Sentenza n. 732/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35729 Comunicazione: CP700-4485493-P notificata alla ricorrente in data 11 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001, 2001/2002, 2002/03; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le annate 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, connessa all’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata l’11 ottobre 2022, contestando il potere dell’Agenzia di procedere al ricalcolo del prelievo supplementare latte relativo alle annate 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003. Ha inoltre dedotto carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il provvedimento non consentisse di comprendere il procedimento seguito e i criteri utilizzati per il ricalcolo, nonché la prescrizione del credito azionato. Il ricalcolo era stato adottato in dichiarata ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato le imputazioni di prelievo relative alle medesime annate per contrasto della disciplina nazionale applicata con il diritto dell’Unione europea.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Nel corso del giudizio AGEA, con provvedimento del 25 novembre 2023, ha disposto l’annullamento di tutte le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, comprendendo anche quella impugnata. L’annullamento è stato adottato in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, del d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, secondo cui le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da quelle effettuate secondo la nuova disciplina. Poiché l’atto impugnato è stato così eliminato dall’ordinamento con atto generale sopravvenuto, è venuto meno l’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni relative al regime delle quote latte e al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
La disposizione determina la perdita di efficacia delle comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione e la loro sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta; l’annullamento dell’atto impugnato ha comportato la cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non esplicita ulteriori effetti sulla decisione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione elimina l’atto impugnato mediante un provvedimento sopravvenuto, anche di carattere generale, facendo venir meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione sulla domanda di annullamento.
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta stabilisce che precedenti comunicazioni amministrative sono prive di effetto e devono essere sostituite da nuovi atti, l’amministrazione può procedere all’annullamento delle comunicazioni già adottate; l’eliminazione dell’atto oggetto di ricorso rende non più necessario l’esame dei vizi dedotti contro di esso.
- La complessità delle questioni giuridiche sottese al regime amministrativo delle quote latte e al rapporto tra disciplina nazionale e diritto dell’Unione europea può integrare un giusto motivo per compensare integralmente le spese di lite in caso di cessazione della materia del contendere.
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