Regolamento (UE) 2022/2361
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2361 della Commissione del 1o dicembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza le liste UE dei Paesi terzi e delle zone autorizzate all’ingresso di determinati prodotti avicoli, a seguito di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure di contenimento adottate, limita o sospende l’autorizzazione per le zone interessate e rientranti nelle restrizioni territoriali. Inoltre semplifica la struttura e il formato delle parti 1 degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 per renderli più chiari e aggiornati. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando gli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti della filiera veterinaria e commerciale interessati all’importazione nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sugli ingressi da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, introducendo o aggiornando le restrizioni territoriali per effetto di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; le nuove delimitazioni riguardano le zone soggette a restrizioni individuate dalle autorità veterinarie nazionali. È un atto di esecuzione direttamente applicabile negli Stati membri, efficace dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per pollame e prodotti avicoli
Il regolamento interviene sul sistema UE di regionalizzazione e di autorizzazione all’ingresso nell’Unione di talune partite di origine animale, in applicazione del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La Commissione motiva l’intervento con la necessità di adeguare rapidamente gli elenchi alle evoluzioni dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, tenendo conto delle misure di contenimento adottate dalle autorità nazionali.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato all’inserimento del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi UE pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 detta poi le prescrizioni sanitarie per tali partite, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati. Il presente atto modifica in particolare gli allegati V e XIV di quest’ultimo, relativi rispettivamente a pollame/materiale germinale di pollame e a carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Motivi della modifica
La Commissione richiama la notifica di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada e nel Regno Unito, con istituzione di zone di controllo di almeno 10 km e politica di abbattimento totale. Valutate le informazioni epidemiologiche ricevute, la Commissione conclude che le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni non dovrebbero più essere autorizzate. Per gli Stati Uniti, invece, sulla base delle informazioni aggiornate e delle operazioni di pulizia e disinfezione completate dopo l’abbattimento totale, la Commissione ritiene estinti i focolai e non più sussistente il rischio che aveva determinato la sospensione per alcune zone.
Ambito di applicazione materiale
Le modifiche riguardano l’ingresso nell’Unione di:
- partite di pollame;
- materiale germinale di pollame;
- carni fresche di pollame;
- carni fresche di selvaggina da penna.
Sono coinvolte le categorie e i certificati sanitari elencati negli allegati sostituiti, tra cui, per l’allegato V, BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SP, SR, POU-LT20 e HE-LT20; per l’allegato XIV, POU, RAT e GBM.
Modifiche all’allegato V
La parte 1 dell’allegato V è sostituita integralmente. La nuova sezione A riepiloga le categorie ammesse e i relativi certificati sanitari; la sezione B elenca i paesi terzi/territori e le zone autorizzate, con indicazione delle condizioni specifiche, delle garanzie sanitarie e dei termini iniziale e finale ove previsti.
Per quanto riguarda il Canada, il regolamento aggiorna la parte 2 introducendo ulteriori zone CA-2.146 a CA-2.153, ciascuna definita tramite coordinate e raggio territoriale, con indicazione delle municipalità ricomprese nelle zone di protezione (3 km) e di sorveglianza (10 km).
Per il Regno Unito, dopo la zona GB-2.261, sono aggiunte le zone GB-2.262 a GB-2.269, anch’esse definite tramite coordinate geografiche e raggio territoriale. Tali zone riflettono i recenti focolai notificati nelle contee di Derbyshire, Staffordshire, Lincolnshire, Aberdeenshire, Durham, North Yorkshire, Norfolk e Worcestershire.
Modifiche all’allegato XIV
La parte 1 dell’allegato XIV è sostituita integralmente. La nuova sezione A distingue le categorie di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna, con i certificati sanitari POU, RAT e GBM.
La sezione B aggiorna l’elenco dei paesi terzi, territori e zone autorizzati. Per Canada e Regno Unito si recepiscono le restrizioni relative alle zone interessate dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Per gli Stati Uniti la Commissione mantiene/riattiva l’autorizzazione sulla base dell’estinzione dei focolai e dell’assenza del rischio residuo nelle zone già sospese. Sono inoltre riportate le voci per altri paesi terzi già presenti nell’elenco, in alcuni casi con date iniziali e finali di applicazione delle specifiche condizioni regionalizzate.
Semplificazione della struttura degli allegati
Il considerando dedicato alla frequenza degli aggiornamenti sottolinea la necessità di modificare spesso gli elenchi in ragione della diffusione della malattia nei paesi terzi regionalizzati. Per questo motivo, la parte 1 degli allegati V e XIV è riformulata in una struttura più semplice e concisa, così da agevolare la consultazione e mantenere l’allineamento con la situazione epidemiologica aggiornata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto urgente per ragioni di sanità animale e protezione dello stato sanitario dell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. Finalità principale è adeguare gli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 alla situazione epidemiologica corrente relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
Aggiornamento delle liste per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per riflettere i focolai notificati in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e per escludere dall’autorizzazione all’ingresso nell’Unione le zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie nazionali. Per gli Stati Uniti la Commissione conclude che i focolai risultano estinti e che non sussiste più il rischio che aveva giustificato la sospensione per alcune zone.
Allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
La parte 1 dell’allegato V è sostituita con un nuovo elenco di categorie e certificati sanitari, tra cui BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SP, SR, POU-LT20 e HE-LT20. Sono aggiornati gli elenchi per Canada e Regno Unito con l’inserimento di nuove zone collegate ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, con delimitazioni geografiche puntuali (coordinate e raggi di protezione/sorveglianza).
Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
La parte 1 dell’allegato XIV è sostituita con un nuovo elenco di categorie e certificati sanitari per le carni fresche, distinguendo carni fresche di pollame diverso dai ratiti (POU), di ratiti (RAT) e di selvaggina da penna (GBM). Sono aggiornate le voci relative a Canada e Regno Unito, oltre a quelle per gli Stati Uniti, in coerenza con la situazione epidemiologica e con le misure di contenimento adottate.
Semplificazione della struttura degli allegati
Considerato il frequente bisogno di aggiornare le liste per l’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nei paesi terzi, il regolamento modifica la struttura e il formato delle parti 1 degli allegati V e XIV per presentare le informazioni in modo più semplice e conciso.
Entrata in vigore e urgenza
Le modifiche prendono effetto con urgenza e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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