Cassazione Civile, Sentenza n. 29013/2020 del 17/12/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da Tiziano Russo avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, confermando l'inammissibilità del ricorso della società (proposto con la procedura ex art.1, commi 48 e ss., L. n.92/2012), aveva dichiarato "assorbito" il reclamo incidentale/doman- da autonoma del lavoratore volta a ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Russo deduceva che tale declaratoria non poteva ritenersi assorbita perché la sua impugnativa autonoma, proposta originariamente davanti al Tribunale di Roma e poi riassunta davanti alla Corte d'appello di Bologna a seguito dell'ordinanza di litispendenza della Cassazione, esprimeva un interesse attuale e distinto non soddisfatto dal mero rigetto del ricorso della società; denunciava inoltre errori di applicazione di norme processuali (art. 360 c.p.c. n.3 e n.4, art.334, art.434, art.346 c.p.c. e altri) e violazione del diritto di difesa (art.24 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Russo, ritenendo erronea la declaratoria di assorbimento formulata dalla Corte d'appello. I giudici di legittimità hanno rilevato che l'impugnativa di Russo era autonoma e manifestava un interesse concreto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento che non veniva soddisfatto dal semplice accertamento dell'inammissibilità del ricorso della società; quindi l'assorbimento non era giustificato. Perciò la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, con demandazione del regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n.92/2012 (art.1, commi 48 e ss.)
art.1, commi 48 e ss., art.1, comma 51, art.1, comma 60
La Corte ha confermato che la procedura prevista dalla L.92/2012 è riservata all'impugnativa di licenziamento promossa dal lavoratore: il ricorso proposto dal datore di lavoro attraverso quella procedura è stato ritenuto inammissibile
Codice di procedura civile
art.360, comma 1, nn.3 e 4; art.334; art.346; art.434; art.437; art.378; art.100
Gli artt. richiamati sono stati utilizzati per valutare vizi processuali denunciati (nullità, omessa pronuncia, regole sulla devoluzione delle questioni in appello e sulla riassunzione). In particolare la Cassazione ha ritenuto che la declaratoria di "assorbimento" integra omessa pronunzia quando la domanda del lavoratore conserva interesse concreto non sopperito dalla decisione sulla domanda della controparte e che il giudice di merito doveva esaminare la questione sostanziale
Codice civile
Richiamato nei motivi del ricorso; la Corte non ha ritenuto decisiva diversa applicazione delle norme di prova o fattispecie civili, focalizzandosi sulla corretta qualificazione processuale e sull'omessa pronunzia
Costituzione
Richiamato in relazione al diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che la declaratoria di assorbimento, se non giustificata, può ledere le prerogative difensive del lavoratore
Massime di principio
- La procedura speciale prevista dalla L. n.92/2012 per l'impugnativa di licenziamento è riservata al lavoratore; un datore di lavoro non può validamente utilizzare quella via per esperire l'azione principale contro il lavoratore.
- L'assorbimento di una domanda non può essere dichiarato quando la domanda «assorbita» esprime un interesse attuale e concreto non soddisfatto dalla decisione sulla domanda «assorbente": il giudice deve valutare se la pronuncia sulla domanda principale renda realmente superflua la decisione sulle altre questioni.
- Quando la Corte di legittimità qualifica come identiche o litispendenti due cause e dispone la riassunzione in un unico foro, il giudice di merito è vincolato a tenere conto della natura autonoma delle domande riproposte e non può considerarle automaticamente assorbite per il solo fatto dell'inammissibilità dell'altrui impugnazione.
- La declaratoria di assorbimento che equivalga a una mancata pronuncia su una domanda rilevante può costituire vizio di omessa pronunzia rimediabile in Cassazione con cassazione e rinvio.
- In presenza di profili processuali complessi (litispendenza, riassunzione, domande condizionate) è fondamentale documentare e chiarire in sede di riassunzione la natura autonoma o subordinata delle domande per evitare il rischio di perdere la devoluzione della questione; in caso di dubbio il giudice deve comunque esaminare le condizioni di ammissibilità e il merito delle domande autonome.
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