Circolare numero 13 del 23-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette lo schema definitivo del decreto interministeriale previsto dall’art. 2, comma 21, della legge n. 549/1995, volto a individuare le specifiche attività per le quali non è dovuto il versamento all’INPS della contribuzione aggiuntiva sulle ore di lavoro straordinario. Il testo precisa che il decreto, concordato con il Ministero del Tesoro e inviato al Consiglio di Stato, contiene un elenco di attività escluse e chiarisce che l’applicazione decorre dal 1° gennaio 1996. Le esclusioni riguardano, tra l’altro, talune occupazioni discontinue, il lavoro a termine o part-time verticale in specifiche lavorazioni, i trasporti, la navigazione, il settore agricolo a tempo determinato, giornalisti e poligrafici, nonché alcuni servizi essenziali per i quali lo straordinario è reso necessario da continuità e sicurezza del servizio.
Contribuzione aggiuntiva INPS sul lavoro straordinario e attività escluse
Versamento all’INPS di contribuzioni aggiuntive per le prestazioni di lavoro straordinario
La circolare trasmette, per conoscenza, lo schema definitivo del decreto interministeriale attuativo dell’art. 2, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il decreto individua le attività per le quali non è dovuto il versamento della contribuzione aggiuntiva prevista per il lavoro straordinario e precisa che il testo è stato concordato con il Ministero del Tesoro e sottoposto al parere del Consiglio di Stato.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina si inserisce nel sistema introdotto dall’art. 2 della legge n. 549/1995, che ha previsto una contribuzione aggiuntiva sulle ore di straordinario per le imprese con più di 15 dipendenti, con la finalità di contenere il ricorso allo straordinario e favorire nuove assunzioni. Il comma 21 dello stesso articolo consente però di escludere dal versamento specifiche attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle particolari caratteristiche di espletamento della prestazione lavorativa.
Criteri utilizzati per l’individuazione delle esclusioni
Nel preambolo del decreto si chiarisce che l’esclusione è giustificata, da un lato, quando lo straordinario deriva ordinariamente da esigenze tecnico-organizzative connesse alla natura dell’attività produttiva o alle caratteristiche temporali della prestazione; dall’altro, quando lo straordinario è imposto dalla necessità di garantire continuità, regolarità e sicurezza del servizio, anche in casi di urgenza o eccezionalità. Viene inoltre richiamata la specificità degli operai agricoli a tempo determinato, per i quali il periodo minimo di riferimento ai fini previdenziali è la giornata e non l’ora.
Attività per le quali la contribuzione non è dovuta
L’art. 1 elenca le ipotesi in cui la contribuzione aggiuntiva non è dovuta:
- occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, secondo la tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, alle condizioni ivi previste;
- lavori della tabella allegata al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, nei periodi e alle condizioni stabiliti, quando svolti con contratto a tempo determinato o a tempo parziale verticale;
- commessi viaggiatori o piazzisti;
- personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna, nonché personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;
- operai agricoli a tempo determinato;
- giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
- personale poligrafico addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
- personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
- lavori di cui all’art. 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, nonché quelli di cui all’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154 e all’art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Settori nei quali l’esclusione opera per esigenze di continuità del servizio
L’art. 2 estende l’esenzione al personale addetto alle aree operative quando lo straordinario sia necessario per garantire la continuità del servizio in alcuni settori considerati essenziali. In particolare, sono compresi:
- imprese concessionarie di servizi di telecomunicazioni, poste, autostrade, servizi portuali e aeroportuali, nonché aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto;
- aziende pubbliche e private che producono, trasformano, distribuiscono, trattano ed erogano energia elettrica, gas, calore e acqua;
- aziende di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;
- personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali, ma solo nei casi in cui il servizio sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza.
Decorrenza
L’art. 3 dispone che le norme del regolamento si applichino dal 1° gennaio 1996, in conformità all’art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995. Il decreto, munito del sigillo dello Stato, è destinato alla raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
Punti principali
Finalità della circolare
La circolare ha la funzione di informare dell’invio dello schema definitivo del decreto interministeriale attuativo dell’art. 2, comma 21, della legge n. 549/1995, relativo all’esclusione dal versamento della contribuzione aggiuntiva per lavoro straordinario. Viene precisato che il testo è stato concordato con il Ministero del Tesoro e trasmesso al parere del Consiglio di Stato.
Presupposto normativo della contribuzione aggiuntiva
La legge n. 549/1995, ai commi 18, 19 e 21 dell’art. 2, introduce una contribuzione aggiuntiva sulle retribuzioni corrisposte per lavoro straordinario nelle imprese con più di 15 dipendenti, con finalità di penalizzare il ricorso allo straordinario e favorire l’assunzione di nuovo personale. Il comma 21 prevede però che il versamento non sia dovuto per specifiche attività individuate con decreto ministeriale, in ragione delle particolari caratteristiche della prestazione lavorativa.
Criteri di individuazione delle attività escluse
Il decreto individua le attività escluse quando lo straordinario è normalmente collegato a ragioni tecnico-organizzative derivanti dalla natura dell’attività produttiva o dalle caratteristiche temporali della prestazione. L’esclusione opera anche nei casi in cui lo straordinario sia imposto da esigenze di continuità, regolarità e sicurezza del servizio, anche in situazioni di urgenza o eccezionalità, nonché per gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali il riferimento previdenziale minimo è la giornata e non l’ora.
Attività escluse dall’art. 1
Sono esclusi dal versamento della contribuzione: le occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia della tabella R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657; i lavori della tabella R.D. 10 settembre 1923, n. 1957 quando svolti con contratto a tempo determinato o part-time verticale; i commessi viaggiatori o piazzisti; il personale navigante marittimo, aereo e interno e il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto; gli operai agricoli a tempo determinato; i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici, da agenzie di stampa e da aziende radiotelevisive pubbliche e private; il personale poligrafico addetto a composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, documenti degli organi legislativi e amministrativi e attività produttive delle agenzie di stampa; il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva; i lavori di cui all’art. 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, nonché quelli di cui all’art. 1 della legge n. 154/1978 e all’art. 2 della legge n. 559/1966.
Servizi essenziali e continuità del servizio
L’art. 2 estende l’esclusione ai casi di straordinario reso dal personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio in settori considerati essenziali. Rientrano in questa categoria le imprese concessionarie di telecomunicazioni, poste, autostrade, servizi portuali e aeroportuali, nonché le aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto. Sono inoltre compresi i settori dell’energia elettrica, gas, calore e acqua, e quelli della raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi urbani.
Servizi funebri e cimiteriali
Tra i casi di esclusione è previsto anche il personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali, limitatamente alle ipotesi in cui il servizio sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza.
Decorrenza e efficacia
L’art. 3 stabilisce che le disposizioni del regolamento si applicano dal 1° gennaio 1996, in conformità all’art. 3, comma 24, della legge n. 549/1995. Il decreto è destinato alla pubblicazione nella raccolta ufficiale degli atti normativi e alla sua osservanza da parte di tutti i soggetti interessati.
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