Circolare numero 16 del 23-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 608/1996 di conversione del D.L. n. 510/1996, con focus su lavori socialmente utili, progetti interregionali, mobilità lunga e obblighi di comunicazione dei lavoratori in mobilità. Vengono confermati i criteri già applicabili, introdotti chiarimenti operativi per i sussidi nei progetti LSU, precisate le regole per l’erogazione del sussidio in caso di avvio del lavoro nel corso del mese e aggiornate le istruzioni sulla mobilità lunga finalizzata al pensionamento. Si chiarisce inoltre che la comunicazione dell’inizio di un lavoro a tempo parziale o determinato può considerarsi valida anche se trasmessa dal datore di lavoro entro cinque giorni.
Conversione del D.L. n. 510/1996: lavori socialmente utili, sussidi, mobilità lunga e comunicazione di rioccupazione
Conversione del D.L. n. 510/1996 su lavori socialmente utili e mobilità lunga
La circolare fornisce istruzioni applicative e chiarimenti sulla legge n. 608 del 28 novembre 1996, che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 510 dell’1 ottobre 1996. Le indicazioni riguardano in particolare i lavori socialmente utili, i sussidi connessi, i progetti interregionali, la mobilità lunga finalizzata al pensionamento di anzianità e la comunicazione dell’avvio di attività lavorative a tempo parziale o determinato da parte dei lavoratori in mobilità.
Decorrenza della conversione e salvezza degli atti precedenti
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono efficaci dal 1° dicembre 1996. La circolare richiama inoltre la clausola di salvezza dell’art. 1 della legge n. 608/1996, in base alla quale restano validi gli atti e i provvedimenti già adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge precedentemente emanati in materia e specificamente richiamati.
Lavori socialmente utili: sussidi e progetti interregionali
Per quanto riguarda i lavori socialmente utili, la circolare precisa che la disciplina dei sussidi è stata modificata solo in parte e che, al momento, restano ferme le istruzioni applicative già emanate con le precedenti circolari. Viene però anticipato che, a seguito della modifica dell’art. 1, comma 20, del D.L. n. 510/1996, i lavoratori impegnati in progetti finanziati con risorse messe a disposizione dalla Regione o da altro ente pubblico potranno vedersi corrisposto il sussidio direttamente dal soggetto gestore del progetto, anziché dall’INPS.
Per i progetti interregionali, il Ministero del lavoro ha richiesto che nelle domande di sussidio siano indicati con chiarezza:
- la denominazione del progetto;
- l’ente utilizzatore;
- la data di inizio e di cessazione dell’attività per ciascun lavoratore.
A tal fine vengono introdotti nuovi modelli di domanda, riportati negli allegati 1 e 2, da utilizzare per i sussidi di cui all’art. 1, commi 3 e 5, del D.L. n. 510/1996.
Sussidio LSU: inizio dell’attività, mensilità e orario
La circolare ribadisce che il diritto al sussidio nasce dalla data in cui il singolo lavoratore viene effettivamente utilizzato nel progetto e che non può essere riconosciuto per periodi precedenti. Tuttavia, se l’attività è iniziata nel corso del mese ma il lavoratore ha comunque svolto tutte le ore previste per l’intero mese, può essere corrisposto l’intero importo mensile.
In questi casi:
- l’ente gestore deve attestare che nel mese il lavoratore ha prestato servizio per tutte le ore previste dal progetto;
- nella procedura automatizzata di liquidazione va indicata come data di inizio il primo giorno del mese.
Il chiarimento vale solo per il mese di effettivo inizio dell’attività. Se, per ritardi nell’assegnazione al progetto, il lavoratore ha svolto anche ore riferite a mesi precedenti, il sussidio per tali mesi non è comunque erogabile; l’ente utilizzatore deve recuperare l’orario mediante riposi compensativi.
La circolare precisa inoltre che, se l’assegnazione al progetto avviene in ritardo, la durata dell’utilizzazione può protrarsi oltre la scadenza del progetto originario, purché ciò risponda all’interesse dell’ente, fino al termine individualmente previsto per il singolo lavoratore.
Progetti interregionali: durata e sussidio
Per i progetti interregionali approvati entro il 31 luglio 1995, il sussidio di cui al comma 5 può continuare a essere corrisposto ai soggetti aventi titolo che non abbiano ancora esaurito il periodo massimo di dodici mesi. Una volta raggiunto il limite complessivo di dodici mesi di sussidio del comma 5, al lavoratore che prosegua l’attività nel progetto interregionale compete invece il sussidio di cui al comma 3 per il residuo periodo di assegnazione.
La circolare precisa anche che, per i progetti interregionali, non si pongono i problemi verificatisi per altri progetti finanziati con risorse regionali insufficienti, poiché in questo caso le risorse sono assegnate direttamente dal Ministero del lavoro per l’intera durata prevista.
Mobilità lunga finalizzata al pensionamento di anzianità
La circolare riepiloga l’evoluzione normativa sulla mobilità lunga, già oggetto di precedenti istruzioni, e segnala che il numero massimo complessivo di lavoratori collocabili in mobilità lunga è stato portato a 10.000 unità.
Vengono richiamati i principali provvedimenti attuativi:
- il decreto ministeriale 19 ottobre 1995, relativo al primo piano di collocamento in mobilità finalizzata al pensionamento;
- il decreto ministeriale 13 giugno 1996, con il quale sono state ripartite 2.020 unità residue;
- il decreto ministeriale 5 luglio 1996, che ha assegnato 10 unità alla Federconsorzi;
- il decreto ministeriale 4 dicembre 1996, che ha approvato un nuovo piano per 2.000 unità aggiuntive.
Le aziende appartenenti al settore della manifattura e dell’installazione di impianti di telecomunicazioni che avevano già presentato domanda potevano presentare una nuova istanza entro il 31 ottobre 1996. Il decreto del 4 dicembre 1996 ha dato attuazione a tale previsione, a seguito delle domande ammissibili per 2.252 unità, applicando una riduzione percentuale dell’11,19% per singola impresa o gruppo.
Criteri per la pensione di anzianità e casi speciali
I lavoratori inclusi negli elenchi ministeriali, collocati in mobilità nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e aventi titolo al trattamento alla data di cessazione del rapporto, sono ammessi alla pensione di anzianità secondo la disciplina vigente al 1° settembre 1992.
Per i lavoratori rientranti nella legge n. 5/1960, cioè quelli impiegati da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, la circolare chiarisce che:
- il requisito contributivo minimo per accedere alla mobilità lunga è di 23 anni, anziché 28;
- l’indennità di mobilità cessa alla fine del mese di maturazione dei 30 anni di contribuzione, purché l’interessato abbia prestato complessivamente almeno 15 anni di lavori in sotterraneo, anche non continuativi;
- se il lavoratore raggiunge i 35 anni di contribuzione con la maggiorazione prevista dall’art. 18 della legge n. 153/1969, conserva il diritto alla liquidazione della pensione di anzianità secondo i criteri di tale disposizione.
La circolare ricorda inoltre che, per tali lavoratori, l’età pensionabile è fissata a 55 anni e che i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia si innalzano progressivamente secondo la tabella B del D.Lgs. n. 503/1992. Ne consegue che, se il lavoratore in mobilità lunga matura il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia prima di quello alla pensione di anzianità, l’indennità di mobilità può essere corrisposta fino alla fine del mese di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
Ulteriori assegnazioni per il 1997
La circolare segnala infine che, se entro il 31 dicembre 1996 non saranno state collocate in mobilità lunga tutte le 10.000 unità previste, il Ministro del lavoro potrà assegnare le unità residue alle aziende dei settori interessati che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997 per lavoratori da collocare entro il 30 giugno 1997. Per il settore chimico, la domanda è ammessa solo per unità produttive situate nei territori obiettivo n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93.
Comunicazione di nuova attività lavorativa da parte dei lavoratori in mobilità
L’art. 4, comma 38, del D.L. n. 510/1996, come convertito, modifica l’art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 223/1991, sostituendo l’obbligo di preventiva comunicazione con quello di comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione.
Di conseguenza, il lavoratore in mobilità:
- viene cancellato dalla lista di mobilità;
- decade dal trattamento;
- se non comunica entro cinque giorni alla competente sede INPS l’inizio di un nuovo lavoro subordinato a tempo parziale o determinato.
Per le pratiche non ancora definite alla data del 1° dicembre 1996, la circolare stabilisce che sono considerate utilmente presentate, ai fini del mantenimento del diritto all’indennità residua, sia la comunicazione del datore di lavoro all’INPS o alla Sezione circoscrizionale per l’impiego entro cinque giorni, sia quella inviata dal lavoratore nei cinque giorni successivi alla rioccupazione.
Allegati e modelli operativi
La circolare richiama tre allegati principali:
- gli allegati 1 e 2, contenenti i nuovi modelli di domanda di sussidio per i periodi di utilizzazione in lavori socialmente utili ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 1 del D.L. n. 510/1996;
- l’allegato 3, che riporta il decreto ministeriale 13 giugno 1996 con il piano di mobilità finalizzata al pensionamento per 2.020 unità;
- l’allegato 4, relativo al decreto ministeriale 5 luglio 1996 per l’assegnazione di 10 unità alla Federconsorzi;
- l’allegato 5, relativo al decreto ministeriale 4 dicembre 1996 per 2.000 unità aggiuntive nel settore delle telecomunicazioni.
I modelli di domanda richiedono dichiarazioni del lavoratore, attestazioni dell’ente gestore e dell’ufficio del lavoro circa l’assegnazione al progetto, il finanziamento e la regolarità della partecipazione.
Punti principali
Conversione del decreto-legge e decorrenza delle modifiche
La legge n. 608 del 28 novembre 1996 ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 510 dell’1 ottobre 1996. Le modifiche sono entrate in vigore dal 1° dicembre 1996. Restano validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti giuridici sorti in base ai precedenti decreti-legge richiamati dall’art. 1 della legge di conversione.
Lavori socialmente utili: progetti interregionali e modelli di domanda
Per i progetti interregionali di lavori socialmente utili, le domande di sussidio devono indicare chiaramente denominazione del progetto, ente utilizzatore e date di inizio e cessazione dell’attività per ciascun lavoratore. Vengono perciò approvati nuovi modelli di domanda (allegati 1 e 2), da utilizzare per i sussidi di cui all’art. 1, commi 3 e 5, del D.L. n. 510/1996.
Sussidio LSU: avvio nel corso del mese e durata dell’utilizzazione
Il diritto al sussidio sorge dalla data di effettivo utilizzo nel progetto e non per periodi precedenti. Tuttavia, se il lavoratore ha svolto nel mese di inizio tutte le ore previste per l’intero mese, può essere corrisposto l’intero importo mensile anche se l’attività è iniziata a mese inoltrato; nella procedura automatizzata va indicato come inizio il primo giorno del mese. Se il ritardo nell’assegnazione ha comportato lo svolgimento di ore riferite a mesi precedenti, il sussidio per tali mesi non è comunque erogabile e l’ente utilizzatore deve riequilibrare l’orario con riposi compensativi. In caso di assegnazione tardiva, la durata dell’utilizzazione può protrarsi oltre la scadenza del progetto, fino al termine individualmente previsto.
Mobilità lunga: ampliamento delle unità e piani ministeriali
Il numero massimo complessivo di lavoratori collocabili in mobilità lunga è elevato a 10.000 unità. La circolare richiama i precedenti decreti ministeriali di ripartizione: il piano del 13 giugno 1996 per 2.020 unità residue e il decreto del 5 luglio 1996 per 10 unità assegnate alla Federconsorzi. Inoltre, il decreto del 4 dicembre 1996 approva un nuovo piano per l’attribuzione di 2.000 unità aggiuntive ai settori della manifattura e installazione di impianti di telecomunicazioni.
Mobilità lunga e pensionamento di anzianità
I lavoratori inclusi negli elenchi ministeriali, collocati in mobilità nel rispetto degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e aventi titolo al trattamento di mobilità lunga, sono ammessi alla pensione di anzianità secondo le regole vigenti al 1° settembre 1992. Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere continuano ad applicarsi le regole speciali: requisito contributivo minimo di 23 anni per l’accesso alla mobilità lunga, cessazione dell’indennità alla fine del mese di perfezionamento di 30 anni di contribuzione, con almeno 15 anni di lavori in sotterraneo, e salvaguardia del diritto alla pensione con 35 anni di contribuzione maggiorata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 153/1969. È anche richiamata la possibilità di pensione anticipata di vecchiaia per gli iscritti alla Gestione speciale dei minatori al compimento di 55 anni, con i requisiti contributivi e assicurativi richiesti nell’anno di maturazione dell’età pensionabile.
Nuove domande e ulteriori assegnazioni per il 1997
Se entro il 31 dicembre 1996 non saranno collocate in mobilità lunga tutte le 10.000 unità, il Ministro del lavoro potrà assegnare le residue unità alle aziende della manifattura e installazione impianti telecomunicazioni o del settore chimico che presentino domanda entro il 31 gennaio 1997 per lavoratori da collocare entro il 30 giugno 1997. Per il settore chimico la domanda è limitata alle unità produttive situate nei territori obiettivo n. 1 e n. 2 del Regolamento CEE n. 2081/93.
Comunicazione di nuova occupazione da parte dei lavoratori in mobilità
L’art. 4, comma 38, del D.L. n. 510/1996 sostituisce l’obbligo di preventiva comunicazione con quello di comunicazione entro cinque giorni dall’assunzione. Il lavoratore in mobilità decade dal trattamento e viene cancellato dalla lista se non comunica entro cinque giorni alla competente sede INPS l’inizio di un lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. Per le pratiche non ancora definite al 1° dicembre 1996, sono considerati utilmente presentati sia la comunicazione del datore di lavoro all’INPS o alla Sezione circoscrizionale per l’impiego entro cinque giorni, sia quella inviata dal lavoratore nei cinque giorni successivi alla rioccupazione.
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