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Circolare

Circolare numero 11 del 22-1-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l'art. 18 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 estende alle aziende turistiche stagionali operanti nei comuni montani il regime già riconosciuto ad altri datori di lavoro per assunzioni stagionali o a tempo parziale di coltivatori diretti. Ne consegue la sanatoria degli addebiti contributivi INPS riferiti al periodo tra l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e l'entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378. Le sedi INPS devono sospendere le azioni di recupero e mantenere in evidenza le partite in attesa della conversione in legge del decreto.

Sanatoria contributiva per aziende turistiche stagionali nei comuni montani

Sanatoria contributiva per aziende turistiche stagionali nei comuni montani

La circolare fornisce istruzioni applicative in merito all'art. 18 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, che interviene sulla disciplina delle assunzioni stagionali o a tempo parziale nei comuni montani. L'effetto pratico è la sterilizzazione degli addebiti contributivi INPS relativi a un determinato periodo, con conseguenti indicazioni operative per le sedi.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 aveva previsto la possibilità di assumere, senza oneri previdenziali, coltivatori diretti residenti in comuni montani e iscritti alla relativa gestione, purché l'assunzione avvenisse in forma stagionale o a tempo parziale. Tale possibilità era però circoscritta alle attività per le quali la legge consente la stipulazione di contratti a termine ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, ossia alle attività ricomprese nell'elenco del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

Estensione alle attività turistiche stagionali

Il successivo D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 ha ampliato l'elenco delle attività stagionali ammesse, inserendo anche le attività turistiche stagionali, con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. La circolare richiama tale evoluzione per chiarire che il decreto-legge del 1996 interviene a colmare il periodo intermedio in cui le aziende turistiche stagionali dei comuni montani avevano effettuato assunzioni in un quadro normativo ancora non allineato.

Contenuto della disposizione del D.L. n. 669/1996

L'art. 18 del D.L. n. 669/1996 parifica le aziende turistiche aventi sede e operanti nei comuni montani, che abbiano occupato coltivatori diretti in forma stagionale o a tempo parziale dopo l'entrata in vigore della legge n. 97/1994, agli altri datori di lavoro già ammessi alle medesime assunzioni. La conseguenza è la sanatoria degli addebiti contributivi elevati dall'INPS per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 97/1994 e l'entrata in vigore del D.P.R. n. 378/1995.

Indicazioni operative alle sedi

In applicazione della norma, le sedi INPS devono sospendere le azioni di recupero relative ai contributi oggetto di sanatoria. Le posizioni interessate vanno mantenute in evidenza, in attesa della conversione in legge del D.L. n. 669/1996.

Riferimenti richiamati

La circolare richiama inoltre precedenti istruzioni e fonti di supporto, in particolare le circolari n. 154 del 16 maggio 1994, n. 171 del 16 giugno 1995 e n. 319 del 30 dicembre 1995, nonché l'elenco delle attività di cui al D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 illustrato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 148/95 del 4 dicembre 1995, allegata alla circolare n. 319/1995.

Punti principali

Premessa normativa e ambito originario

L'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 aveva previsto la possibilità di assumere, in forma stagionale o a tempo parziale, coltivatori diretti residenti in comuni montani e iscritti alla relativa gestione, senza oneri previdenziali. Tale facoltà era limitata alle attività per le quali è ammessa la stipula di contratti a termine ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 230/1962, come individuate dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

Estensione alle attività turistiche stagionali

Il D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378 ha integrato l'elenco delle attività stagionali ammesse, includendo le attività turistiche stagionali con efficacia dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L'intervento del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 parifica le aziende turistiche stagionali che operano nei comuni montani agli altri datori di lavoro già ammessi a tali assunzioni.

Sanatoria degli addebiti contributivi

La norma dispone la sanatoria degli addebiti contributivi elevati dall'INPS per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge n. 97/1994 e l'entrata in vigore del D.P.R. n. 378/1995. La sanatoria riguarda le aziende turistiche aventi sede e operanti nei comuni montani che abbiano occupato coltivatori diretti in forma stagionale o part-time dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 della legge n. 97/1994.

Indicazioni operative per le sedi INPS

In applicazione della norma, le sedi devono astenersi dallo svolgere azioni di recupero per i contributi oggetto della sanatoria e tenere le relative partite in evidenza. Tale comportamento è richiesto in attesa della conversione in legge del D.L. n. 669/1996.

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