Ordinanza del 17/05/2018 n. 12052 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione accoglie il primo motivo proposto dal dottore commercialista D.A.L. contro il recupero dell’IRAP relativa al 2007. Il giudice d’appello aveva considerato soggetti all’autonoma organizzazione anche redditi derivanti da attività personali, senza esaminare la richiesta di scorporo. La sentenza viene cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
IRAP 2007 per dottore commercialista: esclusione dei compensi derivanti da attività personali di sindaco, revisore, docenza, diritti d’autore e consulenze, salvo prova della loro separatezza.
IRAP 2007 e oggetto del giudizio
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata a D.A.L., dottore commercialista, per il recupero dell’IRAP relativa all’anno 2007. Il contribuente aveva impugnato la cartella, ma sia il giudice di primo grado sia quello d’appello avevano respinto le sue doglianze. Avverso la decisione d’appello è stato proposto ricorso per cassazione.
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivo principale del ricorso
Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2. Secondo il ricorrente, il giudice d’appello aveva erroneamente riferito il presupposto dell’autonoma organizzazione anche a proventi derivanti da attività di natura esclusivamente personale, che non avrebbero dovuto concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP secondo gli stessi criteri applicabili all’attività professionale organizzata.
Principi applicati dalla Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo e richiama i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità:
- il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non è soggetto a IRAP sul reddito netto prodotto da tali attività, quando esse siano riconducibili a prestazioni personali;
- l’imposizione può riguardare soltanto l’eventuale eccedenza dei compensi rispetto alla produttività riconducibile all’attività auto-organizzata;
- grava comunque sul contribuente l’onere di dimostrare la separatezza dei redditi dei quali chiede lo scorporo.
A sostegno di tali principi sono richiamate Cass. n. 16372/2017, Rv. 644928, e Cass. n. 3434/2012, Rv. 621930.
Proventi per i quali era stato chiesto lo scorporo
Secondo quanto risultava dal ricorso, ritenuto autosufficiente dalla Corte, il professionista aveva chiesto fin dal primo grado di separare dalla restante attività professionale i proventi derivanti da:
- attività di sindaco e revisore di società;
- lezioni;
- diritti d’autore;
- consulenze tecniche d’ufficio;
- consulenze tecniche di parte.
Il giudice d’appello aveva invece applicato il presupposto dell’autonoma organizzazione anche a tali redditi, senza svolgere uno specifico esame della loro natura e della richiesta di scorporo. Tale omissione ha determinato la violazione dei principi di diritto sopra richiamati.
Motivi assorbiti
Gli ulteriori due motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito, poiché riguardavano esclusivamente il profilo accessorio delle sanzioni e sono stati dichiarati assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo.
Decisione e rinvio
La Corte di cassazione:
- accoglie il primo motivo di ricorso;
- dichiara assorbiti gli altri motivi;
- cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto;
- rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione;
- rimette al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il nuovo esame dovrà verificare, alla luce dei principi indicati dalla Cassazione e della prova eventualmente fornita dal contribuente, se e in quale misura i compensi derivanti dalle attività personali indicate debbano essere esclusi dalla base imponibile IRAP.
Date del provvedimento
La decisione è stata assunta a Roma il 14 marzo 2018 e depositata in cancelleria il 17 maggio 2018.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Ordinanza · 17 mag 2018Ordinanza del 17/05/2018 n. 832 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Ordinanza · 18 mag 2018Ordinanza del 18/05/2018 n. 12258 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 mag 2018Ordinanza del 15/05/2018 n. 11746 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 mag 2018Ordinanza del 15/05/2018 n. 11779 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 mag 2018Ordinanza del 15/05/2018 n. 11800 - Corte di Cassazione
- Ordinanza · 15 mag 2018Ordinanza del 15/05/2018 n. 11855 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →