Cassazione Penale, Sentenza n. 15314/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava l'indulto (legge n. 241/2006) solo alla porzione di aumento di pena comminata per la continuazione interna, ritenendo più grave l'episodio del 14 maggio 2015 non ricadente nel periodo di efficacia dell'indulto. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero già individuato quale fosse l'episodio più grave (richiamando un 'gravissimo' episodio del 2002) e che il giudice dell'esecuzione non potesse compiere una diversa valutazione né travisare il giudicato; deduceva vizio motivazionale e travisamento del giudicato
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e reiterativo di censure già valutate dal giudice dell'esecuzione. Ha confermato la legittimità dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che ha applicato l'indulto solo alla parte di pena corrispondente all'aumento inflitto per la continuazione (art. 81, comma finale c.p.), limitatamente ai reati temporalmente ricadenti nel beneficio. La Corte ha ritenuto corretta e coerente la motivazione del giudice dell'esecuzione, il quale ha legittimamente individuato, anche interpretando il giudicato, l'episodio più grave (14/05/2015) non coperto dall'indulto. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
norma di rito richiamata in relazione al tipo di opposizione proposta; uso come cornice processuale per l'impugnazione dell'ordinanza di esecuzione
art. 672 cod. proc. pen.
istituto invocato per la richiesta di applicazione dell'indulto in sede di esecuzione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
scriminante della censura in cassazione (motivazione), con cui è stato articolato il motivo di ricorso
art. 666 cod. proc. pen.
richiamato nel motivo di ricorso connesso all'impugnazione delle determinazioni del giudice dell'esecuzione
art. 81, comma finale, cod. pen.
la Corte ha ritenuto che, in caso di pena unica per più delitti unificati dalla continuazione, l'indulto vada applicato alla porzione di pena corrispondente all'aumento concreto inflitto per la continuazione (e non alla pena base complessiva)
legge n. 241 del 2006 (indulto)
provvedimento clemenziale cui applicare il beneficio temporale: va verificato l'effetto in relazione ai singoli episodi temporali della continuazione e applicato soltanto alle condotte ricadenti nel periodo di efficacia
legge n. 3 del 2012
richiamata per spiegare l'inasprimento della sanzione pecuniaria del reato nel 2002; la Corte ritiene che osservazioni del giudice di merito sull'inasprimento sanzionatorio non equivalgano all'individuazione dell'episodio più grave ai fini temporali dell'indulto
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 43862 del 29/10/2004 (Palamara); Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997 (Renda Popolo); Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009 (Agnello); Sez. U., n. 21501 del 23/04/2009 (Astone); Sez. 1, n. 10285 del 01/10/2019 (Scarpa)
principi consolidati secondo cui, per l'applicazione dell'indulto ai reati unificati dalla continuazione che si estendono prima e dopo il provvedimento clemenziale, il giudice dell'esecuzione deve scindere la continuazione, individuare l'episodio più grave tra quelli unificati e valutare la pena in concreto (in particolare l'aumento per continuazione) da assoggettare al beneficio
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
richiamata in relazione al principio sul mancato esonero dalla condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se più reati sono unificati dalla continuazione e il provvedimento di clemenza opera su un arco temporale, il giudice dell'esecuzione deve scindere la continuazione e applicare il beneficio solo alle condotte ricadenti nel periodo di efficacia
- Quando la sentenza di merito non individua chiaramente l'episodio più grave, il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e determinare, in concreto, quale episodio sia il più grave ai fini della verifica temporale dell'indulto
- Ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto la pena rilevante è quella concreta attribuibile ai singoli reati o all'aumento per continuazione (art. 81 c.p.), non la pena base o il minimo edittale
- Annotazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio (es. inasprimento della multa per effetto di successiva norma) non vanno automaticamente intese come individuazione dell'episodio più grave ai fini della portata temporale della clemenza
- Censure generiche o reiterative già valutate dal giudice dell'esecuzione rischiano l'inammissibilità in cassazione se non vengono formulate argomentazioni nuove e specifiche
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