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Circolare

Circolare numero 307 del 18-12-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, alla luce della disciplina negoziale inserita nel CCNL di categoria del 27 luglio 1995 e dell’orientamento ministeriale già espresso, le agenzie di assicurazione possono instaurare regolari rapporti di apprendistato. Viene richiamata la tesi secondo cui l’istituto trova la propria fonte nella legge n. 25/1955 e successive modifiche, prevalente sulla contrattazione collettiva, sicché la mancata previsione pattizia non ne impedisce l’applicazione. L’INPS viene invitato ad adeguarsi al dettato ministeriale e a considerare validi i contratti di apprendistato stipulati dalle agenzie di assicurazione.

Apprendistato nelle agenzie di assicurazione

Apprendistato nelle agenzie di assicurazione

La circolare affronta il tema della legittimità dei rapporti di apprendistato presso le agenzie di assicurazione in gestione libera, alla luce della disciplina negoziale introdotta nel CCNL di categoria stipulato il 27 luglio 1995 e dei precedenti chiarimenti ministeriali. L’obiettivo è riallineare gli uffici periferici e l’INPS a un orientamento che riconosce la validità dei contratti di apprendistato nel settore.

Origine del problema interpretativo

La questione nasce da richieste di chiarimento pervenute da più sedi circa la possibilità per le agenzie di assicurazione di instaurare regolari rapporti di apprendistato. In passato si erano registrate divergenze di orientamento tra gli agenti di assicurazione, autorizzati all’assunzione degli apprendisti dagli ispettorati del lavoro, e l’INPS. Quest’ultimo aveva continuato a ritenere applicabile il CCNL del 1954, avente efficacia erga omnes, che vietava alle agenzie di assicurazione di assumere apprendisti, procedendo quindi al recupero della contribuzione secondo le norme comuni.

Superamento del divieto del 1954

L’INPS aveva fondato la propria posizione sull’idea che il divieto previsto dal contratto collettivo del 1954 restasse efficace anche in mancanza di una ripetizione esplicita nelle successive intese collettive, le quali non avevano però introdotto una disciplina specifica dell’apprendistato. Tale impostazione si collegava al principio secondo cui le clausole della contrattazione collettiva, una volta recepite nei decreti delegati previsti dalla legge n. 741/1959, potevano essere superate solo se più favorevoli al lavoratore.

Indirizzo del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ribadisce invece che la disciplina dell’apprendistato trae fondamento da norme imperative, gerarchicamente sovraordinate alla contrattazione collettiva. Di conseguenza, la vigenza dell’istituto deve essere ricondotta alla normativa speciale che lo regola, cioè alla legge n. 25/1955 e alle successive modifiche. I limiti applicativi dell’apprendistato sono pertanto solo quelli stabiliti dalla legge, mentre la mancata previsione della sua applicabilità nella contrattazione non assume rilievo decisivo.

Disciplina negoziale del CCNL del 27 luglio 1995

La circolare segnala che nel CCNL di categoria del 27 luglio 1995 le parti sociali hanno introdotto una specifica regolamentazione dell’apprendistato. Tale intervento negoziale ha contribuito a definire le residue incertezze interpretative che erano emerse sulla legittimità dello speciale rapporto nel settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera.

Adeguamento degli uffici e conferma della validità dei contratti

Alla luce di tali elementi, la direzione ministeriale invita gli uffici regionali a rendere nota agli ispettorati provinciali l’intervenuta disciplina negoziale. Si richiama inoltre il messaggio INPS n. 31536 del 3 maggio 1993, con il quale la Direzione centrale contributi aveva già manifestato l’adeguamento all’indirizzo ministeriale e confermato la validità dei contratti di apprendistato stipulati dalle agenzie di assicurazioni.

Finalità dell’istituto e condizioni applicative

La circolare evidenzia che l’ampliamento delle possibilità di ricorso all’apprendistato può produrre effetti positivi in termini di nuove opportunità occupazionali per i giovani fino al compimento dei 21 anni di età, purché privi di qualificazione professionale. Restano però fermi i requisiti sostanziali dell’istituto: il contratto non deve contenere elementi estranei alla causa tipica dell’apprendistato, fondata sullo scambio tra addestramento professionale e prestazione di lavoro subordinato, e deve inoltre essere positivo l’accertamento richiesto dalla legge n. 424/1968 nella fase autorizzativa dell’assunzione.

Punti principali

Questione interpretativa sull’apprendistato nelle agenzie di assicurazione

La circolare nasce da richieste di chiarimento sulla possibilità per le agenzie di assicurazione di assumere apprendisti. In passato si erano registrate divergenze tra ispettorati del lavoro e INPS, con quest’ultimo orientato a ritenere ancora applicabile il CCNL del 1954, che vietava tali assunzioni, e a recuperare la contribuzione secondo le regole ordinarie.

Superamento del divieto del CCNL del 1954

Viene ricordato che il divieto previsto nel contratto collettivo del 1954 non può considerarsi ancora ostativo, anche se i successivi contratti non avevano più riprodotto tale preclusione senza però disciplinare compiutamente l’apprendistato. L’argomento si fondava sull’idea che le clausole della contrattazione collettiva, una volta recepite nei decreti delegati previsti dalla legge n. 741/1959, potessero essere superate solo se più favorevoli al lavoratore.

Posizione del Ministero del lavoro sulla fonte dell’istituto

Il Ministero ribadisce che la disciplina dell’apprendistato ha la propria fonte in norme imperative gerarchicamente sovraordinate alla contrattazione collettiva. I limiti applicativi dell’istituto sono quindi soltanto quelli previsti dalla legge n. 25/1955 e dalle successive modifiche, senza che abbia rilievo la mancata previsione dell’applicabilità dell’istituto nella contrattazione collettiva.

Disciplina negoziale del CCNL 27 luglio 1995

Nel contratto collettivo di categoria stipulato il 27 luglio 1995 le parti sociali hanno inserito una specifica regolamentazione dell’apprendistato, con la conseguenza di aver definito le residue incertezze interpretative sulla legittimità del rapporto nel settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera.

Indicazioni operative per INPS e uffici periferici

La direzione ministeriale invita gli uffici regionali a dare notizia agli ispettorati provinciali dell’intervenuta disciplina negoziale. L’INPS aveva già trasmesso il messaggio n. 31536 del 3 maggio 1993 per adeguarsi all’indirizzo ministeriale e confermare la validità dei contratti di apprendistato stipulati dalle agenzie di assicurazioni.

Finalità occupazionali e limiti dell’istituto

L’ampliamento del ricorso all’apprendistato è presentato come occasione per nuove opportunità occupazionali per i giovani fino al compimento dei 21 anni privi di qualificazione professionale. Resta però fermo che il contratto deve mantenere la sua causa tipica, ossia lo scambio tra addestramento professionale e prestazione di lavoro subordinato, e che deve avere esito positivo l’accertamento previsto dalla legge n. 424/1968 nella fase autorizzativa dell’assunzione.

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