Cassazione Civile, Sentenza n. 14866/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al decreto ingiuntivo relativo al saldo di Euro 952,00 per la fattura n.27/2013 per lavori di tubazione idrica e fognante con montaggio pezzi sanitari. Il ricorrente ha contestato l'obbligo di pagamento invocando vizi nell'esecuzione dei lavori (in particolare il montaggio dei pezzi sanitari), danni subiti (vasca scheggiata) e deducendo errori nella valutazione probatoria operata dal giudice di pace e dal Tribunale; ha censurato, altresì, presunte violazioni normative (extrapetizione, mancanza di accertamento dei presupposti per il pagamento dell'appaltatore, omessa motivazione sulle prove e sulla compensazione dei danni).
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente che la sentenza del giudice di pace fosse stata pronunciata secondo equità e che il valore della controversia (Euro 952,00) fosse inferiore al limite di Euro 1.100,00; perciò l'appello era ammesso solo nei limiti dell'art. 339 co. 3 c.p.c. Poiché i motivi di appello proposti erano sostanzialmente deduzioni di fatto e valutazioni probatorie (non censure di violazioni di norme di procedimento, costituzionali o dei principi regolatori della materia), l'appello era inammissibile per i limiti dell'impugnazione contro le sentenze del giudice di pace in materia equitativa. Tale inammissibilità doveva essere rilevata d'ufficio dal Tribunale; di conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale (ex art. 382 co. 3 c.p.c.), determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ha inoltre condannato l'appellante Cervino al pagamento delle spese del giudizio di appello (importo già liquidato: Euro 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA). Non è stato disposto alcun ulteriore versamento a titolo di contributo unificato per il ricorso per via della natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 339 co. 3 c.p.c.
limiti di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità
La Corte ha applicato la disposizione nel senso che, per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità e di valore inferiore a Euro 1.100, l'appello è ammissibile solo per specifiche ipotesi (violazioni del procedimento, norme costituzionali o comunitarie, violazione dei principi regolatori della materia); non è ammesso per una nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni.
art. 10 e ss. c.p.c.
determinazione del valore della causa
Il valore della causa va determinato secondo le regole processuali (art. 10 e ss.) e senza tener conto del valore indicato ai fini del contributo unificato: qui ha portato a qualificare la controversia come inferiore al limite per l'appello pieno.
art. 382 co. 3 c.p.c.
effetti della cassazione quando il processo d'appello non poteva essere iniziato
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'appello era inammissibile e quindi il processo d'appello non poteva validamente svolgersi, con conseguente conservazione della efficacia della sentenza di primo grado.
art. 360 co. 1 n. 4 e n. 3 c.p.c.
vizi della motivazione e violazione di legge
Pur essendo richiamati dal ricorrente come profili di nullità, tali motivi non sono stati esaminati nel merito dalla Corte, perché la questione preliminare dell'inammissibilità dell'appello ha imposto la declaratoria di cassazione senza rinvio; la norma resta comunque riferita ai motivi di legittimità per cui si richiede accertamento di violazioni di diritto o di motivazione.
art. 378 c.p.c.
termini e modalità di deposito delle memorie e discussione in udienza
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato in pubblica udienza nei termini previsti.
artt. 1665, 1667, 1668 c.c.
norme in materia di appalto (esecuzione, consegna, accettazione, responsabilità per vizi)
Richiamate dal ricorrente per sostenere che il diritto al corrispettivo presuppone l'esecuzione senza vizi e l'accettazione; la Corte però non è entrata nel merito dell'accertamento di tali presupposti a causa dell'inammissibilità dell'appello.
art. 2697 c.c.
Evocata per sostenere che spettava all'appaltatore fornire la prova dell'esecuzione corretta e dell'accettazione; anche questa censura non è stata esaminata per le stesse ragioni.
artt. 1218, 1241 c.c.
obbligazioni e responsabilità per inadempimento; compensazione dei crediti
Richiamati dal ricorrente in relazione alla domanda di compensazione dei danni con il corrispettivo dovuto; la Corte ha ritenuto che la questione rimaneva di merito e non poteva essere valutata nell'ambito dell'appello ammissibile.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13 co. 1-quater
contributo unificato per i ricorsi
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento di ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in ragione della particolare natura della pronuncia (cassazione senza rinvio e senza declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o rigetto).
Massime di principio
- Se la sentenza del giudice di pace è pronunciata secondo equità e il valore della causa è inferiore a Euro 1.100, l'appello ordinario è ammesso solo per violazioni del procedimento, questioni costituzionali o comunitarie e per violazione dei principi regolatori della materia; non per ricomporre o riesaminare fatti e prove.
- Quando l'appellante propone motivi che consistono nella nuova valutazione dell'attendibilità dei testimoni o della sufficienza probatoria, tali motivi sono in genere inammissibili se la sentenza di primo grado è stata resa in sede equitativa.
- Il giudice d'appello (Tribunale) deve rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'appello per i limiti previsti dall'art. 339 co. 3 c.p.c.; la mancata rilevazione comporta vizio sanabile in cassazione con pronuncia di cassa senza rinvio quando il processo d'appello non poteva essere iniziato.
- La cassazione senza rinvio trova luogo quando il difetto è di natura processuale radicale (ad es. inammissibilità dell'appello per incompetenza della via impugnatoria), determinando il consolidamento della decisione di primo grado.
- Le questioni di merito relative all'esecuzione delle opere, all'accertamento dei vizi, all'accettazione e all'eventuale compensazione dei danni devono essere dedotte e valutate nei limiti dell'impugnazione ammessa; se l'impugnazione è limitata per valore/equità, tali questioni possono risultare precluse in sede di appello.
- In presenza di impugnazioni inammissibili l'atto impugnatorio può comportare condanna alle spese del grado successivo a carico dell'appellante.
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