Regolamento (UE) 2022/2530
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2530 della Commissione del 1o dicembre 2022 che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento abroga, con effetto dal 1o gennaio 2023, il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014, che disciplinava le modalità di applicazione del regime dei pagamenti diretti della precedente PAC. La Commissione precisa tuttavia che il vecchio regolamento continua ad applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni di domanda iniziati prima di tale data, in coerenza con il regime transitorio previsto dal nuovo quadro PAC. L’atto ha natura meramente abrogativa e coordinativa, e non introduce obblighi sostanziali nuovi per gli operatori.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014, con disciplina transitoria per le domande di aiuto relative ad anni di domanda iniziati prima del 1o gennaio 2023.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto atto di esecuzione della Commissione direttamente applicabile. Incide sul quadro dei pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito della PAC, ma non introduce nuovi regimi sostanziali: interviene solo sull’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 e sulla sua perdurante applicazione limitata alle domande di aiuto relative agli anni di domanda che iniziano prima del 1o gennaio 2023.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 e disciplina transitoria
Il regolamento interviene nel passaggio dal vecchio al nuovo quadro della politica agricola comune (PAC). La Commissione precisa, nei considerando, che il regolamento (UE) 2021/2115 ha istituito il nuovo assetto dei piani strategici della PAC per il periodo 1o gennaio 2023 - 31 dicembre 2027 e ha abrogato il regolamento (UE) n. 1307/2013; in tale contesto, il regolamento delegato (UE) 2022/126 ha sostituito le regole precedentemente contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014.
Ambito e finalità
L’atto non disciplina nuovi requisiti sostanziali per gli agricoltori o per gli Stati membri, ma ha funzione di coordinamento normativo. Esso elimina dal quadro giuridico il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014, mantenendo però la sua applicazione limitata alle domande di aiuto riferite ad anni di domanda iniziati prima del 1o gennaio 2023, così da garantire continuità amministrativa e certezza del diritto nelle pratiche ancora pendenti o avviate sotto il precedente regime.
Abrogazione e clausola transitoria
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 è abrogato. La medesima disposizione introduce una clausola transitoria espressa: il regolamento abrogato continua ad applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni di domanda che hanno inizio prima del 1o gennaio 2023. Questa previsione si raccorda con l’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, richiamato nei considerando come base della sopravvivenza temporanea delle vecchie regole per i casi anteriori al nuovo periodo di programmazione.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Sul piano pratico, la rilevanza del regolamento è soprattutto temporalmente delimitata: l’abrogazione opera dal 1o gennaio 2023, mentre la disciplina precedente resta rilevante solo per le domande di aiuto riferite ad anni di domanda iniziati prima di tale data.
Disposizioni principali
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014
L’articolo 1 dispone l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014, che conteneva le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamenti diretti agli agricoltori.
Disposizione transitoria per le domande anteriori al 1o gennaio 2023
Lo stesso articolo 1 prevede che il regolamento abrogato continui ad applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni di domanda che hanno inizio prima del 1o gennaio 2023, in linea con l’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.
Decorrenza dell’abrogazione nel nuovo quadro PAC
Nei considerando si chiarisce che il regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato abrogato con effetto dal 1o gennaio 2023 dal regolamento (UE) 2021/2115, che ha introdotto il nuovo quadro giuridico della PAC per il periodo 2023-2027.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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