Circolare numero 14 del 23-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la facoltà delle organizzazioni sindacali di versare una contribuzione aggiuntiva per i lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 l. n. 300/1970 e per quelli in distacco sindacale retribuito dal datore di lavoro, ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, del D.L.vo n. 564/1996. Sono indicati criteri di calcolo, aliquote applicabili dal 1° dicembre 1996, modalità di autorizzazione, denuncia e versamento, nonché gli adempimenti di coordinamento con l’accredito della contribuzione figurativa e con le eventuali rettifiche. Vengono inoltre fornite istruzioni per la compilazione dei modelli DM10/1, DM10/2 e O1/M e previste disposizioni transitorie per il versamento riferito a dicembre 1996.
Contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale
Contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale
La circolare illustra l’applicazione dell’art. 3, commi 5 e 6, del D.L.vo 16 settembre 1996, n. 564, che ha introdotto una contribuzione aggiuntiva facoltativa a favore dei lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 della legge n. 300/1970 e dei lavoratori in distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro. L’istituto opera dal 1° dicembre 1996 e si coordina con la contribuzione figurativa o effettiva già esistente, senza attribuire autonomamente anzianità contributiva.
Ambito di applicazione e natura della contribuzione
La contribuzione aggiuntiva può essere versata solo in presenza di periodi che già danno titolo all’accredito figurativo oppure, nei casi di distacco sindacale, in presenza di ordinaria contribuzione versata dal datore di lavoro. La norma consente alle organizzazioni sindacali di coprire, a proprie spese, il differenziale tra quanto corrisposto al lavoratore e la base pensionistica di riferimento.
Nel caso dell’aspettativa sindacale senza retribuzione:
- la contribuzione si applica sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte dall’organizzazione sindacale per l’attività sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell’anno;
- la base imponibile non va adeguata ai minimali di legge.
Nel caso del distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro:
- la contribuzione si applica sugli emolumenti e sulle indennità corrisposte dall’organizzazione sindacale;
- anche in questo caso non si applicano i minimali di legge.
Se la base imponibile, sommata alla retribuzione figurativa o agli emolumenti già assoggettati a contribuzione dal datore di lavoro, supera la prima fascia di retribuzione pensionabile, sull’eccedenza si applica inoltre il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. La circolare precisa che tale contributo si applica ai fondi indicati nell’allegato, con esclusioni specifiche per Fondo Volo, Fondo abolite imposte di consumo ed ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto limitatamente ai lavoratori già iscritti al 31.12.1995.
Aliquote e criteri temporali
La circolare allega il prospetto delle aliquote pensionistiche da applicare dal 1° dicembre 1996 nei vari fondi e gestioni INPS. Viene inoltre chiarito che, qualora la contribuzione debba essere ripartita temporalmente nell’anno, le somme vanno imputate ai singoli periodi cui si riferiscono. Lo stesso criterio vale se l’aliquota muta nel corso dell’anno: in tal caso, i versamenti devono essere distinti in base ai periodi di vigenza delle diverse aliquote.
Sono richiamate, tra le altre, le seguenti aliquote:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: 32,70%, di cui 8,89% a carico del lavoratore;
- Fondo Elettrici: aliquote differenziate per iscritti ante e post 31.12.1995, con variazioni dal 1° dicembre 1996, 1° gennaio 1997 e 1° gennaio 1998;
- Fondo Telefonici: aliquote differenziate dal 1° dicembre 1996, dal 1° gennaio 1997 e dal 1° febbraio 1997, con ulteriore distinzione per iscritti ante e post 31.12.1995;
- ex Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto: aliquote differenziate in base alla data di iscrizione o assunzione;
- Fondo Volo: 36,39%, di cui 13,508% a carico del lavoratore;
- Gestione degli enti pubblici creditizi: 32,70%, di cui 8,89% a carico del lavoratore;
- Fondo di previdenza per il personale delle abolite imposte di consumo: 25,30%, di cui 10,033% a carico del lavoratore.
Autorizzazione INPS e posizione dedicata
L’organizzazione sindacale che intende avvalersi della facoltà di versare la contribuzione aggiuntiva deve richiedere l’autorizzazione alla Sede INPS territorialmente competente, in relazione alla sede sindacale oppure alla sede in cui viene eventualmente accentrata la contribuzione. La richiesta deve essere presentata in tempo utile per consentire gli adempimenti entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La domanda iniziale deve contenere:
- le generalità dei lavoratori interessati;
- l’ammontare delle somme erogate per ciascun lavoratore;
- il fondo pensionistico di iscrizione.
La richiesta non va ripetuta ogni anno, ma devono essere comunicate annualmente le eventuali variazioni dei dati già forniti. A seguito dell’autorizzazione, la sede INPS attribuisce all’organizzazione sindacale una posizione specifica, destinata esclusivamente al versamento della contribuzione aggiuntiva, contrassegnata da:
- CSC 7.07.03;
- codice ISTAT 91.31.0;
- codice di autorizzazione 4L, con significato di "Posizione per il versamento della contribuzione aggiuntiva ex art. 3, c. 5, del D.L.vo n. 564/1996".
Nel campo "attività economica" deve essere riportata la dicitura "ART. 3, c. 5 e 6, D.L.vo 564/1996".
Denuncia e versamento della contribuzione
La denuncia e il versamento della contribuzione aggiuntiva devono essere effettuati con cadenza annuale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le erogazioni. A tale fine deve essere utilizzata la denuncia mod. DM10/1 e DM10/2.
Per la compilazione:
- nel campo "mese" della casella "periodo" va indicato il mese "12", oppure il mese corrispondente all’ultima erogazione;
- se l’aliquota è variata nel corso dell’anno, devono essere presentate denunce separate per ciascun periodo di vigenza dell’aliquota, indicando come periodo l’ultimo mese di vigenza della stessa.
La circolare ammette anche la possibilità di effettuare denuncia e versamento con periodicità mensile, in coincidenza con la cadenza delle erogazioni ai lavoratori.
Compilazione dei modelli e denuncia O1/M
Per i lavoratori iscritti al F.P.L.D., la denuncia DM10/2 deve essere compilata al rigo 11, riservato agli impiegati. Per i lavoratori iscritti ai fondi speciali devono essere utilizzati i codici specifici previsti per il fondo di appartenenza, da indicare in uno dei righi liberi della denuncia.
Per gli stessi lavoratori deve essere presentata, nei termini ordinari, anche la denuncia annuale delle retribuzioni mod. O1/M. Poiché la contribuzione aggiuntiva non produce anzianità contributiva, non devono essere compilate:
- le caselle "SETT." del quadro B;
- le caselle "N.SETT.RETR." e "N.GG.RETR." del quadro C.
Coordinamento con l’accredito della contribuzione figurativa e controlli
Per i lavoratori in aspettativa sindacale ex art. 31 l. n. 300/1970, la determinazione della quota differenziale richiede che gli interessati forniscano tempestivamente alla organizzazione sindacale la documentazione già prodotta o da produrre all’INPS per l’accredito della contribuzione figurativa relativa all’anno interessato.
La circolare evidenzia una difficoltà operativa: il termine del 31 marzo coincide sia con la scadenza per la domanda di accredito figurativo sia con quella per il versamento della contribuzione aggiuntiva, rendendo non sempre possibile conoscere in tempo utile l’importo della contribuzione figurativa accreditabile. Per questo motivo le sedi INPS sono chiamate a collaborare attivamente con le organizzazioni sindacali.
Dopo il 31 marzo, le organizzazioni sindacali devono trasmettere alle sedi INPS competenti un prospetto riepilogativo contenente, per ciascun nominativo:
- l’ammontare annuo delle somme erogate dall’organizzazione sindacale;
- la retribuzione figurativa;
- la quota differenziale su cui è stata calcolata la contribuzione aggiuntiva.
Le sedi INPS verificano la posizione sulla base delle domande di accredito e, se riscontrano:
- versamenti di contribuzione aggiuntiva indebita;
- differenze contributive da integrare, procedono agli opportuni inviti alla regolarizzazione o alla restituzione, ferma restando l’adozione e notificazione di provvedimenti formali nei confronti degli interessati.
Se le differenze dovute vengono versate entro un termine congruo fissato in via amministrativa, di norma 60 giorni, sono dovuti solo gli interessi al tasso legale. L’eventuale ricorso amministrativo dell’interessato contro il diniego dell’accredito della contribuzione figurativa o contro la sua quantificazione sospende le operazioni di rettifica della contribuzione aggiuntiva; di tale circostanza deve essere informata l’organizzazione sindacale.
Regime transitorio per dicembre 1996
In sede di prima applicazione, il versamento della contribuzione aggiuntiva relativa al mese di dicembre 1996 può essere effettuato entro il 20 aprile 1997. In tal caso l’importo deve essere maggiorato degli interessi legali del 5% calcolati dal 1° aprile 1997 fino alla data del versamento.
Gli interessi devono essere esposti nel DM10/2 in uno dei righi liberi dei quadri B-C, preceduti dal codice Q900 e dalla dicitura "Oneri accessori".
Punti principali
Ambito della contribuzione aggiuntiva
La contribuzione aggiuntiva è facoltativa e può essere versata solo in presenza di periodi coperti da contribuzione figurativa per aspettativa sindacale ex art. 31 l. n. 300/1970 oppure di periodi di distacco sindacale con retribuzione a carico del datore di lavoro. Essa si aggiunge alla contribuzione principale, ma non determina di per sé anzianità contributiva.
Base di calcolo e aliquote
Per i lavoratori in aspettativa senza retribuzione, la contribuzione si calcola sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte dall’organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa complessivamente accreditata nell’anno. Per i lavoratori in distacco sindacale, si applica agli emolumenti e indennità corrisposti dall’organizzazione sindacale. Le somme imponibili non vanno adeguate ai minimali di legge; se la base imponibile supera la prima fascia di retribuzione pensionabile, sull’eccedenza si applica anche il contributo aggiuntivo dell’1% ex art. 3-ter l. n. 438/1992.
Autorizzazione e posizione INPS
L’organizzazione sindacale che intende effettuare i versamenti deve richiedere l’autorizzazione alla Sede INPS competente, indicando i lavoratori interessati, gli importi erogati e il fondo pensionistico di iscrizione. L’INPS assegna una posizione dedicata, contrassegnata dal CSC 7.07.03, dal codice ISTAT 91.31.0 e dal codice di autorizzazione 4L.
Denuncia e versamento
Il versamento e la denuncia possono essere effettuati con periodicità annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, oppure con periodicità mensile in coincidenza con le erogazioni. Si utilizzano i modelli DM10/1 e DM10/2, con indicazione del mese "12" o dell’ultimo mese di erogazione; se l’aliquota varia nel corso dell’anno, occorrono denunce separate per ciascun periodo di vigenza dell’aliquota.
Adempimenti per O1/M e coordinamento con la contribuzione figurativa
Per i lavoratori interessati deve essere presentata anche la denuncia annuale delle retribuzioni mod. O1/M. Poiché la contribuzione aggiuntiva non attribuisce anzianità contributiva, nel modello O1/M non devono essere compilate le caselle relative ai settori e ai giorni/retribuzioni settimanali. Per l’aspettativa sindacale, i lavoratori devono fornire alla organizzazione sindacale la documentazione necessaria per determinare la quota differenziale rispetto alla retribuzione figurativa.
Verifiche, rettifiche e interessi
Dopo il 31 marzo, le organizzazioni sindacali devono trasmettere alle sedi INPS un prospetto riepilogativo con importi erogati, retribuzione figurativa e quota differenziale. Le sedi verificano la spettanza dell’accredito figurativo e, se emergono versamenti indebiti o differenze da integrare, invitano alla regolarizzazione o alla restituzione. Se le differenze dovute sono versate entro un termine congruo, di norma 60 giorni, sono dovuti solo gli interessi al tasso legale. Il ricorso amministrativo contro il diniego o la misura dell’accredito figurativo sospende le operazioni di rettifica della contribuzione aggiuntiva.
Disciplina transitoria per dicembre 1996
In prima applicazione, il versamento della contribuzione aggiuntiva relativa a dicembre 1996 può essere effettuato entro il 20 aprile 1997, maggiorando l’importo degli interessi legali del 5% calcolati dal 1° aprile 1997 fino alla data del versamento. Gli interessi vanno esposti nel DM10/2 con il codice Q900 e la dicitura "Oneri accessori".
Aliquote dei fondi pensionistici
La circolare riporta le aliquote applicabili dal 1° dicembre 1996 per i principali fondi e gestioni pensionistiche, tra cui FPLD, Fondo Elettrici, Fondo Telefonici, ex Fondo trasporti, Fondo Volo, Gestione enti pubblici creditizi e Fondo abolite imposte di consumo, con distinzioni temporali e, per alcuni fondi, tra iscritti fino al 31.12.1995 e iscritti successivi.
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