli. Tale aumento si aggiunge a quello di lire 20.000 mensili previsto dal decreto legge n. 299/1994 per ogni figlio oltre il primo. L'eventuale conguaglio viene corrisposto sulla prima rata del 1996.

Cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo

L'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 503/1992, come modificato dalla legge n. 537/1993, prevede l'incumulabilità di una quota della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Tuttavia, per i lavoratori già titolari di pensione al 31 dicembre 1994, e per coloro che avevano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità entro tale data, continua ad applicarsi la previgente normativa, che non prevedeva tale incumulabilità.

La quota mensile incumulabile viene registrata nei campi GP5KD03 e GP6KD03 e comunicata al pensionato con il modello O bis M.

Sistemazioni amministrative e rettifiche di archivio

La circolare riepiloga una serie di sistemazioni effettuate in sede di rinnovo:

  • eliminazione delle pensioni localizzate agli uffici pagatori ELI o ELB con data anteriore al 1 settembre 1995 a decorrere dalla prima rata 1996;
  • eliminazione delle pensioni ai superstiti localizzate a SCA e intestate a un contitolare cessato dal diritto anteriormente al 1 gennaio 1995;
  • cessazione del coniuge a carico sulle pensioni dirette intestate a titolari anche di pensione ai superstiti per decesso del coniuge, con effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti e con revoca della relativa detrazione d'imposta dal 1996;
  • cessazione, a decorrere dal 1 gennaio 1995, dei codici operativi SSN non più necessari per le pensioni abbinate per la prima volta;
  • ripristino del codice del precedente ufficio pagatore per le pensioni in trasferimento di Sede, così da consentire la riscossione presso il vecchio ufficio pagatore; la procedura di trasferimento viene modificata e non localizzerà più la pensione al codice dell'ufficio pagatore della Sede ricevente;
  • cancellazione del codice di eliminazione "8", relativo alla sospensione del pagamento della pensione di invalidità ex articolo 8 della legge n. 638/1983;
  • sistemazione dei dati anagrafici mancanti o incompleti mediante estrazione dal codice fiscale della data e del comune di nascita, con utilità anche per l'emissione completa del modello 201 e per evitare scarti in ricostituzione con errori 302 o 307;
  • cancellazione di una decorrenza errata della maggiorazione sociale ex legge n. 140/1985, memorizzata in alcune pensioni ai superstiti, al fine di consentire il ricalcolo nelle ricostituzioni, evitando lo scarto con errore 467.

Conguagli fiscali e SSN sulla prima rata 1996

Sulla prima rata del 1996 vengono effettuati diversi conguagli. La circolare richiama, in particolare, gli importi a credito o a debito derivanti dall'ultima quota degli aumenti previsti dalla legge n. 59/1991, nonché i rimborsi d'imposta e i recuperi del contributo SSN in seguito a revoche o errori di ricostituzione.

In un numero limitato di casi, la procedura di ricostituzione ha generato conguagli d'imposta a credito per pensioni assoggettate a tassazione congiunta con altra pensione scorporata o trasferita, perché l'imponibile dell'altra pensione non era stato considerato. Anche tali recuperi sono eseguiti sulla prima rata del 1996. Se la rata non è capiente, il recupero avviene sulle prime due rate; l'eventuale residuo è segnalato alle Sedi per il recupero successivo. Le Sedi devono informare adeguatamente i pensionati e rassicurarli sul fatto che la posizione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria è già stata regolarizzata.

Maggiorazione sociale e aumento della pensione sociale per titolari di rendita INAIL

Utilizzando i dati delle rendite INAIL, l'Istituto ha revocato automaticamente, per le pensioni minime e le pensioni sociali i cui titolari percepiscono anche rendita INAIL, la maggiorazione sociale prevista dalla legge n. 544/1988 e l'aumento della pensione sociale previsto dalla stessa legge. La revoca decorre dalla data della rendita. I conguagli relativi ai periodi anteriori al 1 gennaio 1996 saranno determinati tramite procedure di ricostituzione attivate dopo il rinnovo.

Allegati e dati di riferimento

La circolare contiene diversi allegati tecnici e tabelle di riferimento, tra cui:

  • importi dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali per il 1996;
  • tabelle F e G sulle percentuali di riduzione per incumulabilità;
  • detrazioni d'imposta spettanti per il 1995;
  • aliquote IRPEF mensili e annuali in vigore dal 1 gennaio 1992;
  • due messaggi del 28 novembre 1995 riguardanti rispettivamente la legge n. 59/1991 e la procedura di ricostituzione PGM 480, con relativi conguagli e correzioni sulle detrazioni per coniuge a carico.

Punti principali

Nuove modalità di gestione dei pagamenti delle pensioni

Dal 1996 cambia radicalmente il sistema di emissione delle rate: all'Ente Poste e agli istituti di credito vengono trasmessi flussi mensili contenenti i dati della sola rata in scadenza. La gestione delle movimentazioni resta interna all'Istituto, con eliminazione delle operazioni di sospensione, ripristino e sostituzione delle rate. Le nuove modalità incidono anche sui pagamenti localizzati presso uffici pagatori di Sede.

Ristrutturazione del data base pensioni

Le nuove regole di pagamento e alcune disposizioni della legge n. 335/1995 hanno reso necessaria la ristrutturazione del data base delle pensioni. Alle Sedi regionali viene inviata la documentazione tecnica "Descrizione delle informazioni dell'interfaccia G.P." per la distribuzione alle Sedi, mentre nella circolare sono richiamate solo le variazioni di interesse immediato.

Invio del modello O bis M e del modello 201

Il modello O bis M continua a essere spedito al domicilio dei pensionati tramite Postel; per le pensioni senza indirizzo memorizzato l'invio avviene alla Sede che ha in carico la pensione, la quale provvede tramite l'ufficio pagatore. Sono spediti anche i Mod. O bis M per pensioni localizzate presso uffici pagatori di Sede. Il modello 201 relativo ai redditi e alle ritenute 1995 è inviato anch'esso tramite Postel, unitamente all'O bis M, per rispettare il termine di consegna di febbraio; per i soggetti senza indirizzo la Sede deve inoltrare tempestivamente i plichi all'ufficio pagatore.

Perequazione automatica 1996

Dal 1 gennaio 1996 le pensioni beneficiano di un aumento di perequazione automatica del 5,2%, disposto dal DM 20 novembre 1995. L'aumento è attribuito in via previsionale e sarà conguagliato in sede di perequazione per il 1997. Gli importi dei trattamenti minimi e le fasce di pensione sono riportati nell'allegato 1.

Incumulabilità pensioni ai superstiti, assegni di invalidità e rendite INAIL

La circolare applica la legge n. 335/1995: incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario, degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro e delle pensioni ai superstiti, di inabilità e degli assegni di invalidità con rendite INAIL/IPSEMA da infortunio o malattia professionale. Per le decorrenze anteriori al 1 settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. In molti casi, per mancanza di dati reddituali completi o per incertezza sul collegamento tra pensione e rendita, gli aumenti di perequazione sono stati attribuiti provvisoriamente o non attribuiti, con comunicazione ai pensionati tramite O bis M.

Periodicità di pagamento per le pensioni di importo minore

In base alla determinazione commissariale n. 2993/1994, i limiti per il pagamento annuale o semestrale vengono adeguati al tasso di perequazione. Per il 1996 sono previste: pagamento annuale anticipato per pensioni facoltative e Mutualità pensioni casalinghe fino a lire 48.000 annue; pagamento semestrale per le stesse pensioni oltre lire 48.000 annue e fino a lire 53.000 mensili; pagamento semestrale per tutte le altre gestioni fino a lire 53.000 mensili.

Tassazione congiunta e detrazioni d'imposta

Sono stati effettuati gli abbinamenti delle pensioni ai fini della tassazione congiunta, inclusi quelli delle pensioni liquidate nel 1995 e di alcune liquidate a fine 1994, nonché quelli segnalati dalle Sedi tramite procedura SIMA. Per le pensioni abbinate per la prima volta sono stati ricalcolati aliquota media e contributo SSN tenendo conto del complesso delle pensioni interessate. Le detrazioni d'imposta sono state aggiornate secondo il DPCM 18 maggio 1995, con effetto dal 1 gennaio 1995.

Conguagli fiscali, SSN e recuperi

Le trattenute IRPEF sono state calcolate con le aliquote della legge n. 438/1992 e con le detrazioni 1995; il contributo al SSN è stato determinato sulla base dei codici operativi trasmessi al sistema centrale. Sulla prima rata 1996 vengono effettuati i conguagli relativi agli aumenti della legge n. 59/1991, ai rimborsi IRPEF e ai recuperi per indebite detrazioni o errori di ricostituzione; se la rata non è capiente, il recupero avviene sulle prime due rate, con eventuale residuo segnalato alle Sedi.

Sistemazioni anagrafiche e di archivio

Sono stati corretti o aggiornati diversi dati di archivio: eliminazione di pensioni presso gli uffici pagatori ELI/ELB e di alcune pensioni ai superstiti presso SCA, cessazione del coniuge a carico e della relativa detrazione nelle pensioni dirette con titolare anche di pensione ai superstiti, allineamento dei codici SSN, ripristino del codice del precedente ufficio pagatore per le pensioni in trasferimento, cancellazione del codice eliminazione "8", sistemazione dei dati anagrafici mancanti o incompleti, cancellazione di una decorrenza errata della maggiorazione sociale e revoca automatica della maggiorazione sociale/aumento pensione sociale per titolari di rendita INAIL.

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