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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23829/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da rapporti annuali di accreditamento per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. L'azienda sanitaria, dopo la sospensione cautelare del decreto regionale che applicava le tariffe scontate previste dalla normativa statale, aveva corrisposto alle strutture accreditate importi calcolati con tariffe precedenti e, in seguito alla definizione del contenzioso amministrativo, aveva chiesto la restituzione delle somme pagate in eccesso per gli anni 2008, 2009 e 2010. La struttura sanitaria aveva agito per far accertare l'insussistenza del credito restitutorio e, in appello, aveva sostenuto: la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del cessionario dei crediti; l'erronea esclusione del valore ricognitivo di debito dell'accettazione della cessione; l'omessa pronuncia sulla tardività del richiamo all'art. 1339 c.c.; l'erronea applicazione dell'art. 1339 c.c. a rapporti già eseguiti e non di durata; il vizio di motivazione apparente; la violazione della disciplina statale e regionale sulle tariffe e degli atti amministrativi applicativi; e, infine, la regolazione delle spese. La Corte d'appello aveva respinto o ridotto la pretesa restitutoria limitandola all'anno 2010, ritenendo applicabili le tariffe scontate fin dall'origine ma non oltre il triennio 2007-2009. In Cassazione la ricorrente ha riproposto sette motivi, sostanzialmente insistendo su litisconsorzio necessario, efficacia del factoring, art. 1988 c.c., art. 1339 c.c., motivazione apparente, limiti temporali dello sconto tariffario e spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario perché la cessione del credito al factor è rapporto autonomo e distinto rispetto a quello dedotto in giudizio e non impone la partecipazione del cessionario. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi sull'art. 1988 c.c. e sulla tardività del richiamo all'art. 1339 c.c., oltre che infondato il motivo sulla pretesa errata applicazione dell'art. 1339 c.c., precisando che il criterio tariffario è imposto ex lege e che la censura non coglieva la ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione apparente, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sintetica ma sufficiente e comunque non affetta da anomalia costituzionalmente rilevante. Ha respinto il motivo centrale sulla disciplina tariffaria, confermando che lo sconto previsto dalla legge statale e recepito dalla normativa regionale opera per il triennio 2007-2009, che il D.A. n. 170/2013 ha natura meramente ricognitiva della cessazione della sospensione e che la pretesa restitutoria non è fondata per l'anno 2010. Ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, perché meramente ipotetico e privo di autonoma censura della statuizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul litisconsorzio, ma non ritenuto violato; la Corte esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del cessionario del credito.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato per il litisconsorzio necessario; la Corte ribadisce che non ricorre perché il rapporto con il cessionario è autonomo rispetto a quello dedotto in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è inammissibile perché riferita a una questione processuale e comunque a una deduzione tardiva non ritualmente devoluta al giudice del gravame.

  • art. 1339 c.c.

    Il criterio tariffario imposto dalla legge si inserisce automaticamente nel regolamento contrattuale; la Corte afferma che non si tratta di semplice negoziazione privata e che il richiamo opera in funzione della predeterminazione legale delle tariffe.

  • art. 1988 c.c.

    L'accettazione della cessione del credito non integra di per sé ricognizione di debito; la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse una dichiarazione ricognitiva della debenza.

  • art. 8-bis, comma 1, D. Lgs. n. 502/1992

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ricostruisce la disciplina delle prestazioni sanitarie accreditate come inserita in un sistema tariffario legale e regionale.

  • art. 8-sexies, comma 5, D. Lgs. n. 502/1992

    Norma che prevede la determinazione delle tariffe massime e dei criteri generali da parte delle fonti pubbliche competenti; la Corte la usa per spiegare il concorso tra fonte ministeriale e regionale.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296/2006

    La disposizione introduce uno sconto tariffario per il triennio 2007-2009; la Corte afferma che la sua efficacia è temporalmente limitata e che non può essere estesa oltre tale arco temporale.

  • D.M. 12 settembre 2006

    Richiamato quale fonte delle tariffe massime e del sistema di sconto per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

  • D.M. Sanità 22 luglio 1996

    Fonte utilizzata per calcolare gli importi su cui applicare lo sconto tariffario previsto dalla legge finanziaria.

  • D.A. n. 1745/2007

    Provvedimento regionale di recepimento degli sconti tariffari statali nel territorio siciliano.

  • D.A. n. 1977/2007

    Provvedimento regionale che fissa le tariffe massime applicabili con applicazione dello sconto; la Corte lo considera fonte originaria del regime tariffario poi temporaneamente sospeso.

  • D.A. n. 336/2008

    Atto che sospende temporaneamente l'applicazione delle nuove tariffe e ripristina quelle precedenti con riserva di ripetizione; la sua efficacia è legata alla definizione del contenzioso amministrativo.

  • D.A. n. 170/2013

    Atto meramente ricognitivo del venir meno della sospensione cautelare; non introduce una nuova disciplina retroattiva ma prende atto della reviviscenza del regime tariffario precedente, con limite temporale al triennio 2007-2009.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per le spese di lite; la censura sulle spese è dichiarata inammissibile perché subordinata a un esito del giudizio non verificatosi.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione, ma i singoli motivi vengono per lo più dichiarati infondati o inammissibili.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso, rilevando l'insufficiente riproduzione degli atti e delle difese rilevanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Usato per la trattazione in camera di consiglio e per la memoria depositata dalla ricorrente.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma sul rito camerale richiamata in apertura della trattazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per dare continuità alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cessione del credito al factor, anche se notificata o accettata dal debitore ceduto, non determina di regola litisconsorzio necessario nel giudizio che riguarda il rapporto tra debitore ceduto e cedente, salvo che la controversia investa un rapporto sostanziale unico e inscindibile comune a più soggetti.
  • L'accettazione della cessione del credito non equivale automaticamente a ricognizione di debito: per integrare l'art. 1988 c.c. occorre una dichiarazione univoca di riconoscimento della debenza, che non può essere presunta in base al solo comportamento di accettazione della cessione o di autorizzazione al pagamento.
  • Nei sistemi di remunerazione delle prestazioni sanitarie accreditate, le tariffe e gli sconti stabiliti dalla normativa pubblicistica si inseriscono automaticamente nel rapporto contrattuale; la disciplina pattizia privata non può neutralizzare il meccanismo legale imposto ex art. 1339 c.c.
  • Quando un provvedimento amministrativo sospende temporaneamente l'efficacia di tariffe precedentemente fissate e un successivo atto prende atto della cessazione della sospensiva, non vi è retroattività in senso proprio, ma reviviscenza del regime originario dal momento in cui viene meno la sospensione.
  • La portata temporale delle norme che introducono sconti tariffari per esigenze di contenimento della spesa pubblica va interpretata in coerenza con la loro finalità e con il dato testuale: se la legge li colloca in un triennio determinato, non possono essere estesi oltre quel limite.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di motivazione apparente richiede la specifica indicazione di un'anomalia motivazionale che raggiunga il minimo costituzionale; non basta lamentare genericamente l'incomprensibilità della decisione di merito.
  • Le censure sulle spese di lite devono investire direttamente la regolazione concreta adottata dal giudice; è inammissibile un motivo meramente ipotetico, costruito sul presupposto del diverso esito del giudizio di merito.
  • Quando la disciplina pubblicistica incide sul contenuto economico del rapporto, il giudice deve ricostruire la catena delle fonti e il loro coordinamento; la mera natura privatistica del contratto non esclude l'applicazione di regole imperative eteronome.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoConto corrente
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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