Cassazione Civile, Sentenza n. 14869/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n.1825/2020 della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il decreto ingiuntivo fondato sulla scrittura privata del 19.8.1988. La ricorrente chiedeva l'annullamento della scrittura per errore essenziale: aveva sottoscritto l'atto convinta, erroneamente, che le dichiarazioni notorie dei venditori fossero necessarie per ottenere il contributo statale previsto dalla legge n.219/1981; in realtà, secondo la giurisprudenza consolidata (ordinanza n.5158/2018), il diritto al contributo si trasmetteva automaticamente all'acquirente con la vendita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha stabilito che, trattandosi di errore comune (bilaterale), non è richiesto il requisito della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente ai fini dell'annullamento. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, disponendo che il giudice di rinvio si attenga al principio di diritto enunciato; gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La richiesta del P.M. di sottoporre alle parti la questione della nullità per difetto di causa ai sensi dell'art.101 c.p.c. è stata respinta come non applicabile nel giudizio di rinvio in cui la Cassazione aveva già formulato e dichiarato il principio di diritto senza rilevare la nullità.
Norme richiamate
Disciplina l'annullabilità del contratto per errore; la Corte ne applica i principi insieme agli artt. seguenti per riconoscere l'annullamento quando l'errore è essenziale.
Prevede la riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente come requisito dell'annullamento; la Corte osserva che tale requisito non opera in caso di errore comune (bilaterale).
Riferimento alle conseguenze dell'annullamento per errore e al regime delle impugnazioni; utilizzato dalla Corte insieme agli altri artt. sul vizio del consenso.
Richiamato nel ricorso; concerne l'errore su qualità essenziali della prestazione o sulla persona, inserito nel quadro delle norme sul vizio del consenso.
decreto legge n.474/1987, art.21 (convertito dalla legge n.12/1988)
Interpretazione della Corte (ordinanza n.5158/2018) secondo cui gli effetti della norma determinavano la trasmissione automatica del diritto al contributo all'acquirente al momento della vendita, rendendo non necessarie le dichiarazioni notorie dei venditori.
Norma che istituisce il contributo statale per le popolazioni colpite dai sismi; la questione centrale è se il diritto al contributo si trasmetta automaticamente all'acquirente o richieda atti dei venditori.
Norma che consente al giudice di sottoporre una questione alle parti; il P.M. aveva chiesto di sottoporre la questione della nullità dell'atto, richiesta non accolta dalla Corte nella fase di rinvio.
Disciplina i limiti del giudice di rinvio; la Corte ricorda che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sollevare questioni precluse dalla sentenza di cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Se l'errore che ha determinato la conclusione del contratto è comune ad entrambe le parti (errore bilaterale), l'annullamento può essere pronunziato senza il requisito della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.
- Il requisito della riconoscibilità dell'errore ha senso solo quando una parte è in errore e l'altra non; quando entrambe hanno la medesima convinzione erronea viene meno la ragione della tutela dell'affidamento dell'altra parte.
- In un giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella pronuncia di cassazione con rinvio; questioni non decise o non rilevate dalla Cassazione possono risultare precluse al giudice di rinvio salvo ius superveniens.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto trova limiti nel processo di rinvio: se la Cassazione, pur avendo enunciato il principio risolutivo, non ha rilevato la nullità, il giudice di rinvio non deve aprire ex novo la questione della nullità.
- Quando la controversia riguarda l'esistenza di un diritto trasferito per legge (es. diritto a contributo trasferito automaticamente), è necessario verificare preventivamente la qualifica giuridica della prestazione/causa: da ciò dipende se il contratto è annullabile per errore o, in ipotesi estrema, nullo per difetto di causa.
- In casi analoghi occorre documentare con attenzione se l'errore era comune o unilaterale e quali elementi mostrino la riconoscibilità: prova dell'affidamento dell'altra parte, conoscenze specifiche delle parti, eventuali artifizi o raggiri.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 14866/2025 del 03/06/2025
- Sentenza civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 14868/2025 del 03/06/2025
- Sentenza civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 14870/2025 del 03/06/2025
- Sentenza civile · 3 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 14871/2025 del 03/06/2025
- Sentenza civile · 2 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 14817/2025 del 02/06/2025
- Sentenza civile · 2 giu 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 14818/2025 del 02/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →