Regolamento (UE) 2022/2347
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 della Commissione del 1o dicembre 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riclassificazione di gruppi di determinati prodotti attivi che non hanno una destinazione d’uso medica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 stabilisce una riclassificazione specifica, in deroga alla regola generale dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2017/745, per alcuni prodotti attivi privi di destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI. La misura risponde ai rischi intrinseci di tali prodotti e mira a garantire una valutazione di conformità più rigorosa prima della loro immissione sul mercato. In particolare, alcuni prodotti passano in classe IIa, altri in classe IIb e le apparecchiature di stimolazione cerebrale in classe III. La riclassificazione comporta, per effetto dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745, l’intervento di un organismo notificato.
Riclassificazione di specifici gruppi di prodotti attivi senza destinazione d’uso medica, ai fini della valutazione di conformità nel quadro del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici.
Ambito di applicazione
Si applica ai gruppi di prodotti attivi elencati nell’allegato XVI del regolamento (UE) 2017/745 che non hanno una destinazione d’uso medica e che rientrano nelle categorie indicate dal regolamento di esecuzione: apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità destinate al trattamento dermico, apparecchiature destinate a ridurre/rimuovere/distruggere il tessuto adiposo e attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale mediante correnti elettriche o campi magnetici/elettromagnetici che attraversano il cranio. Si applica in tutti gli Stati membri dell’UE ed è direttamente applicabile; non disciplina altri prodotti attivi fuori dalle categorie espressamente indicate.
Riclassificazione di gruppi di prodotti attivi senza destinazione d’uso medica
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2347 interviene nel quadro del regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici per riclassificare alcuni gruppi di prodotti attivi privi di destinazione d’uso medica, già ricompresi nell’allegato XVI. La ratio dell’intervento, richiamata nei considerando, è assicurare una valutazione di conformità coerente con i rischi intrinseci di tali prodotti prima della loro immissione sul mercato.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione osserva che le regole di classificazione 9 e 10 dell’allegato VIII del regolamento (UE) 2017/745 presuppongono una destinazione d’uso medica, terapeutica o diagnostica, e dunque non si applicano ai prodotti attivi privi di tale destinazione d’uso. Per questi prodotti opera in via generale la classe I ai sensi della regola 13 dell’allegato VIII, punto 6.5; tuttavia, alla luce dei dati scientifici sui rischi connessi ad alcune categorie dell’allegato XVI, è stata ritenuta opportuna una riclassificazione più severa. Il regolamento richiama inoltre la consultazione del gruppo di coordinamento per i dispositivi medici e il parere favorevole del comitato per i dispositivi medici.
Ambito oggettivo della riclassificazione
Il regolamento riguarda esclusivamente tre categorie di prodotti attivi senza destinazione d’uso medica:
- le apparecchiature che emettono radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità di cui all’allegato XVI, punto 5, destinate a essere utilizzate sul corpo umano per trattamento dermico;
- le apparecchiature destinate a ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo di cui all’allegato XVI, punto 4;
- le attrezzature destinate alla stimolazione cerebrale di cui all’allegato XVI, punto 6, che applicano correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici attraverso il cranio per modificare l’attività neuronale del cervello.
Nuove classi di rischio
La riclassificazione stabilisce tre diversi esiti:
- classe IIb per le apparecchiature a radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità destinate al trattamento dermico;
- classe IIa per le medesime apparecchiature quando siano destinate unicamente all’epilazione;
- classe IIb per le apparecchiature per la riduzione, rimozione o distruzione del tessuto adiposo;
- classe III per le apparecchiature di stimolazione cerebrale.
I considerando motivano tali scelte con riferimento agli effetti collaterali potenzialmente rilevanti, anche duraturi, associati all’uso di questi prodotti, nonché alla necessità di allineare la classificazione al funzionamento e al profilo di rischio di dispositivi analoghi con destinazione d’uso medica.
Effetti sulla procedura di conformità
La riclassificazione incide direttamente sulla procedura di valutazione della conformità. In particolare, l’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745 richiede il coinvolgimento di un organismo notificato, chiamato a verificare che il prodotto rispetti i pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione, che fornisca le prestazioni previste e che i rischi siano stati eliminati o ridotti per quanto possibile.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riclassificazione in deroga alla regola generale
In deroga all’allegato VIII, punto 6.5, del regolamento (UE) 2017/745, il regolamento riclassifica specifici gruppi di prodotti attivi senza destinazione d’uso medica elencati nell’allegato XVI del medesimo regolamento.
Apparecchiature a radiazioni elettromagnetiche ad alta intensità
Le apparecchiature di cui all’allegato XVI, punto 5, destinate a essere utilizzate sul corpo umano per trattamento dermico sono riclassificate in classe IIb; se destinate unicamente all’epilazione, sono riclassificate in classe IIa.
Apparecchiature per ridurre, rimuovere o distruggere il tessuto adiposo
Le apparecchiature di cui all’allegato XVI, punto 4, destinate alla riduzione, rimozione o distruzione del tessuto adiposo sono riclassificate in classe IIb.
Attrezzature per stimolazione cerebrale
Le attrezzature di cui all’allegato XVI, punto 6, destinate alla stimolazione cerebrale mediante correnti elettriche o campi magnetici o elettromagnetici che attraversano il cranio per modificare l’attività neuronale del cervello sono riclassificate in classe III.
Conseguenze sulla valutazione di conformità
A seguito della riclassificazione, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/745, deve intervenire un organismo notificato nella valutazione della conformità per verificare i requisiti generali di უსაფრთხ? sicurezza e prestazione, nonché che il prodotto fornisca le prestazioni previste e che i rischi siano stati eliminati o ridotti per quanto possibile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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