Circolare numero 12 del 23-1-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'aggravarsi del contenzioso e dei pignoramenti ai danni dell'INPS e richiama l'effetto del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, che introduce una moratoria di 60 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata. Le strutture periferiche e gli uffici legali devono usare questo termine per liquidare tempestivamente le somme dovute, anche con riserva di ripetizione, al fine di evitare pignoramenti, spese accessorie e responsabilità gestionali e patrimoniali. Vengono impartite istruzioni operative per l'acquisizione rapida delle decisioni sfavorevoli, la loro trasmissione agli uffici competenti, l'immediata liquidazione e il pagamento tramite procedure automatizzate o, se necessario, manuali.
Esecuzione forzata nei confronti dell'Istituto e termine di 60 giorni per il pagamento
Esecuzione forzata nei confronti dell'Istituto e termine di 60 giorni
La circolare affronta il problema del crescente contenzioso che coinvolge l'Istituto e che, in molte occasioni, sfocia in procedure esecutive e pignoramenti sui conti correnti bancari. L'obiettivo è adeguare l'azione delle strutture centrali e periferiche al nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, che ha modificato in modo significativo i tempi utili per il pagamento delle somme dovute in forza di provvedimenti giurisdizionali.
Quadro del contenzioso e criticità operative
L'Istituto evidenzia che il fenomeno dei pignoramenti è aumentato nel tempo, sia per l'intensificarsi delle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia previdenziale, sia per l'acquisizione da parte dell'INPS delle obbligazioni verso terzi già facenti capo al soppresso SCAU. Tale situazione ha reso più complessa la gestione delle notifiche giudiziarie, spesso concentrate sulla Direzione Generale ma eseguibili anche presso sedi diverse da quella competente, con conseguenti difficoltà organizzative per le aree operative interessate.
Effetti sulla gestione finanziaria
Sul piano finanziario, i pignoramenti di somme anche ingenti hanno determinato incertezza sull'effettiva disponibilità di cassa, creando disfunzioni nella programmazione dei pagamenti correnti. La circolare segnala due rischi opposti: da un lato, la possibilità di non disporre delle risorse necessarie per i pagamenti; dall'altro, l'accumulo di giacenze eccessive per prudenza gestionale.
Nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 669/1996
Con il decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, richiamato nel messaggio dell'Avvocatura Centrale n. 21195 del 2 gennaio 1997, è stata riconosciuta all'Istituto una moratoria di sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima che il creditore possa procedere all'esecuzione forzata. Il testo riportato nell'allegato chiarisce che, prima della scadenza del termine, non possono essere posti in essere atti esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.
Obiettivi gestionali e responsabilità dei dirigenti
La circolare attribuisce ai dirigenti regionali e delle S.A.P. il compito di sfruttare il nuovo termine per riportare il fenomeno entro limiti fisiologici, attivandosi con urgenza per liquidare le prestazioni dovute nei termini fissati. L'indicazione operativa è di evitare il ricorso all'esecuzione forzata, nonché gli ulteriori esborsi per spese legali, competenze e accessori di credito. Ai dirigenti viene inoltre richiesto di rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite, anche per non incorrere in responsabilità patrimoniali.
Attività da svolgere dopo la notifica del titolo esecutivo
Dopo la notifica del titolo esecutivo, ed eventualmente del precetto, le S.A.P. devono attivare tutti i meccanismi necessari per la materiale corresponsione delle somme indicate nel titolo. La circolare precisa che non basta il solo provvedimento di liquidazione: occorre il pagamento effettivo entro il termine di sessanta giorni, così da impedire che il creditore proceda al pignoramento delle somme depositate presso gli istituti bancari, sia in sede centrale sia periferica.
Ruolo degli uffici legali
In particolare nelle Regioni più esposte al fenomeno, gli uffici legali devono acquisire con tempestività copia delle sentenze sfavorevoli già depositate in cancelleria, oppure dei soli dispositivi, anch'essi provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'art. 431 c.p.c., senza attendere la formale notifica della sentenza. Copia di tali atti deve essere trasmessa immediatamente agli uffici competenti delle S.A.P. per consentire una gestione rapida della liquidazione.
Distinzione tra somme incontestabili e somme controverse
La circolare distingue due ipotesi operative. Se le somme sono incontestabilmente dovute, sia sotto il profilo dell'"an" sia del "quantum", si deve procedere alla liquidazione immediata, anche in assenza di notifica della sentenza o del dispositivo. Se invece le somme non sono pienamente incontestabili, la liquidazione e il pagamento devono essere predisposti tempestivamente, ma eseguiti solo dopo la notifica del titolo e con espressa riserva di ripetizione qualora l'Istituto ottenga esito favorevole nei successivi gradi di giudizio.
Compiti dell'ufficio amministrativo
L'ufficio amministrativo competente deve procedere senza indugio alla liquidazione della spesa, alla comunicazione alla controparte dell'avvenuta messa in pagamento con riserva di ripetizione e al pagamento delle somme dovute, sia per la prestazione sia per il rimborso delle spese legali. Per queste operazioni devono essere utilizzate le procedure automatizzate disponibili presso le S.A.P.; in caso di indisponibilità, si dovrà ricorrere a procedure manuali.
Organizzazione interna e raccordo tra uffici
La circolare raccomanda che la trasmissione della documentazione e degli atti tra i vari uffici avvenga tramite un canale preferenziale, distinto da quello ordinario usato per gli altri fascicoli. Viene sottolineata la necessità di rafforzare il raccordo tra uffici amministrativi e uffici legali, anche sotto il profilo logistico, perché la riduzione dei tempi di scambio delle informazioni è considerata decisiva per evitare l'avvio delle procedure esecutive.
Coinvolgimento dei soggetti interessati
Le misure indicate devono essere sostenute da un adeguato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, con particolare attenzione agli Enti di Patronato nei periodici incontri. La circolare chiude ribadendo la necessità di una rigorosa osservanza delle istruzioni impartite, quale condizione per prevenire nuove esecuzioni forzate e responsabilità a carico dei dirigenti.
Punti principali
Contesto del contenzioso e dei pignoramenti
L'Istituto segnala un contenzioso di notevoli proporzioni, con frequenti esecuzioni forzate e pignoramenti di somme sui conti correnti bancari. Il fenomeno si è ampliato per effetto delle numerose pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia previdenziale e si è aggravato anche per le obbligazioni assunte dall'INPS verso terzi del soppresso SCAU.
Effetti gestionali e finanziari
Sul piano operativo, l'aumento delle notifiche di atti giudiziari, spesso indirizzate alla Direzione Generale ma eseguibili anche presso sedi diverse da quella competente, ha creato difficoltà alle aree interessate. Sul piano finanziario, i pignoramenti di somme ingenti hanno reso incerta la disponibilità effettiva dei fondi, causando disfunzioni nella gestione della cassa, con rischio sia di insufficienza di liquidità sia di eccesso di giacenze.
Nuovo quadro normativo: D.L. 31 dicembre 1996 n. 669
Con il decreto legge n. 669/1996, richiamato nel messaggio dell'Avvocatura Centrale n. 21195 del 2 gennaio 1997, è stata introdotta per l'Istituto una moratoria di 60 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l'esecuzione forzata. La disposizione viene presentata come un freno sostanziale al fenomeno dei pignoramenti presso gli istituti bancari.
Obblighi dei dirigenti regionali e delle S.A.P.
I dirigenti delle Sedi regionali e delle S.A.P. devono utilizzare il nuovo termine favorevole per ricondurre la gestione alla normalità, attivandosi con urgenza per la liquidazione delle prestazioni dovute entro i termini fissati. La circolare raccomanda, ove necessario, di liquidare con espressa riserva di ripetizione, così da evitare azioni esecutive costose e ulteriori oneri per interessi, spese e competenze legali.
Gestione dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto
Dopo la notifica del titolo esecutivo, eventualmente accompagnato da precetto, le S.A.P. devono predisporre tutti i meccanismi necessari per la materiale corresponsione delle somme dovute. La circolare precisa che il mero provvedimento di liquidazione non basta a evitare il pignoramento: occorre l'effettivo pagamento entro il termine di 60 giorni.
Ruolo degli uffici legali e acquisizione delle sentenze
Nei territori dove il fenomeno è più grave, gli uffici legali devono acquisire con la massima tempestività copia delle sentenze sfavorevoli depositate in cancelleria o dei soli dispositivi, anch'essi provvisoriamente esecutivi ai sensi dell'art. 431 c.p.c., senza attendere la notifica della sentenza. Le pronunce devono essere trasmesse rapidamente agli uffici competenti delle S.A.P.
Casi di somme incontestabili e somme controverse
Per le somme incontestabilmente dovute, sia nell'an sia nel quantum, si deve procedere all'immediata liquidazione anche in assenza di notifica della sentenza o del dispositivo. Nei casi di importi non incontestabili, la liquidazione e il pagamento devono essere tempestivamente organizzati, ma eseguiti solo dopo la notifica del titolo e con espressa riserva di ripetizione, qualora l'Istituto ottenga esito favorevole nei successivi gradi di giudizio.
Adempimenti dell'ufficio amministrativo
L'ufficio amministrativo competente deve provvedere immediatamente alla liquidazione della spesa, alla comunicazione alla controparte della messa in pagamento con riserva di ripetizione e al pagamento delle somme dovute, comprese quelle a titolo di prestazione e di rimborso spese legali. Per liquidazione e pagamento devono essere utilizzate le procedure automatizzate disponibili presso le S.A.P.; in mancanza, si ricorre a procedure manuali.
Organizzazione interna e canale preferenziale
La trasmissione della documentazione e degli atti tra i diversi uffici deve seguire una via preferenziale, distinta rispetto alla circolazione degli altri fascicoli. La circolare insiste sulla necessità di migliorare il raccordo tra uffici amministrativi e uffici legali, anche sotto il profilo logistico, per ridurre i tempi di scambio delle informazioni.
Coinvolgimento degli enti di patronato e responsabilità
Le azioni indicate devono essere sostenute dal coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, con particolare riguardo agli Enti di Patronato nei periodici incontri. La circolare conclude richiamando i dirigenti regionali e delle S.A.P. alla puntuale osservanza delle istruzioni, per evitare anche responsabilità di carattere patrimoniale.
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