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Circolare

Circolare numero 46 del 22-12-1995 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione della legge n. 335/1995 sui termini prescrizionali dei contributi previdenziali e assistenziali, distinguendo tra contribuzione IVS e altre contribuzioni. Vengono precisati gli effetti retroattivi dei nuovi termini, le modalità e i requisiti degli atti interruttivi, il ruolo delle procedure di recupero e degli ispettorati del lavoro, nonché l'irrilevanza dei versamenti di contribuzione già prescritta. Si specifica inoltre che per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti il termine è diventato quinquennale dal 17 agosto 1995, con alcune eccezioni legate alla denuncia del lavoratore o dei superstiti.

Nuovi termini di prescrizione dei contributi previdenziali ex legge n. 335/1995

Nuovi termini prescrizionali dei contributi previdenziali ex legge n. 335/1995

La circolare illustra l'impatto della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali, con particolare attenzione ai termini applicabili, agli effetti retroattivi, agli atti interruttivi e alle procedure di recupero. Vengono inoltre chiarite alcune specificità operative per la contribuzione gestita dall'Ente e per le sanzioni civili.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995 prevede che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivano entro termini diversi a seconda della tipologia di contribuzione. In particolare:

  • dieci anni per le contribuzioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, con esclusione delle aliquote aggiuntive non devolute alle gestioni pensionistiche;
  • cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.

La norma stabilisce inoltre che i nuovi termini si applicano anche ai periodi anteriori all'entrata in vigore della legge, salvo che siano già stati compiuti atti interruttivi o siano in corso procedure avviate secondo la disciplina previgente.

Ambito di applicazione della disciplina

Per contribuzione di pertinenza del Fondo pensionistico gestito dall'Ente si intende quella relativa all'IVS. È espressamente esclusa la contribuzione afferente agli asili nido disciplinata dalla legge n. 1044/1971, per la quale la prescrizione è quinquennale sin dal 17 agosto 1995.

Decorrenza dei nuovi termini

La circolare precisa che i nuovi termini prescrizionali decorrono dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, per effetto del comma 10 dell'art. 3, la disciplina si estende anche ai contributi relativi a periodi precedenti tale data.

In concreto:

  • un'interruzione effettuata dopo il 17 agosto 1995 e fino al 31 dicembre 1995 vale per i contributi riferiti ai dieci anni precedenti;
  • un'interruzione effettuata dall'1 gennaio 1996 vale per i contributi riferiti ai cinque anni precedenti.

L'efficacia dell'atto interruttivo, ai fini della prescrizione decennale, è riconosciuta se il debitore riceve la comunicazione dell'inadempienza entro il 31 dicembre 1995, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro atto previsto dalla legge.

Sanzioni civili

La richiesta delle sanzioni civili deve essere formulata contestualmente a quella dei contributi, anche se l'importo delle sanzioni non è ancora determinabile. Se il debito dell'impresa riguarda soltanto sanzioni civili, la relativa prescrizione segue lo stesso termine dei contributi, cioè quinquennale o decennale, in funzione del momento in cui è avvenuta la contestazione da parte degli uffici.

Denuncia del lavoratore o dei superstiti

Resta fermo il termine decennale anche dopo il 1° gennaio 1996 quando la richiesta di recupero contributivo sia proposta dal lavoratore o dai suoi superstiti. In tali ipotesi il recupero è limitato alla sola contribuzione del lavoratore denunciante e la richiesta può essere presentata all'Ente, all'Ispettorato del Lavoro o all'autorità giudiziaria. L'Ente deve attivarsi tempestivamente per interrompere i termini prescrizionali nei confronti dell'impresa denunciata.

Procedure di recupero e atti interruttivi

Quanto alle procedure di recupero del credito, hanno efficacia interruttiva le partite trasmesse in sede legale, purché ne sia stata data notizia all'impresa inadempiente.

La circolare attribuisce inoltre efficacia interruttiva ai processi verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro, in quanto espressione delle funzioni di vigilanza e polizia amministrativa attribuite a tale organo. Perché producano gli effetti di cui all'art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995, è necessario che:

  • il processo verbale sia ritualmente notificato al debitore;
  • sia indicato l'ammontare e la causale del credito contributivo.

La quantificazione precisa del credito può non essere indispensabile se il verbale contiene tutti gli elementi necessari per una pronta liquidazione, come l'elenco dei lavoratori, le retribuzioni giornaliere e i periodi di occupazione. In tal senso viene richiamata la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui è sufficiente la chiara volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto, senza necessità di indicare esattamente la misura del credito.

La circolare invita gli uffici dell'Ente a mantenere contatti con gli Ispettorati del Lavoro per favorire il tempestivo avvio delle azioni di recupero.

Modelli insoluti sottoscritti dal legale rappresentante

I modelli inviati, parzialmente o totalmente insoluti, se sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa, hanno efficacia interruttiva della prescrizione poiché equivalgono a un riconoscimento del debito.

Contribuzione prescritta

Infine, viene chiarito che la contribuzione ormai prescritta non può essere versata. Qualora il pagamento avvenga comunque, l'Ente previdenziale deve provvedere d'ufficio al rimborso.

Punti principali

Quadro normativo e riduzione dei termini prescrizionali

La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha ridotto da dieci a cinque anni i termini prescrizionali per il versamento di parte della contribuzione previdenziale. In base all'art. 3, commi 9 e 10, la regola generale è che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei termini indicati dalla legge, con applicazione anche ai periodi precedenti l'entrata in vigore, salvo atti interruttivi già compiuti o procedure già iniziate secondo la normativa precedente.

Contribuzione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e esclusioni

Per contribuzione di pertinenza del Fondo pensionistico gestito dall'Ente si intende quella relativa all'IVS. Per tale contribuzione il termine è stato ridotto a cinque anni dal 1° gennaio 1996, mentre resta esclusa la contribuzione per asili nido (legge n. 1044/1971), per la quale la prescrizione è quinquennale sin dal 17 agosto 1995.

Decorrenza e applicazione retroattiva dei nuovi termini

I nuovi termini prescrizionali si applicano dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge. Il comma 10 dell'art. 3 estende tuttavia la nuova disciplina anche alle contribuzioni riferite a periodi anteriori, con il limite degli atti interruttivi già effettuati o delle procedure già avviate nel rispetto della disciplina previgente.

Effetti degli atti interruttivi e differenza tra 1995 e 1996

Un'interruzione effettuata dopo il 17 agosto 1995 e fino al 31 dicembre 1995 conserva efficacia con riferimento ai contributi dei dieci anni precedenti. Dal 1° gennaio 1996, invece, l'interruzione riguarda i contributi relativi ai cinque anni precedenti. L'atto interruttivo è efficace ai fini della prescrizione decennale se il debitore riceve la comunicazione dell'inadempienza entro il 31 dicembre 1995, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro atto previsto dalla legge.

Sanzioni civili e loro prescrizione

La richiesta delle sanzioni civili deve essere contestuale a quella dei contributi, anche se l'importo non è ancora quantificabile. Se il debito dell'impresa riguarda esclusivamente sanzioni civili, anche tali somme si prescrivono con il medesimo termine dei contributi, quinquennale o decennale, a seconda del momento in cui è stata effettuata la contestazione da parte degli uffici.

Denuncia del lavoratore o dei superstiti

Il termine resta decennale anche dopo il 1° gennaio 1996 nei casi in cui la richiesta di recupero contributivo provenga dal lavoratore o dai suoi superstiti. In tale ipotesi il recupero è limitato alla sola contribuzione relativa al lavoratore denunciante e la richiesta può essere presentata all'Ente, all'Ispettorato del Lavoro o all'autorità giudiziaria. L'Ente deve quindi interrompere tempestivamente i termini prescrizionali nei confronti dell'impresa denunciata.

Procedure di recupero e verbali ispettivi

Le procedure di recupero del credito hanno efficacia interruttiva quando riguardano partite trasmesse in sede legale e portate a conoscenza dell'impresa inadempiente. I processi verbali dell'Ispettorato del Lavoro sono considerati equivalenti all'atto interruttivo della prescrizione dell'Ente, purché siano ritualmente notificati al debitore e contengano l'indicazione dell'ammontare e della causale del credito; la quantificazione puntuale può non essere indispensabile se il verbale contiene elementi sufficienti per una pronta liquidazione del credito.

Modelli insoluti sottoscritti dall'impresa

I modelli inviati parzialmente o totalmente insoluti e sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa hanno efficacia interruttiva della prescrizione, poiché valgono come riconoscimento del debito.

Contribuzione prescritta e rimborso d'ufficio

La contribuzione già prescritta non può essere versata. Se il versamento avviene comunque, l'Ente previdenziale deve procedere d'ufficio al rimborso.

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