Cassazione Civile, Sentenza n. 32724/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto il gravame avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari (28/09/2015) che dichiarava estinto il giudizio per mancata riassunzione dopo la cancellazione della causa dal ruolo. La ricorrente deduceva la nullità di una ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza (scioglimento della riserva e ammissione di prova) per mancata comunicazione a cura della cancelleria e sosteneva che tale nullità aveva determinato il mancato raggiungimento dello scopo degli atti successivi (tra cui la fissazione dell'udienza e la cancellazione del ruolo). Contestava inoltre che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla data di cancellazione quando questa fosse l'effetto di un provvedimento nullo e denunciava violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e di varie norme del codice di procedura civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno ritenuto che la mancata comunicazione all'avvocato della ricorrente dell'ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza abbia prodotto la nullità dell'ordinanza medesima e, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., la nullità degli atti successivi, ivi compresa la cancellazione della causa dal ruolo. La Corte ha distinto il caso dalle precedenti pronunce che hanno fatto decorrere il termine per la riassunzione dalla data della cancellazione quando la nullità derivava dalla mancata comunicazione del rinvio ex art. 181 c.p.c., e ha sottolineato che nel caso di mancata comunicazione di un'ordinanza istruttoria lo iato comunicativo impedisce il raggiungimento dello scopo dell'atto e non può farsi gravare sulla parte l'onere di vigilare periodicamente in cancelleria. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa sezione e composizione, per decidere nel merito e sulle spese.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 176 comma 2
La Corte ha richiamato l'obbligo del cancelliere di comunicare alle parti l'ordinanza pronunciata fuori udienza; la mancata comunicazione integra un vizio formale che può rendere l'ordinanza nulla se ne impedisce lo scopo.
Codice di procedura civile, art. 134
Richiamato come parametro dei requisiti formali necessari perché un provvedimento raggiunga il suo scopo; la violazione di tali requisiti può determinare la nullità.
Codice di procedura civile, art. 156
La nullità derivante dalla mancata comunicazione è stata qualificata come vizio che impedisce al provvedimento di conseguire lo scopo e che, quindi, può portare alla nullità dell'atto.
Codice di procedura civile, art. 159
Principio della dipendenza degli atti: la nullità dell'ordinanza istruttoria determina la nullità degli atti successivi ad essa dipendenti, tra cui la cancellazione della causa dal ruolo, se ricorre il concreto pregiudizio.
Codice di procedura civile, art. 307
Norma sul termine per la riassunzione; la Corte ha esaminato la decorrenza del termine alla luce della nullità degli atti che hanno portato alla cancellazione.
Codice di procedura civile, art. 309
Richiamata in relazione alla fissazione del rinvio d'udienza e alle conseguenze della mancata comunicazione del provvedimento che disponeva il rinvio.
Codice di procedura civile, art. 181
Distinto dalla fattispecie: la giurisprudenza che faceva decorrere il termine di riassunzione dalla cancellazione anche se derivante da mancata comunicazione del rinvio ex art. 181 non è automaticamente applicabile quando la nullità riguarda un'ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza.
Costituzione, art. 24 comma 2
Il vizio di comunicazione è stato valutato anche alla luce del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la perentorietà dei termini non possa pregiudicare la tutela effettiva del diritto di difesa quando l'ufficio giudiziario non ha assolto all'onere di comunicazione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione da parte della cancelleria di un'ordinanza pronunciata fuori udienza (art.176, comma 2 c.p.c.) che abbia concretamente impedito alla parte di esercitare i suoi diritti processuali determina la nullità dell'ordinanza e, ai sensi dell'art.159 c.p.c., la nullità degli atti successivi dipendenti, compresa la cancellazione dal ruolo.
- Quando la nullità origina da omissione della comunicazione di un'ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza il relativo vizio non può essere sanato rimettendo alla parte l'onere di 'vigilare' periodicamente in cancelleria; il diritto di difesa prevale sull'onere di diligenza in tali casi.
- La giurisprudenza che fa decorrere il termine per la riassunzione dalla data della cancellazione del ruolo (anche se la cancellazione deriva da un provvedimento nullo per mancata comunicazione del rinvio ex art.181) va applicata con cautela: essa è distinguibile quando la nullità riguarda un'ordinanza istruttoria che ha impedito lo svolgimento dell'udienza decisiva.
- Per ottenere la pronuncia di nullità è necessario dimostrare il concreto pregiudizio per il diritto di difesa prodotto dalla mancata comunicazione (cioè che l'omissione ha impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto).
- In presenza di nullità riconosciuta, la via corretta è la cassazione con rinvio per nuovo esame del merito; le decisioni che hanno fatto decorrere termini procedurali dalla data di atti nulli non sono inderogabili quando la nullità ha impedito la partecipazione effettiva della parte.
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