Circolare numero 308 del 18-12-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce un orientamento della Corte di Cassazione che consente di classificare nel settore artigianato anche i consorzi tra imprese artigiane costituiti in forma di societa' di capitali, superando la precedente preclusione. Restano fermi i criteri generali del Manuale di iscrizione e classificazione aziendale, ma la forma societaria non esclude piu' l'inquadramento artigiano se sussistono gli altri requisiti di legge. La variazione ha effetto ex tunc; gli effetti contributivi decorrono dal periodo di paga successivo alla circolare per i consorzi che non abbiano chiesto la riclassificazione, oppure dal periodo di paga in corso alla data della domanda se l'azienda presenta istanza.
Classificazione previdenziale e assistenziale dei consorzi e delle societa' consortili tra imprese artigiane
Consorzi e societa' consortili tra imprese artigiane: classificazione previdenziale e assistenziale
La circolare interviene sulla classificazione previdenziale dei consorzi e delle societa' consortili tra imprese artigiane, recependo un orientamento della Corte di Cassazione che consente l'inquadramento nel settore artigianato anche quando il consorzio sia costituito in forma di societa' di capitali. Il documento precisa inoltre le conseguenze operative della variazione di classificazione e i relativi criteri di decorrenza.
Quadro normativo e prassi precedente
La classificazione dei consorzi e delle societa' consortili era effettuata secondo il Manuale di iscrizione e classificazione aziendale allegato alla circolare n. 218 del 1988. La disciplina distingueva tra:
- consorzi ad attivita' interna;
- consorzi ad attivita' esterna.
Per i consorzi ad attivita' interna venivano applicati criteri differenti a seconda che fossero costituiti tra imprese appartenenti tutte allo stesso ramo e svolgenti la medesima attivita', oppure no. Per i consorzi ad attivita' esterna, invece, la classificazione avveniva in base all'attivita' effettivamente esercitata.
In tale quadro, l'Istituto escludeva la possibilita' di classificare nel settore artigianato i consorzi costituiti sotto forma di societa' di capitali, in coerenza con l'impostazione allora seguita anche per le imprese artigiane organizzate in forma societaria non personale, richiamando l'art. 3, comma 2, della legge n. 443/1985.
Pronuncia della Corte di Cassazione
La svolta deriva dalla sentenza n. 01418/95 della Corte di Cassazione, resa sul ricorso INPS contro CO.FI.TA. srl (Consorzio Friulano Installatori Termoidraulici ed affini). La Corte ha statuito che i consorzi tra imprese artigiane sono ammissibili anche se costituiti in forma di societa' a responsabilita' limitata e che, conseguentemente, possono essere classificati nel settore artigianato.
La decisione richiama in particolare:
- l'art. 3 della legge n. 860/1956;
- l'art. 6 della legge n. 443/1985.
Secondo la Corte, l'estensione delle agevolazioni previste per l'impresa artigiana comporta una piena assimilazione dei soggetti destinatari dell'estensione, almeno sul piano dell'inquadramento previdenziale, in ragione della comune realta' socio-economica su cui si fondano, pur in presenza di finalita' operative diverse.
Superamento dell'obiezione legata alla forma societaria
La Cassazione affronta anche il tema della forma societaria non personale del consorzio, chiarendo che la sola veste di societa' di capitali non basta a escludere la natura artigiana del consorzio. L'obiezione sarebbe fondata solo se il consorzio avesse un'operativita' identica a quella dell'impresa artigiana individuale o societaria, mentre la funzione consortile e' strutturalmente diversa.
La circolare richiama inoltre che gia' l'art. 3, comma 2, della legge n. 860/1956 individuava i consorzi come organismi costituiti per finalita' specifiche, quali:
- approvvigionamento delle materie prime;
- presentazione collettiva dei prodotti;
- vendita dei prodotti;
- assunzione di lavori;
- prestazione di garanzie.
Nuovo indirizzo amministrativo
L'Istituto dichiara di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale. Viene quindi meno la preclusione alla classificazione nel settore artigianato dei consorzi costituiti sotto forma di societa' di capitali.
Resta comunque fermo l'impianto generale del Manuale di iscrizione e classificazione aziendale allegato alla circolare n. 218/1988. Pertanto, la riclassificazione nel settore artigianato e' possibile solo quando ricorrano anche tutti gli altri requisiti previsti dalle norme vigenti.
Decorrenza della riclassificazione e degli effetti
La variazione della classificazione deve essere effettuata ex tunc, cioe' con riconoscimento retroattivo della correttezza dell'inquadramento artigiano quando ne ricorrano i presupposti.
Quanto agli effetti pratici della variazione, la circolare distingue due casi:
- se i consorzi non hanno presentato domanda di riclassificazione nel ramo artigianato, gli effetti decorrono dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di emanazione della circolare;
- se l'azienda presenta richiesta di riclassificazione, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data della domanda.
Tale disciplina viene espressamente collegata all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Conclusioni operative
La circolare modifica quindi l'orientamento amministrativo precedente, riconoscendo la possibile classificazione artigiana dei consorzi tra imprese artigiane anche se costituiti in forma di societa' di capitali. Il nuovo assetto non elimina i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di settore, ma rimuove il solo ostacolo derivante dalla forma giuridica.
Punti principali
Situazione normativa precedente
In base al Manuale di iscrizione e classificazione aziendale allegato alla circolare n. 218 del 1988, i consorzi e le societa' consortili venivano classificati distinguendo tra consorzi ad attivita' interna e ad attivita' esterna. Per i consorzi costituiti sotto forma di societa' di capitali, l'Istituto escludeva finora la classificazione nel settore artigianato, analogamente a quanto previsto per le imprese artigiane costituite in forma societaria non personale.
Nuovo orientamento giurisprudenziale
La Cassazione, con sentenza n. 01418/95 nel giudizio INPS contro CO.FI.TA. srl, ha riconosciuto l'ammissibilita' dei consorzi tra imprese artigiane anche se costituiti come societa' a responsabilita' limitata, affermando che tali soggetti possono essere classificati nel settore artigianato ai sensi degli artt. 3 della legge n. 860/1956 e 6 della legge n. 443/1985.
Ragioni del mutamento di indirizzo
Secondo la Cassazione, l'estensione delle agevolazioni previste per l'impresa artigiana implica una piena omologazione dei soggetti destinatari dell'estensione, con effetti anche sull'inquadramento previdenziale. La diversa forma societaria del consorzio non esclude la natura artigiana, poiche' la struttura consortile ha una funzione e una sostanza diverse rispetto all'impresa artigiana individuale o societaria.
Adeguamento dell'Istituto
L'Istituto si adegua all'indirizzo giurisprudenziale e chiarisce che viene meno la preclusione alla classificazione nel settore artigianato dei consorzi costituiti sotto forma di societa' di capitali. Restano comunque ferme le disposizioni del Manuale di classificazione richiamato dalla circolare n. 218/1988, e la riclassificazione e' possibile solo se sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
Decorrenza della variazione e degli effetti
La variazione di classificazione opera ex tunc. Gli effetti della variazione decorrono, pero', dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di emanazione della circolare nei casi in cui i consorzi non abbiano presentato domanda di riclassificazione nel ramo artigianato; se invece l'azienda presenta richiesta, gli effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data della domanda, in applicazione dell'art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995.
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