Regolamento (UE) 2022/2348
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della Commissione del 1o dicembre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la cartografia delle zone soggette a restrizioni previste per la peste suina africana, modificando integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le variazioni riflettono l'evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri e comportano, in alcune aree, la riclassificazione da zona III a zona II e l'istituzione di nuove zone di restrizione. L'atto entra in vigore con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione, al fine di contenere il rischio di ulteriore diffusione della malattia.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, con effetti sulle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana e sui movimenti di suini detenuti, suini selvatici e relativi prodotti nelle aree territoriali indicate. La disciplina incide in particolare su Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia e altri Stati membri/aree riportati nell'allegato, con esclusioni e delimitazioni geografiche puntuali. Le modifiche si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2348 della Commissione aggiorna la disciplina delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana nell'Unione. L'intervento si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, e risponde all'evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri, con l'obiettivo di contenere il rischio di diffusione della malattia.
Contesto e ratio dell'intervento
La Commissione richiama il carattere altamente contagioso della peste suina africana, che colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere in modo significativo sulla redditività dell'allevamento e sulla circolazione delle partite e dei prodotti suini all'interno dell'Unione e verso i paesi terzi. Le modifiche alle zone di restrizione devono essere coerenti con la situazione epidemiologica, con il rischio di ulteriore diffusione, con criteri scientifici e con gli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché con le norme WOAH.
Base giuridica
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, che consente l'adozione di misure speciali di controllo per le malattie animali trasmissibili. Il regolamento si colloca quindi nel sistema unionale di prevenzione e controllo della sanità animale.
Oggetto dell'intervento normativo
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Ne deriva una nuova mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana nei territori elencati nell'allegato, con delimitazioni molto puntuali per Stato, regione, provincia, comune, distretto o unità di gestione faunistica.
Razionale delle principali modifiche territoriali
Il considerando evidenzia che, in Lettonia e Slovacchia, alcune aree classificate in precedenza come zone III presentano un miglioramento della situazione epidemiologica per i suini detenuti. In particolare:
- in Lettonia, alcune aree vengono declassate da zona III a zona II poiché non si registrano focolai nei suini detenuti da 3 mesi, mentre il virus permane nei suini selvatici;
- in Slovacchia, la riclassificazione da zona III a zona II riguarda aree nelle quali non si sono verificati focolai nei suini detenuti da 12 mesi, pur in presenza della malattia nei suini selvatici.
Il regolamento precisa inoltre che, per tenere conto dell'evoluzione recente della situazione nell'Unione, vengono istituite nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti, soprattutto in Lettonia e Slovacchia, così da adottare una misura preventiva e proporzionata.
Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni I
La Parte I dell'allegato elenca le zone soggette a restrizioni I per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. Le delimitazioni sono estremamente analitiche e, a seconda dello Stato membro, riguardano comuni, distretti, province, regioni o specifiche porzioni territoriali, spesso individuate tramite strade, fiumi, linee ferroviarie o confini amministrativi. Per l'Italia, la Parte I comprende, tra l'altro, aree di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio, con delimitazioni localizzate soprattutto nella provincia di Alessandria, in aree della Liguria e nell'area del comune di Roma.
Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni II
La Parte II elenca le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia. In diversi casi le aree sono individuate su base regionale o provinciale ampia; in altri casi si tratta di singole porzioni di territori comunali o di specifiche unità di gestione faunistica. Per l'Italia, la Parte II riguarda ampie porzioni di Piemonte e Liguria e l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi della ASL RM1.
Contenuto dell'allegato: zone soggette a restrizioni III
La Parte III individua le zone soggette a restrizioni III in Bulgaria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Per l'Italia, la restrizione III è riferita all'intero territorio della Sardegna. Per la Romania, l'elenco copre un numero molto esteso di județe e la zona di Bucarest. Per la Slovacchia, sono incluse intere circoscrizioni e singoli comuni in più distretti. Anche in questa parte, la delimitazione è essenzialmente geografica e funzionale alla classificazione del rischio sanitario.
Entrata in vigore ed effetti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di un regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilievo pratico per gli operatori
Per gli operatori del settore suinicolo, i veterinari aziendali e i professionisti che assistono imprese agricole e agroalimentari, l'atto ha rilievo immediato sulla movimentazione di animali e prodotti, sulle procedure di biosicurezza e sulla verifica dell'esatta collocazione territoriale delle aziende rispetto alle zone di restrizione. La corretta identificazione della zona applicabile è determinante per valutare gli obblighi, le limitazioni agli spostamenti e l'eventuale accesso a deroghe o misure di controllo previste dalla normativa di base.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La finalità è adeguare le misure speciali di controllo della peste suina africana alla situazione epidemiologica aggiornata nell'Unione.
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III.
Criteri di delimitazione delle zone
Le modifiche alle zone soggette a restrizioni si fondano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi, sugli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali WOAH, tenendo conto anche delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Riclassificazione di aree da zona III a zona II
Per Lettonia e Slovacchia alcune aree già classificate come zone soggette a restrizioni III sono riclassificate come zone II, in particolare dove non si registrano focolai di peste suina africana nei suini detenuti da 3 mesi (Lettonia) o da 12 mesi (Slovacchia), pur permanendo la malattia nei suini selvatici.
Nuove delimitazioni territoriali
Per Lettonia e Slovacchia vengono inoltre delimitate nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti, classificate come zone II, per tenere conto dei recenti sviluppi epidemiologici e adottare un approccio preventivo rispetto alla diffusione della malattia.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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