Risoluzione n. 118 del 31/03/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la non imponibilità IVA ex articolo 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972 si applica ai servizi di manutenzione portuale solo se resi nell’ambito di un complesso intervento strutturale da parte dei soggetti che lo realizzano. Sono quindi ammessi anche i subappalti per le medesime opere, mentre restano esclusi i meri noli a caldo e a freddo, nonché le semplici forniture di beni e servizi.
Trattamento IVA non imponibile per manutenzioni portuali e contratti collegati
Trattamento IVA delle manutenzioni portuali e dei contratti collegati
La risoluzione esamina l’applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto dall’articolo 9, comma 1, n. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ai lavori di messa in sicurezza e consolidamento di un molo portuale. Il quesito riguarda in particolare l’estensione del beneficio ai subappalti, ai noli a caldo e a freddo, nonché agli acquisti di beni e servizi connessi.
Quesito oggetto dell’interpello
La società ALFA s.r.l., aggiudicataria di una gara per lavori di messa in sicurezza e consolidamento del molo di sopraflutto di un porto, rappresenta che i corrispettivi dell’appalto principale saranno fatturati in regime di non imponibilità IVA. Chiede se lo stesso trattamento possa applicarsi anche:
- ai corrispettivi dei subappalti eventualmente stipulati con terzi;
- ai contratti aventi ad oggetto noli a caldo e a freddo;
- agli acquisti di beni e servizi.
La società non propone una propria soluzione interpretativa.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’articolo 9, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972, che considera non imponibili i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto.
Viene inoltre richiamato l’articolo 3, comma 13, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo cui tali servizi comprendono anche interventi di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, anche se eseguiti in una sede diversa da quella precedente, purché all’interno dei luoghi indicati.
È infine citato l’articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui la realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale o nelle relative varianti, ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali, è da intendersi come attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione.
Interpretazione dell’ambito applicativo
Secondo l’Agenzia, i servizi agevolati devono consistere in complessi interventi strutturali su impianti già esistenti, finalizzati immediatamente al loro funzionamento, alla manutenzione o al loro ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione o riqualificazione.
Sono invece escluse dal regime di non imponibilità:
- le mere forniture di beni e servizi;
- le prestazioni che non danno luogo a interventi di carattere strutturale;
- le prestazioni non immediatamente riferibili alla manutenzione portuale.
La risoluzione richiama anche la giurisprudenza della Cassazione sulla progettazione, ritenuta immediatamente riferibile alla manutenzione portuale nel senso indicato.
Soggetti e contratti che possono fruire della non imponibilità
Il beneficio si applica solo quando le prestazioni sono rese dai soggetti che realizzano il complesso intervento di manutenzione portuale. In particolare, la non imponibilità può riguardare:
- l’appaltatore principale nei confronti del committente;
- il subappaltatore nei confronti dell’appaltante dei lavori di manutenzione portuale;
- per analogia, i soggetti che eseguono prestazioni di manutenzione portuale sulla base di un contratto di risultato, anche se non riconducibile alle figure tipiche di appalto o subappalto, come nel caso delle prestazioni rese dai consorziati a favore della società consortile aggiudicataria.
Applicazione al caso concreto
Per il caso esaminato, l’Agenzia ritiene che, oltre all’appalto principale dei servizi di manutenzione portuale, anche i subappalti stipulati dalla società e aventi ad oggetto la realizzazione dei medesimi servizi possano fruire della non imponibilità IVA ai sensi dell’articolo 9, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972.
Esclusione dei noli a caldo
Per i c.d. noli a caldo, con operatore o comprensivi di montaggio e/o smontaggio, richiamati alla categoria dei contratti di noleggio, l’Agenzia esclude il regime di non imponibilità. Tali contratti non integrano un contratto di risultato, perché manca l’autonomia organizzativa tipica dell’appalto.
Il prestatore, infatti, opera come mero esecutore materiale delle direttive del committente; in assenza delle condizioni proprie dell’appalto o del risultato, la non imponibilità non è applicabile.
È però precisato che, se il contratto non si limita a un mero noleggio con operatore ma ha per oggetto la complessa realizzazione di lavori di sbancamento, sistemazione di terreni, demolizione di edifici e simili, in funzione di un contratto di subappalto o di risultato, con assunzione di rischio e organizzazione in proprio, allora può tornare applicabile il trattamento di non imponibilità.
Esclusione dei noli a freddo e delle semplici forniture
I noli a freddo, intesi come contratti di noleggio senza manodopera, senza operatore o senza montaggio/smontaggio, non possono mai configurarsi come contratti di risultato. Di conseguenza, al pari delle forniture di singoli beni e servizi, non beneficiano della non imponibilità e devono scontare le aliquote previste dal decreto IVA per ciascun bene o servizio.
Chiusura e indicazioni di prassi
La risposta viene resa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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