Cassazione Penale, Sentenza n. 44049/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente. Il ricorrente deduceva carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il Tribunale si era limitato ad aderire alla relazione tecnica dell'Ufficio tecnico comunale senza verificare e confrontare compiutamente la consulenza tecnica di parte che avrebbe dimostrato il rischio per la solidita e il comportamento strutturale dell'intero immobile in caso di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere apodittico, generico e mera reiterazione di censure già svolte in sede di merito. Ha ritenuto che la valutazione dei rilievi tecnici rientra nella cognizione del giudice di merito e che il ricorrente non ha indicato né allegato con precisione gli specifici profili della consulenza privata che il Tribunale non avrebbe valutato. Sotto il profilo sostanziale la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale sulla mancanza di elementi probatori che dimostrino l'impossibilita tecnica della demolizione e ha ricordato che l'impossibilita tecnica, quando dipende da causa imputabile al condannato (esecuzione di lavori abusivi), non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita il sindacato della Corte di Cassazione alla verifica della motivazione: richiede che il provvedimento impugnato esponga ragioni giuridicamente apprezzabili e non manifestamente illogiche; motivi generici o apodittici sono inammissibili.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilita del ricorso per cassazione.
decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma procedurale richiamata per la formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale nel giudizio di cassazione.
d.P.R. 380/2001, art. 34
Regola la possibilita di tollerare difformita parziali mediante rimozione o 'fiscalizzazione' e stabilisce i rimedi quando la demolizione pregiudica parti conformi; non si applica, per contro, alle nuove unita con aumento di volume e superficie.
legge 27 luglio 1978, n. 392
Richiamata in relazione al criterio per la determinazione del costo di produzione utile alla quantificazione della sanzione in caso di fiscalizzazione delle opere.
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di Cassa delle ammende e valutazione della colpa del ricorrente; qui la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o le valutazioni tecniche: il sindacato e limitato alla liceita e alla completezza della motivazione secondo art. 606 c.p.p.
- Un ricorso per cassazione che lamenta omessa valutazione di una consulenza tecnica deve indicare con precisione i punti specifici non considerati e allegare o costituituire la prova documentale rilevante; le doglianze vaghe o meramente assertive sono inammissibili.
- Se la presunta impossibilita tecnica dell'esecuzione di una demolizione deriva da scelte, lavori o tolleranze imputabili al condannato, tale impossibilita non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione.
- Il giudizio sulla staticita e sulla solidita di un edificio e questione tecnica di merito: per contestarlo in cassazione e necessario fornire elementi tecnici concreti e comparazioni critiche tra perizie, non solo affermazioni generiche.
- Quando la demolizione danneggerebbe parti realizzate conformemente, puo trovare applicazione l'istituto della fiscalizzazione ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, ma questa soluzione non e applicabile se l'intervento abusivo ha creato una nuova unita abitativa o ha aumentato volume e superficie.
- Presentare inammissibile il ricorso comporta l'onere delle spese e puo comportare, a giudizio della Corte, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende determinabili in via equitativa.
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