Cassazione Penale, Sentenza n. 20241/2025 del 30/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, con cui era stato ordinato all'Amministrazione penitenziaria di consentire al detenuto Giovanni Letizia l'acquisto tramite sopravvitto di un rasoio elettrico con filo (non autoalimentato). Il ricorso deduceva violazione degli artt. 35-bis, comma 3, e 69, comma 6 lettera b), dell'ordinamento penitenziario (in relazione all'art. 606 c.p.p.), nonché carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e). Il Ministero ha richiamato l'art. 10 della circolare DAP del 02/10/2017 n. 3676/6126 che autorizza soltanto rasoi autoalimentati con batterie intercambiabili tramite il servizio sopravvitto, sostenendo che il divieto di uso di rasoi con filo è motivato da esigenze di sicurezza e rientra nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria, attinente alle modalità di esercizio di diritti soggettivi e non sindacabile giudizialmente se ragionevole.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della Ministero della Giustizia. Ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza e il Tribunale di sorveglianza hanno errato nel qualificare come lesione di un diritto soggettivo la negazione della possibilità per il detenuto di acquistare un rasoio con filo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue il nucleo intangibile di un diritto soggettivo dalle mere modalita' del suo esercizio, la cui regolazione spetta all'Amministrazione penitenziaria e rimane sindacabile solo se manifestamente irragionevole o se svuota il contenuto essenziale del diritto. L'autorizzazione al solo uso di rasoi a batteria prevista dalla circolare DAP rientra in una misura precauzionale di sicurezza e nelle scelte discrezionali dell'Amministrazione; la facolta' del detenuto di scegliere il rasoio con filo rappresenta un interesse di fatto non tutelabile ai fini del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis/69. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del Tribunale di sorveglianza e quello del Magistrato di sorveglianza.
Norme richiamate
art. 35-bis ordinamento penitenziario
Strumento di reclamo giurisdizionale per i detenuti volto a tutelare posizioni giuridiche soggettive effettive; non attiene alle mere modalita' di esercizio dei diritti che restano nell'alveo della discrezionalita' amministrativa salvo casi di manifesta irragionevolezza o di compressione del contenuto essenziale del diritto.
art. 69, comma 6, lett. b) ordinamento penitenziario
Attribuisce al Magistrato di sorveglianza il potere di provvedere sui reclami concernenti l'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni della legge penitenziaria dal quale derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio; la Corte interpreta tale tutela come circoscritta ai diritti soggettivi veri e propri e non alle semplici modalita' organizzative.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme di ammissibilita' e motivazione del ricorso per cassazione; richiamate in relazione al vizio di violazione di legge e alla carenza/contraddittorieta' della motivazione dell'atto impugnato.
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Regime detentivo speciale che comporta restrizioni organizzative e di sicurezza piu' stringenti; le misure di regolamentazione delle modalita' di vita dell'istituto, compresi i limiti all'introduzione di apparecchi elettrici, sono piu' facilmente giustificabili per ragioni di ordine e sicurezza.
Circolare DAP 02/10/2017 n. 3676/6126, art. 10
autorizza l'uso di rasoi e tagliabarba autoalimentati con batterie intercambiabili tramite acquisto con il servizio sopravvitto
La circolare configura una regolamentazione amministrativa che ammette soltanto rasoi a batteria tramite sopravvitto; la Corte considera legittima la scelta regolatoria in ragione delle esigenze di sicurezza e controllo dell'energia elettrica negli istituti.
Massime di principio
- La tutela giudiziale ex art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b) riguarda le situazioni qualificabili come diritti soggettivi e non le mere modalita' di esercizio di tali diritti.
- Le scelte regolamentari dell'Amministrazione penitenziaria sulle modalita' di fruizione dei diritti dei detenuti (es. elenco prodotti acquistabili, limiti a strumenti elettrici) rientrano nella discrezionalita' organizzativa e sono sindacabili solo se manifestamente irragionevoli o lesive del nucleo essenziale del diritto.
- La presenza di una circolare o regolamento interno che limita strumenti per ragioni di sicurezza (es. divieto di apparecchi con cavo) costituisce giustificazione rilevante e legittima per il diniego, specie in regimi detentivi speciali come l'art. 41-bis.
- La richiesta di una specifica modalita' (es. rasoio con filo invece che a batteria) costituisce, salvo prova contraria, un interesse di fatto e non un diritto soggettivo tutelabile con il reclamo giurisdizionale.
- Il sindacato giudiziale sulle misure amministrative deve valutare la ragionevolezza, proporzionalita' e l'eventuale svuotamento del contenuto essenziale del diritto: solo in questi casi l'intervento giudiziario e' giustificato.
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