Sentenza del 28/07/2015 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - motivazione per relationem - pvc redatto nei confronti di terzi - mancata riproduzione del contenuto essenziale - illegittimità - art. 7, L. n. 212/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo per carenza di motivazione. Il mero rinvio a un PVC formato nei confronti di un terzo, senza riprodurne o illustrarne il contenuto essenziale e senza renderlo concretamente conoscibile al contribuente, non soddisfa l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'avviso di accertamento perché fondato, mediante un generico richiamo, su un processo verbale di constatazione (PVC) redatto nei confronti di un soggetto terzo. L'avviso non riproduceva né esponeva il contenuto essenziale del PVC e non consentiva quindi al contribuente di conoscere in modo adeguato i fatti, gli elementi probatori e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'atto dell'Amministrazione finanziaria deve essere motivato in modo effettivo e comprensibile. La motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente e se il provvedimento riproduce o espone gli elementi essenziali necessari per comprendere la pretesa tributaria e consentirne la difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non può fondarsi su un richiamo generico a un documento formato nei confronti di un soggetto diverso, se il contribuente non è posto in condizione di conoscerne il contenuto rilevante.
- La motivazione per relationem è valida soltanto quando il documento richiamato è allegato, già conosciuto dal destinatario oppure adeguatamente sintetizzato nell'avviso, con indicazione degli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa.
- Il richiamo a un PVC di terzi deve essere accompagnato dall'esposizione dei fatti e delle risultanze che incidono sul contribuente; non è sufficiente citare l'esistenza del verbale o rinviare genericamente alle sue conclusioni.
- La carenza di motivazione compromette il diritto di difesa e può comportare l'illegittimità dell'avviso, senza che il giudice possa sostituire integralmente la motivazione mancante ricostruendo per la prima volta le ragioni dell'accertamento.
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