Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14869/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza n.1825/2020 della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato il decreto ingiuntivo fondato sulla scrittura privata del 19.8.1988. La ricorrente chiedeva l'annullamento della scrittura per errore essenziale: aveva sottoscritto l'atto convinta, erroneamente, che le dichiarazioni notorie dei venditori fossero necessarie per ottenere il contributo statale previsto dalla legge n.219/1981; in realtà, secondo la giurisprudenza consolidata (ordinanza n.5158/2018), il diritto al contributo si trasmetteva automaticamente all'acquirente con la vendita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato: ha stabilito che, trattandosi di errore comune (bilaterale), non è richiesto il requisito della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente ai fini dell'annullamento. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, disponendo che il giudice di rinvio si attenga al principio di diritto enunciato; gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. La richiesta del P.M. di sottoporre alle parti la questione della nullità per difetto di causa ai sensi dell'art.101 c.p.c. è stata respinta come non applicabile nel giudizio di rinvio in cui la Cassazione aveva già formulato e dichiarato il principio di diritto senza rilevare la nullità.

Norme richiamate

  • art. 1427 c.c.

    Disciplina l'annullabilità del contratto per errore; la Corte ne applica i principi insieme agli artt. seguenti per riconoscere l'annullamento quando l'errore è essenziale.

  • art. 1428 c.c.

    Prevede la riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente come requisito dell'annullamento; la Corte osserva che tale requisito non opera in caso di errore comune (bilaterale).

  • art. 1429 c.c.

    Riferimento alle conseguenze dell'annullamento per errore e al regime delle impugnazioni; utilizzato dalla Corte insieme agli altri artt. sul vizio del consenso.

  • art. 1431 c.c.

    Richiamato nel ricorso; concerne l'errore su qualità essenziali della prestazione o sulla persona, inserito nel quadro delle norme sul vizio del consenso.

  • decreto legge n.474/1987, art.21 (convertito dalla legge n.12/1988)

    Interpretazione della Corte (ordinanza n.5158/2018) secondo cui gli effetti della norma determinavano la trasmissione automatica del diritto al contributo all'acquirente al momento della vendita, rendendo non necessarie le dichiarazioni notorie dei venditori.

  • legge n.219/1981

    Norma che istituisce il contributo statale per le popolazioni colpite dai sismi; la questione centrale è se il diritto al contributo si trasmetta automaticamente all'acquirente o richieda atti dei venditori.

  • art. 101 c.p.c.

    Norma che consente al giudice di sottoporre una questione alle parti; il P.M. aveva chiesto di sottoporre la questione della nullità dell'atto, richiesta non accolta dalla Corte nella fase di rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Disciplina i limiti del giudice di rinvio; la Corte ricorda che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sollevare questioni precluse dalla sentenza di cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • Se l'errore che ha determinato la conclusione del contratto è comune ad entrambe le parti (errore bilaterale), l'annullamento può essere pronunziato senza il requisito della riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente.
  • Il requisito della riconoscibilità dell'errore ha senso solo quando una parte è in errore e l'altra non; quando entrambe hanno la medesima convinzione erronea viene meno la ragione della tutela dell'affidamento dell'altra parte.
  • In un giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella pronuncia di cassazione con rinvio; questioni non decise o non rilevate dalla Cassazione possono risultare precluse al giudice di rinvio salvo ius superveniens.
  • La rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto trova limiti nel processo di rinvio: se la Cassazione, pur avendo enunciato il principio risolutivo, non ha rilevato la nullità, il giudice di rinvio non deve aprire ex novo la questione della nullità.
  • Quando la controversia riguarda l'esistenza di un diritto trasferito per legge (es. diritto a contributo trasferito automaticamente), è necessario verificare preventivamente la qualifica giuridica della prestazione/causa: da ciò dipende se il contratto è annullabile per errore o, in ipotesi estrema, nullo per difetto di causa.
  • In casi analoghi occorre documentare con attenzione se l'errore era comune o unilaterale e quali elementi mostrino la riconoscibilità: prova dell'affidamento dell'altra parte, conoscenze specifiche delle parti, eventuali artifizi o raggiri.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.