Ordinanza n. 449/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa conversione del rito e riassunzione del contenzioso avanti al TAR Lombardia, Milano: - della deliberazione 13 dicembre 2022, n. 681/2022/E/EEL, recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Eviva (ex Energetic Source) S.P.A in ottemperanza a sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, comunicata alla ricorrente in data 14 dicembre 2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Eviva caricato sul portale “Settlement” del sito internet di Terna e della correlata fattura n. 0000002202033416 emessa in data in data 20.12.2022, trasmessa in formato elettronico attraverso il servizio di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, per un importo pari a euro 1.773.559,76; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi inclusi: a) la deliberazione ARERA 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; b) la nota ARERA 29.7.2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA recante un provvedimento prescrittivo in materia di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, con relativa quantificazione degli importi e fattura
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione ARERA del 13 dicembre 2022, n. 681/2022/E/EEL, adottata in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica. Sono stati impugnati anche l'atto di quantificazione degli importi caricato sul portale Settlement di Terna, la fattura emessa per euro 1.773.559,76, nonché gli atti presupposti, tra cui la deliberazione ARERA del 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Dall'ordinanza non emergono i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice non procede ancora all'esame del merito della controversia.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La società ricorrente deve precisare motivatamente se permane l'interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione della vicenda, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e dichiarare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando eventuali sopravvenienze rilevanti per il permanere dell'interesse o per l'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere effettuati entro il 20 maggio 2026 con le modalità del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell'ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere dal comportamento processuale della parte, anche dall'inerzia a fronte della richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse, elementi ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sui poteri e sulla gestione del procedimento camerale o istruttorio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Indicato quale ulteriore fondamento della possibilità di valutare l'inerzia processuale ai fini dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, l'inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di possibili fatti o provvedimenti sopravvenuti, il giudice amministrativo può disporre acquisizioni e chiarimenti aggiornati dalle parti per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e la permanenza dell'utilità concreta derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso.
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